Incarto n. 60.2006.354
Lugano 27 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.9.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente a ricevere copia del referto autoptico del defunto __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 18/20.9.2006;
ritenuto che in data 28/29.11.2006 il Ministero pubblico ha trasmesso copia della relazione sugli accertamenti necroscopici;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________, a seguito dell’esplosione, l’__________, di un bidone contenente sostanza infiammabile, __________ è deceduto presso l’ospedale istante. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) al fine di accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali.
2. Con richiesta del giorno successivo, l’ospedale istante chiedeva di poter ottenere il referto autoptico. Il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha comunicato di non avere obbiezione alcuna all’accoglimento dell’istanza.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame a fini scientifici del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.
5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’istante.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’ente richiedente.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria