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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.08.2006 60.2006.222

August 24, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·568 words·~3 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2006.222  

Lugano 24 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/28.6.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli atti di un procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 3/4.7.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quale aderisce alla richiesta di richiamo dell’incarto;

richiamate le osservazioni 4.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, che preavvisa negativamente la richiesta, in quanto il procedimento si trova allo stadio delle informazioni preliminari;

richiamato lo scritto 4/5.7.2006 del patrocinatore di PI 3, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni al richiamo postulato da entrambe le parti in sede civile;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________). In sede civile, nel contesto di una procedura di misure di protezione dell’unione coniugale (inc. DI __________) è stato richiamato l’incarto penale, mezzo di prova ammesso dal giudice civile.

2.Come esposto in entrata, le parti non hanno obbiettato nulla al richiamo. Il sostituto procuratore pubblico ha al contrario preavvisato negativamente il richiamo, in considerazione dello stadio iniziale in cui si trova il procedimento. Nega la concessione dell’accesso agli atti alle parti, in quanto questo potrebbe pregiudicare l’esito degli accertamenti posti in atto nel contesto del procedimento.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

5.Nel presente caso, la legittima richiesta dell’autorità civile si scontra contro le contrarie e prevalenti esigenze dell’autorità penale, chiamata a mettere in atto gli adeguati accertamenti tesi a stabilire i fatti a fondamento del procedimento penale. La posizione assunta dal Ministero pubblico appare fondata e legittima anche agli occhi di questa Camera.

6.Per quanto esposto al punto precedente, l’istanza va respinta in quanto prematura, in considerazione dello stadio iniziale del procedimento penale e della possibilità di pregiudicarne l’esito in caso di concessione dell’accesso agli atti incondizionato.

7.In considerazione dell’esito, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dal carico delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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