Incarto n. 60.2006.392
Lugano 2 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/18.10.2006 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.9.2006 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 30/31.10.2006 della Divisione della giustizia, che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico”;
richiamato lo scritto 6/7.11.2006 del giudice della Pretura penale, che specifica di avere prosciolto l’accusato per difetto dei presupposti del reato imputatogli;
rilevato che il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 6.3.2006 il sostituto procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di minaccia giusta l’art. 180 CP “(…) per avere, nel periodo __________, a __________, esprimendosi nei confronti di __________ __________ con l’espressione ‘ti spacco le ossa’ incusso timore o spavento a quest’ultima”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 8/9.3.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con sentenza 19.9.2006 il giudice della Pretura penale lo ha prosciolto dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'926.15, oltre interessi, per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'926.15 [di cui CHF 2'500.-- di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora), CHF 219.50 di spese e CHF 206.65 di IVA (doc. B)];
che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto (che non viene specificato per ogni singola prestazione) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona;
che – pur considerato che le accuse si inserivano a margine di un contenzioso civile tra coniugi, vertente tra l’altro sull’affidamento dei figli – appaiono in particolare eccessivi i colloqui con il cliente (i fatti imputatigli essendo sostanzialmente chiari) nonché l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento (la fattispecie non presentando particolari difficoltà di fatto e/o di diritto);
che, per quanto ricostruibile dall’incarto, viene pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'625.--, di cui 70 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 120 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 140 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 10.00 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 11.17);
che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 213.--, quantificate in CHF 26.-quelle postali (CHF 5.-- per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice e CHF 2.-- per fax), stralciate invece quelle telefoniche, che non trovano corrispondenza nella nota d’onorario, in contrasto con l’onere di compiutamente sostanziare le domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);
che l’IVA ammonta a CHF 139.70;
che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'977.70, oltre interessi al 5% a far data dal 17.10.2006, come postulato;
che protesta infine le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'227.70, di cui CHF 1'977.70 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 150.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 19.9.2006 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'227.70, oltre interessi al 5% dal 17.10.2006 su CHF 1'977.70.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 150.-- (centocinquanta).
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario