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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.08.2006 60.2006.249

August 28, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·445 words·~2 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2006.249  

Lugano 28 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;

richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.

2.Con la presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP. Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello.

5.L’istanza è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta siccome intempestiva.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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