Incarto n. 60.2006.423
Lugano 21 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.10/7.11.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso a carico di due suoi assistiti;
premesso che la richiesta è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, il quale l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 2/7.11.2006, con il quale comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia del 26.10.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di due persone, patrocinate dall’istante. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere dell’11.2.2005 (NLP __________), non preceduto da un deposito atti.
2.Con la presente istanza il patrocinatore dei due denunciati chiede di poter ricevere copia dei verbali dei suoi patrocinati e degli allegati ai medesimi. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.Nel presente caso, pur essendo stati i patrocinati dell’istante parti al procedimento (quali denunciati) nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione dell’esistenza dell’interesse giuridico legittimo, fondato anche dalla connessione con la probabile azione civile.
6.L’istanza è accolta. L’avv. IS 1 potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico ed estrarre copie.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1.L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 120.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ __________, __________, e __________ __________ __________, __________.
3. Intimazione:
- di ritorno).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria