Incarto n. 60.2006.195
Lugano 2 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1.6.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della decisione di questa Camera del 22.5.2006 nell’incarto CRP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________, verso le ore __________, presso il __________ __________ di __________, durante uno spettacolo pirotecnico lo spettatore __________ __________ (__________) ha riportato ferite mortali a causa di una bomba pirotecnica. In seguito ai fatti accaduti è stato aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di diverse persone (tre le quali il qui istante) per titolo di omicidio colposo (inc. MP __________).
2. In data 17.8.2005, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha emanato un decreto d’accusa a carico del qui istante (DA __________) ed un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) a carico delle altre persone oggetto di informazioni preliminari nel contesto del procedimento inc. MP __________.
3. Al decreto d’accusa è stata interposta opposizione, di modo che l’incarto si trova attualmente presso la Pretura penale in attesa di giudizio (inc. __________).
4. Avverso il decreto di non luogo a procedere, alcune parti civili hanno presentato un’istanza di promozione dell’accusa, decisa in data 22.5.2006 da questa Camera, annullando parzialmente il decreto di non luogo a procedere e rinviando l’incarto al Ministero pubblico per completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP in relazione alla posizione di alcune persone (inc. CRP __________). La decisione di questa Camera non è stata intimata al qui istante.
5. Con richiesta dell’1.6.2006 l’istante chiede di avere copia della decisione di questa Camera.
6. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
7. Nel presente caso, è pacifico che l’istante abbia un diritto a conoscere la decisione, in quanto coinvolto nel medesimo procedimento penale (inc. MP __________), pur se ora ad uno stadio diverso (essendo la sua posizione pendente presso la Pretura penale) rispetto a quello delle persone oggetto della decisione di completazione emanata da questa Camera. L’istante ha quindi un legittimo interesse giuridico a ricevere copia della decisione.
8. Considerata la situazione ed il nesso diretto tra la decisione di questa Camera e la posizione dell’istante, si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria