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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.07.2006 60.2006.186

July 3, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·455 words·~2 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2006.186  

Lugano 3 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un incidente su di un cantiere;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006;

richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non opporsi all’istanza;

rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza 22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale.

                                         Come esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona.

                                   6.   Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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