Incarto n. 60.2006.126
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.4.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise correzionali 21.9.2005 a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 10/11.8.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato per il tramite del proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 2 è stato processato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 21.9.2005 (inc. TPC __________) e condannato a sette mesi di detenzione, al pagamento del risarcimento compensatorio di CHF 12'000.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per complicità in infrazione alla LStup, per infrazione alla LStup, mentre che è stato prosciolto da un’altra imputazione di infrazione alla LStup. La sentenza non è cresciuta in giudicato, essendo pendente un ricorso presso la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP).
2. Con la presente istanza, la IS 1 chiede di ottenere copia della sentenza, con riferimento agli art. 185 LT e 112 LIFD. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, in considerazione dell’attività oggetto della sentenza (non ancora cresciuta in giudicato) e delle importanti cifre in discussione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo, date le implicazioni economiche e fiscali connesse.
6. L’istanza è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise correzionali sarà trasmessa a crescita in giudicato della presente decisione (ribadendo che il giudizio di merito non é ancora cresciuto in giudicato).
7. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria