Incarto n. 60.2006.162
Lugano 23 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/8.5.2006 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale conclusosi con decreto di accusa 20.2.2006 a suo carico (DA __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza con scritto 8.5.2006, nel quale il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha indicato di non avere obbiezioni da formulare in merito all’istanza;
richiamato lo scritto 23/24.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che pure comunica di non avere alcuna obbiezione da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa del 20.2.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Dopo la conclusione del procedimento, il patrocinatore di IS 1 ne chiede l’accesso agli atti. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico e PI 2, querelante, hanno dato il proprio nulla osta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Anche nel presente caso, pur essendo stato parte al procedimento, nel frattempo terminato, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato in relazione alla necessità di disciplinare le conseguenze di natura civile, come indicato nell’istanza.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario