Incarto n. 60.2006.14
Lugano 16 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.1.2006 presentata dalla
IS 1 __________,
tendente ad ottenere copia della sentenza 13.12.2005 a carico di PI 3, __________, relativa ad un incidente automobilistico mortale;
ritenuto che con scritto 17.1.2006 questa Camera ha chiesto delle precisazioni relative ai motivi dell’istanza, oltre a richiedere copia di una procura citata nell’istanza;
ritenuto che, nell’imminenza di una decisione, con lettera 7.3.2006 questa Camera ha richiesto all’istante di produrre un estratto del registro di commercio;
preso atto dello scritto 10/13.3.2006 dell’istante che contiene le informazioni richieste da questa Camera con scritto 17.1.2006 e allega, oltre che la procura, un estratto del registro di commercio;
ritenuto che, visto l’esito di questa procedura, questa Camera ha deciso di non procedere all’intimazione alle parti dell’istanza per osservazioni, e neppure di intimare alle parti la decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La richiesta di accesso agli atti dev’essere respinta in ordine, per i motivi chiariti di seguito.
2. L’istanza è fatta su carta intestata ed a nome della PR 1. Dall’estratto del registro di commercio (RgC) inviato (e non attuale, risalendo al 30.8.2002) risulta che la ragione sociale iscritta a registro di commercio è: __________. Non risulta l’iscrizione a RgC di una ragione sociale in italiano. Inoltre la traduzione italiana indicata sull’istanza non corrisponde alla ragione sociale (mancano “__________”).
3. La carta intestata dell’istanza indica un unico indirizzo: “via __________, __________”. L’estratto del RgC indica come la sede della società __________ sia a __________, in __________. Dall’estratto inviato, e dalla comunicazione dell’istante, non risulta che vi siano filiali o succursali iscritte in Ticino.
4. L’istanza è firmata da una persona fisica, che non risulta iscritta a RgC. L’istanza reca una firma individuale, mentre dall’estratto inviato risulta che le persone autorizzate in base al RgC a rappresentare la società hanno tutte firma collettiva a due.
5. In simili circostanze, l’istanza va respinta in ordine. Non si pone il quesito dell’eventuale eccesso di formalismo, ritenuto che l’istanza può tranquillamente essere riproposta, nelle dovute forme e con le indispensabili indicazioni nel merito (presenti queste ultime nello scritto 10/13.3.2006).
6. L’istanza è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. CO, 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 3 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria