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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.10.2006 60.2006.372

October 30, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·781 words·~4 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2006.372  

Lugano 30 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 29.9/2.10.2006 presentata dalla

IS 1 patr. da: PR 2 Zurigo,  

tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esito di un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione al quale è stata inoltrata una segnalazione alla Commissione Federale delle Banche (CFB);  

preso atto della precisazione contenuta nel successivo scritto 2.10.2006 del patrocinatore di IS 1;

richiamate le osservazioni 16.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali preavvisa negativamente la richiesta;

richiamate le osservazioni 16/17.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel quadro di un’inchiesta avviata nel 2000 dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli a carico di __________ per titolo di riciclaggio (inc. MP __________), nel frattempo conclusasi con decreto di non luogo a procedere del 25.4.2006 (NLP __________), sono stati acquisiti degli atti da società del gruppo __________, tra cui l’istituto di credito istante.

                                         In relazione a questi atti, il Ministero pubblico ha aperto nel corso del 2004 un procedimento penale contro ignoti per titolo di falsità in documenti (inc. MP __________). In quest’ambito, in data 14.9.2004 il procuratore pubblico ha segnalato alla CFB l’esistenza di documentazione di interesse per l’autorità di vigilanza sulle banche; il 21.9.2004 ha poi trasmesso una serie di documenti elencati nello scritto di medesima data. L’incarto MP __________ è proseguito con l’audizione di una persona, e si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 9.11.2005 (NLP __________), con motivazione l’insufficienza di prove.

                                   2.   Con la presente procedura, l’istituto di credito istante chiede, in relazione alla procedura aperta dalla CFB, di poter conoscere l’esito o lo stato del procedimento penale nel contesto del quale è partita la segnalazione alla medesima CFB e la trasmissione di documenti. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza, adducendo che non sarebbe dato un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP; nell’ambito della procedura aperta dalla CFB, la banca istante avrebbe già avuto accesso agli atti trasmessi dal Ministero pubblico, e per il resto non sarebbe stata inviata altra documentazione. Evidenzia quindi che la procedura della CFB ed il procedimento penale si fondano su norme diverse e perseguono finalità diverse. Il patrocinatore di PI 2, unica persona sentita nel contesto del procedimento penale inc. MP __________, si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso è anzitutto indiscusso che l’apertura della procedura amministrativa presso la CFB sia conseguente alla segnalazione del 14.9.2004 ed alla successiva trasmissione di atti operata nel contesto del procedimento penale inc. MP __________. Occorre inoltre considerare che detto procedimento, aperto d’ufficio dal Ministero pubblico in relazione alla documentazione precedentemente acquisita presso società del gruppo __________, ed in particolare presso la banca qui istante, riguardava indirettamente anche quest’ultima. Infine, se la procedura amministrativa della CFB ha basi legali e finalità diverse, ciò non esclude che l’esito del procedimento penale da cui è partita la segnalazione e la documentazione non sia di nessun rilievo per la procedura amministrativa. È quindi dato un interesse giuridico legittimo dell’istituto di credito istante a conoscere l’esito del procedimento penale inc. MP __________.

                                   5.   L’istanza è accolta. La decisione di non luogo a procedere del 9.11.2005 (NLP __________ è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata alla banca istante.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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