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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.54

September 1, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,304 words·~12 min·4

Summary

istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.

Full text

Incarto n. 60.2006.54  

Lugano 1 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.2.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 9.11.2005 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 17/20.2.2006 del procuratore pubblico, che comunica di non formulare osservazioni, rimettendosi nel contempo all'equo giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con scritto 14.1.2005 il capo della gendarmeria della polizia cantonale di __________ ha comunicato al procuratore pubblico che il 10.8.2004 il centro sinistri dell'__________ __________ __________ ha chiesto alla gendarmeria di __________ di effettuare alcuni accertamenti con riferimento ad un annuncio di sinistro, chiedendo parimenti di esperire le necessarie indagini per stabilire un possibile comportamento penalmente rilevante, considerato come dagli accertamenti svolti "(...) l'impressione conclusiva è comunque quella che l'effettiva intenzione dei coniugi __________ (IS 1 e __________ __________) con la collaborazione dell'app. __________, fosse di ottenere il risarcimento del danno, facendolo comunque figurare come se avvenuto durante lo stazionamento del veicolo" (AI 1, scritto 14.1.2006 e documentazione allegata);

                                         che esperite le informazioni preliminari, con decisione 9.11.2005 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere - tra l'altro - nei confronti di IS 1 per titolo di truffa tentata, rispettivamente mancata, nonché sviamento della giustizia, per insufficienza di prove fondata essenzialmente "(...) sull'impossibilità di procedere ad un esame tecnico dell'interessato paraurti (in quanto già distrutto) alfine di vedersi scientificamente confermare le conclusioni dei due rapporti peritali (AI 1, 3, 24 e 42)", "(...) sulla mancanza di documentazione e/o altri referti quo alle analisi chimiche eseguite sull'interessato paraurti da __________ __________ presso il suo laboratorio così come da lui esposte nel suo verbale d'interrogatorio del 24.10.2005 (AI 52) segnatamente per quel che concerne la sicura assenza di tracce di vernice e/o la presenza di sole tracce di origine minerale", "(...) sull'impossibilità di determinare con assoluta certezza se è stata la macchina di IS 1 ad urtare un'altra superficie o l'incontrario (AI 51 e 52)", nonché "(...) sulla dichiarata impossibilità, perlomeno teorica, da parte di entrambi gli esperti (AI 51 e 52) nel poter categoricamente escludere un possibile urto (anche se difficilmente concepibile) da parte di un altro veicolo con caratteristiche compatibili ai danni constatati nelle fotografie agli atti" (decreto di non luogo a procedere 9.11.2005, p. 4 e 5);

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'654.40 per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che - come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che - in ambito penale - ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato, oltre agli interrogatori - tra l'altro - di IS 1, del perito e di un testimone (AI 13, AI 51 e AI 52), in particolare un ordine di perquisizione presso la __________ __________ __________ (AI 2), due ordini di perquisizione e sequestro formulati nei confronti di __________ __________ - perito che aveva allestito un rapporto per la __________ __________ __________ (AI 17 e AI 21), un decreto di nomina di perito (AI 32), l'allestimento di un rapporto peritale (AI 42), due visioni atti su richiesta di alcuni patrocinatori delle parti coinvolte (AI 22 e AI 46) e diversi scambi epistolari;

                                         che tali circostanze - unitamente alle difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie, segnatamente con riferimento al reato di tentata, subordinatamente mancata truffa (AI 13, verbale d'interrogatorio 2.3.2005 di IS 1, p. 1) imponevano, già a questo stadio del procedimento, la presenza di un legale;

                                         che IS 1 va quindi ritenuta “accusata” ai sensi dell'art. 317 CPP;

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 7.12.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'654.40 [di cui CHF 3'000.-- a titolo di onorario (12 ore a CHF 250.--/ora), CHF 295.-- di spese e CHF 250.40 di IVA (doc. 1.b)];

                                         che la tariffa oraria applicata - CHF 250.--/ora - appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario esposto, corrisponde certamente all’impiego temporale medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), eccetto per quanto concerne l'onorario indicato per l'interrogatorio di data 2.3.2005 presso il Ministero pubblico di __________, che si è protratto dalle ore 9.20 alle ore 10.50 (AI 13);

                                         che l'onorario esposto viene pertanto decurtato di 1 ora, per cui è ammesso limitatamente a CHF 2'750;

                                         che l'istante postula inoltre la rifusione delle spese di cancelleria, postali e telefoniche pari a CHF 295.--;

                                         che, nonostante questa Camera con ordinanza 10.2.2006 abbia (tra l'altro) invitato l'avv. PR 1 a produrre una nota d'onorario dettagliata - questi non ha presentato alcuna distinta delle singole spese sostenute;

                                         che nella procedura retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio - che peraltro non dispensa la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto in sua facoltà (DTF 120 V 357) - trova un’applicazione limitata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, p. 6);

                                         che l’onere della prova incombe infatti all'istante, che deve sostanziare le domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);

                                         che in concreto l'istante ha prodotto un dettaglio del dispendio orario, omettendo di esporre un dettaglio delle singole spese sostenute (doc. 1.b allegato all'istanza 9/10.2.2006);

                                         che nondimeno, come da prassi di questa Camera, anche in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse per quanto ricostruibili dall’incarto (decisione CRP __________ del 24.2.2006);

                                         che di conseguenza, esaminati gli atti, le spese vengono riconosciute in complessivi CHF 86.--, di cui CHF 16.-- inerente lo scritto 5.4.2005 [(AI 28): 3 pagine, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e CHF 1.-- per invio/posta A], CHF 10.-- inerente lo scritto 13.5.2005 [(AI 36): 1 pagina, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e CHF 5.--/raccomandata], CHF 10.-- per fotocopie (AI 46, richiesta di rilascio fotocopie da cui risulta che sono stati incassati CHF 10.--) e CHF 50.-- per l'apertura dell'incarto;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 215.55 (calcolata al 7.6% su CHF 2'836.--);

                                         che all'istante va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l'importo complessivo di CHF 3'051.55, di cui CHF 2'750.-- a titolo di onorario, CHF 86.-- per le spese e CHF 215.55 di IVA;

                                         che l'istante protesta la rifusione delle ripetibili di questa sede;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'301.55, di cui CHF 3'051.55 per spese di patrocinio e CHF 250.-- a titolo di ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 9.11.2005 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'301.55.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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