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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.12.2006 60.2006.446

December 18, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·398 words·~2 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2006.446  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.11.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________;  

richiamate le osservazioni 29.11/1.12.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 2, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico dell’avv. PI 2. Il procuratore pubblico competente ha promosso nei suoi confronti l’accusa per titolo di appropriazione indebita, e ne ha dato comunicazione alla Camera istante in data 16.11.2006.

                                   2.   Conseguentemente, con la presente istanza, la suddetta Camera chiede di poter compulsare gli atti del procedimento segnalato. L’avv. PI 2, per il tramite del proprio patrocinatore, ha comunicato di non opporsi alla compulsazione degli atti.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   La Camera istante, con riferimento agli art. 30 cpv. 2 lit. g e 40 Lavv., ha competenza per prendere eventuali misure cautelari. Per questo motivo, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire mediante trasmissione temporanea degli atti alla Camera istante da parte del Ministero pubblico.

                                   6.   Considerata la funzione della Camera istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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