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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.04.2007 60.2006.319

April 19, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,363 words·~7 min·4

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. interessi

Full text

Incarto n. 60.2006.319  

Lugano 19 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/30.8.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 18.11.2005 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 5.9.2006 del procuratore pubblico, nel quale rileva che il dispendio orario esposto dal difensore, avv. __________, appare eccessivo rispetto all’effettiva assistenza prestata e lo scritto 8.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 14.9.2004 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di IS 1 per titolo di falsità in documenti in merito ad uno scritto in cui si confermava la decisione di accordare a quest’ultimo un bonus per l’anno 2000/2001 di CHF 3'700'000.--;

                                         che con decisione 18.11.2005 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove (ABB __________; Al 65);

                                         che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 12'204.75, di cui CHF 11'972.10.-- per spese di patrocinio e CHF 219.-- più interessi al 5% dal 31.5.2005 al 29.8.2006 (CHF 13.65) per il rimborso di una fattura del Ministero pubblico per fotocopie;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);

                                         che nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale 29.8.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 11'972.10 (di cui CHF 10'000.-- a titolo di onorario, CHF 1'126.50 di spese e CHF 845.60 di IVA);

che la tariffa applicata, pari a CHF 250.-- / ora (cfr. istanza 29/30.8.2006, p. 3), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che la pratica ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che viene conseguentemente approvato un onorario pari a 32 ore e 10 minuti a CHF 250.-- / ora, per complessivi CHF 8'042.--, di cui 319 minuti inerenti i colloqui telefonici (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti sia al cliente che al Ministero pubblico, 360 minuti inerenti le trasferte __________ (riconosciuti 60 minuti a tratta), 851 minuti inerenti gli interrogatori (come esposto), 150 minuti inerenti l’esame degli atti, 120 minuti inerenti gli incontri con il cliente, 60 minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità (come esposto), stralciate in particolare le prestazioni di “fatto fotocopia (…) e spedita al cliente”, “lettera accompagnatoria” e “inviato copia istanza al cliente”, trattandosi di mansioni che vengono solitamente effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 897.35, ridotte a CHF 22.35 quelle telefoniche [149 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc.__________)] e stralciate quelle inerenti la fattura del Ministero pubblico di CHF 219.-- (riconosciuta separatamente), per il resto approvate come esposte;

che l’IVA ammonta a CHF 679.40 e gli esborsi a CHF 232.65 (CHF 219.-- per la fattura del Ministero pubblico e CHF 13.65 per gli interessi al 5% dal 31.5.2005 al 29.8.2006);

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 9'851.40;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 29.8.2006 della presente istanza;

che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/5, per la somma di CHF 120.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 18.11.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'851.40, oltre interessi del 5% dal 29.8.2006.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 120.-- (centoventi).

                                   3.   Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

-          __________   per conoscenza: terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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