Incarto n. 60.2006.185
Lugano 14 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/29.5.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
richiamate le osservazioni 30/31.5.2006 del sostituto procuratore pubblico PI 2, con le quali ha espresso preavviso favorevole;
ritenuto che PI 1 ha comunicato telefonicamente alla segreteria di questa Camera di non opporsi alla richiesta dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In relazione ad una richiesta tesa ad ottenere un permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco presentata da PI 1, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti relativi ad un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere non motivato del 13.2.2006 (NLP __________).
2. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
3. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
4. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero pubblico, previo accordo telefonico.
5. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
§ Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto MP __________, sfociato nel NLP __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria