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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.11.2007 60.2006.400

November 5, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,784 words·~14 min·7

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

Full text

Incarto n. 60.2006.400  

Lugano 5 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/23.10.2006 presentata da

 IS 1, già in,  IS 2, , entrambi patr. da: avv. PR 1, ,

  tendente ad ottenere – in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 7.9.2006 (inc. __________) – un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 24/27.10.2006 del presidente della Pretura penale – che comunica di non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera –, 30/31.10.2006 della Divisione della giustizia – che, esposte alcune osservazioni in capo alle pretese di torto morale e di danno materiale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –, 9.11.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani – che chiede di riconoscere complessivamente CHF 2'708.30, oltre ripetibili – e 21.11.2006 del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale Francesco Pellegrini – che comunica di non avere osservazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 21.7.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità giusta l’art. 286 CP “per avere, il 16.07.2001, dovendo perlomeno presumerlo, impedito ai funzionari della dogana svizzera di __________ il normale controllo dei veicoli e delle persone in transito, in particolare per aver partecipato assieme a circa cento attivisti anti G8 di __________ ad una manifestazione non autorizzata, che ebbe come risultato l’occupazione del piazzale antistante la dogana e il contestuale blocco dell’ordinaria attività daziaria”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 6/7.8.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decreto 21.7.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 2 siccome ritenuto colpevole di violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP “per essere indebitamente entrato in almeno un’occasione, contro la volontà dell’avente diritto, in data imprecisata ma comunque nel periodo 14/20.07.2001, nei locali dell’immobile ubicato in __________ a __________ e negli attigui spazi esterni sui mappali n° __________ e __________, occupati nel menzionato lasso temporale ad opera di attivisti anti G8 di __________” e di impedimento di atti dell’autorità giusta l’art. 286 CP “per avere, il 18.07.2001, dovendo perlomeno presumerlo, impedito ai funzionari della dogana svizzera di __________ il normale controllo dei veicoli e delle persone in transito, in particolare per aver partecipato assieme a circa cento attivisti anti G8 di __________ ad una manifestazione non autorizzata tenutasi dalle 20.30 alle 23.30 che ebbe come risultato l’occupazione del piazzale antistante la dogana e il contestuale blocco dell’ordinaria attività daziaria”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di sei giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 4/6.8.2003 IS 2 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che il 13.11.2003 il presidente della Pretura penale – che con decreto 15.10.2003 aveva riunito i procedimenti – ha prosciolto i qui istanti dalle accuse [inc. __________];

                                         che con giudizio 7.9.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto i ricorsi per cassazione presentati contro la predetta sentenza il 22.12.2003 dal sostituto procuratore pubblico ed il 23.12.2003 da __________, __________ e __________, che il presidente della Pretura penale, alla quale erano stati deferiti per fatti analoghi, aveva condannato per titolo di perturbamento di pubblici servizi rispettivamente assolto per titolo di impedimento di atti dell’autorità e di violazione di domicilio [inc. CCRP __________], sentenza cresciuta in giudicato;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 e IS 2 chiedono, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'691.90, oltre interessi [CHF 3'865.95 per IS 1 (di cui CHF 3'647.95 per spese di patrocinio, CHF 118.-- per danno materiale e CHF 100.-- per torto morale) e CHF 3'825.95 per IS 2 (di cui CHF 3'647.95 per spese di patrocinio, CHF 78.-- per danno materiale e CHF 100.-- per torto morale)];

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'295.90 [di cui CHF 6'462.50 di onorario (25 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 318.10 di spese e CHF 515.30 di IVA (doc. C)];

                                         che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza ai qui istanti prima e durante il dibattimento;

                                         che il dispendio orario è pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;

                                         che in particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con i clienti e con l’avv. __________, __________ (con il quale si era costituita in collegio di difesa), l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento: i fatti imputati loro erano infatti sostanzialmente chiari e non necessitavano di particolari approfondimenti, circostanza che difatti gli istanti non sostengono;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 15 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3’875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con gli istanti e con l’avv. __________, 30 minuti inerenti gli scritti 30.7.2003 / 10.9.2003 / 17.9.2003, 120 minuti (come esposto) inerenti “visione registrazioni video”, 180 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 480 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 258.10, stralciati CHF 60.-inerenti fotocopie della sentenza 13.11.2003 (essa essendo stata intimata direttamente dalla Pretura penale ai qui istanti), per il resto ammesse come esposte;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 314.10;

                                         che ai qui istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 4'447.20 (CHF 2'223.60 ciascuno), oltre interessi del 5% dal 18.10.2006, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che IS 1 chiede la somma di CHF 118.-- (CHF 1.--/km) per le spese di trasferta __________ il giorno del dibattimento;

                                         che IS 2 chiede la somma di CHF 78.-- (CHF 1.--/km) per le spese di trasferta __________ il giorno del dibattimento;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei loro confronti e queste pretese;

                                         che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 78.80, di cui CHF 36.40 pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe __________ e CHF 42.40 pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe e del bus __________ [in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come venga rifuso il prezzo odierno del biglietto);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che gli istanti domandano CHF 100.-- ciascuno a titolo di torto morale, importo che “(…) tiene conto degli interrogatori subiti, della durata del procedimento (5 anni) che ha portato all’assoluzione, della durata del pubblico dibattimento (1 giorno intero)” (istanza 18/23.10.2006, p. 3);

                                         che gli istanti non hanno prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica rispettivamente non hanno dimostrato in altro modo un asserito pregiudizio;

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della loro personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (interrogatori, pubblico dibattimento, durata del procedimento, ecc.);

                                         che lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale, dalla sentenza 7.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale e dalla presente decisione;

                                         che le pretese non possono quindi essere ammesse;

                                         che protestano le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, ai qui istanti va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'026.--, di cui 2'510.-- a favore di IS 1 (CHF 2'223.60 di spese legali, oltre interessi, CHF 36.40 di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili) e CHF 2'516.-- a favore di IS 2 (CHF 2'223.60 di spese legali, oltre interessi, CHF 42.40 di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili);

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--, sono poste in solido a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti in ragione di 1/3 circa, per la somma di CHF 250.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, già in __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'510.--, oltre interessi del 5% dal 18.10.2006 su CHF 2'223.60.

                                 §§   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'516.--, oltre interessi del 5% dal 18.10.2006 su CHF 2'223.60.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste in solido a carico di IS 1, __________, già in __________, e di IS 2, __________, __________, in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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