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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.09.2006 60.2006.262

September 7, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·443 words·~2 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. organizzazione quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2006.262  

Lugano 7 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.7.2006 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento aperto dal Ministro pubblico a seguito di un incidente avvenuto alla __________ __________ __________ __________ di __________ (inc. MP __________);  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per evasione con scritto 21/24.7.2006, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 27/28.7.2006 di __________ __________, figlio di PI 2 nel frattempo deceduto, con le quali autorizza la visione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 2.7.2004 PI 2 è stato protagonista di un grave incidente presso la __________ di __________. A seguito del medesimo, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

2.Pure a seguito di questo fatto, due compagnie assicurative hanno fatto valere nei confronti dello Stato una pretesa risarcitoria. Al fine di poter compiutamente prendere posizione su tali richieste, l’organizzazione istante chiede di visionare i verbali del procedimento penale. Come esposto in entrata, le parti interpellate hanno dato il proprio accordo.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un nesso tra il procedimento penale e le pretese assicurative, in quanto riferiti al medesimo fatto. È dato pertanto un interesse giuridico legittimo.

5.L’istanza è accolta. I rappresentanti dell’organizzazione istante potranno visionare l’incarto presso il Ministero pubblico, previo appuntamento, e potranno estrarre copie dei verbali che ritengono pertinenti per determinarsi sulle pretese civili avanzate.

6.Considerato il carattere di servizio pubblico dell’organizzazione istante, si prescinde dal caricare la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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