Incarto n. 60.2005.99
Lugano 25 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2005 presentata da
IS 1, patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 11/12.4.2005 del procuratore pubblico Nicola Respini;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 26.1.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzata, a __________, affittato in diverse occasioni a __________ delle serre e dei tunnel in plastica di sua proprietà, che sapeva essere destinati alla coltivazione indoor di canapa finalizzata alla immissione sul mercato quale sostanza stupefacente (marijuana) e meglio: nel corso del 1998 affittato una serra di 600 mq ricevendo un compenso complessivo di fr. 15'000.--; nel corso del 1999 affittato una serra di 600 mq ricevendo un compenso complessivo di fr. 15'000.--, nel corso del 2000 affittato un tunnel in plastica, ricevendo un compenso complessivo di fr. 5'000.--; nel corso del 2001 affittato due tunnel in plastica, ricevendo un compenso complessivo di fr. 5000.--; nel corso del 2002 affittato cinque tunnel in plastica, ricevendo un compenso complessivo di fr. 5'000.--“ (DA __________);
che con scritto 30.1/2.2.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 22.4.2004 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 15'841.85, oltre interessi, di cui CHF 7’141.85 per spese di patrocinio, CHF 1'200.-- per danno materiale, CHF 5'000.-- per torto morale e CHF 2'500.-- per la presente domanda;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che la qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. __________ ed avv. PR 1, __________, di complessivi CHF 7'141.85 [di cui CHF 6'000.-- di onorario, CHF 637.40 di spese e CHF 504.45 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 5/6.4.2005)];
che questa Camera – con scritto 9.1.2006 – ha chiesto di produrre il dettaglio della nota in questione;
che l’avv. PR 1 – in vece di quanto esatto in ossequio all’art. 7 cpv. 1 Lag (secondo cui, in materia di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore deve presentare all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata, disposto applicabile per analogia anche in questa sede) – ha inviato uno scritto nel quale afferma che “(…), avendo fatturato le nostre prestazioni a norma degli artt. 31 ss. TOA, in quanto applicabili ai procedimenti penali, in effetti non si è fatto riferimento ad un qualche dettaglio preciso delle prestazioni erogate; l’impegno profuso dalla difesa, in ogni caso, emerge senz’altro dall’incarto, il quale ovviamente è a (…) disposizione; naturalmente si è ritenuto dovere tenere conto anche dell’esito favorevole conseguito dalla cliente, ai fini della giusta commisurazione dell’onorario spettante ai difensori; la stessa cliente ha espresso notevole soddisfazione; a tanto si aggiungono infine le prestazioni per la presentazione della domanda di indennità; (…)” (scritto 17/18.1.2006 a questa Camera);
che – pur riconoscendo che il caso presentava difficoltà giuridiche dipendenti dal ruolo dell’istante nella fattispecie, problematiche che necessariamente imponevano approfondimenti – il dispendio orario esposto, pari a 24 ore a CHF 250.--/ora, appare, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente sproporzionato alla vicenda;
che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che essi vadano applicati al patrocinio in questione;
che l’incarto del Ministero pubblico si componeva peraltro unicamente del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.12.2003 [con i verbali di interrogatorio 22.12.2003 di IS 1 (tre pagine), 30.9.2003 di __________ (quattro pagine) e 30.9.2003 di __________ (undici pagine)], dell’estratto del casellario giudiziale di IS 1, del decreto di accusa 26.1.2004 e dello scritto di opposizione 30.1/2.2.2004;
che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Zurigo 1998, p. 106);
che – in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora – tariffa vigente all’epoca del mandato –, per complessivi CHF 1'958.35, di cui 10 minuti inerenti lo scritto di opposizione 30.1/2.2.2004 al decreto di accusa, 15 minuti inerenti lo scritto 10/11.2.2004 alla Pretura penale, 5 minuti inerenti lo scritto 12/13.2.2004 alla Pretura penale, 10 minuti inerenti lo scritto 9.4.2004 al Ministero pubblico, 20 minuti inerenti lo scritto 8/13.4.2004 alla Pretura penale, 60 minuti inerenti i colloqui con la qui istante, 150 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 110 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 10.35 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo) e 90 minuti inerenti la trasferta __________ il giorno del processo, stralciata la prestazione inerente l’istanza di ispezione degli atti 21/22.4.2004, essa essendo pervenuta a questa Camera il giorno stesso del processo a carico della qui istante e quindi tardivamente (non potendo manifestamente essere evasa prima del dibattimento, fine per il quale è stata presentata; cfr. anche decisione 29.4.2004 di questa Camera, che ha stralciato l’istanza, inc. __________);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute, per quanto ricostruibili dagli atti, in CHF 225.--, di cui CHF 50.-- per la formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 5.-- per la procura, CHF 62.-- per gli scritti [CHF 12.-- per la lettera di opposizione 30.1/2.2.2004 al decreto di accusa: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 2.-- per copia della procura (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA); CHF 11.-- per lo scritto 10/11.2.2004 alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; CHF 10.-- per lo scritto 12/13.2.2004 alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato; CHF 14.-- per lo scritto 9.4.2004 al Ministero pubblico: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 4.-- per due fotocopie allegate (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA); CHF 15.-- per lo scritto 8/13.4.2004 alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 4.-- per le fotocopie [copia degli scritti 9.4.2004 al Ministero pubblico e 20.4.2004 del procuratore pubblico all’avv. PR 1, entrambi prodotti al dibattimento (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), stralciate le copie dell’istanza di ispezione degli atti] e CHF 104.-- per la trasferta __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 52 km a tratta (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)], stralciate – come in precedenza – le spese dipendenti dall’istanza di ispezione degli atti 21/22.4.2004;
che l’IVA ammonta a CHF 165.95;
che alla qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'349.30, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005, come richiesto;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante afferma al proposito che “a causa dell’accusa a lei rivolta e della necessità di difendersi in giudizio, (…) ha dedicato parte rilevante del suo tempo allo studio della materia ed alla sua preparazione per il dibattimento; il giorno del dibattimento è mancata dal suo abituale lavoro di direttrice di azienda tutto il mattino”, che “il tempo dedicato (…) al procedimento (per esame dell’incarto, per riunioni con l’avvocato, per corrispondenza epistolare e telefonica, per trasferta a Bellinzona ed udienza) e dunque sottratto alla propria azienda è di almeno 20 ore” e che “calcolando la perdita del guadagno derivante dall’impedimento a svolgere regolarmente le funzioni di direttrice della propria azienda agricola in Fr. 60.--/ora, il danno emergente subito (…) ascende a complessivi Fr. 1'200.--“ (istanza 5/6.4.2005, p. 6 s.);
che nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;
che, invero, avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno la dichiarazione fiscale, l’eventuale contratto di lavoro e/o documenti analoghi;
che è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale le avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;
che non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che – in queste circostanze, a prescindere dalla possibile esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto nocumento – nulla le è dovuto a questo titolo;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che IS 1 sostiene che “il reato, di cui è stata accusata (…) è grave ed infamante”, che “considerata la natura infamante dell’accusa e la pubblicità dell’inchiesta sulla canapa in Ticino, vista la tendenza nell’opinione pubblica a non distinguere i colpevoli dagli innocenti, (…) ha rischiato di essere stigmatizzata e parificata (nell’opinione pubblica e nel contesto familiare e delle amicizie in paese) a chi per mestiere ha trafficato con la canapa destinata a finalità stupefacente”, che “il contesto della (sua) vita quotidiana (…) è di carattere agreste: l’accusa infamante di violazione della LStup avrebbe compromesso la sua reputazione e quella del marito, docente presso la scuola cantonale”, che “(…) ha cercato in tutti i modi di proteggere la propria onorabilità, limitando, drasticamente, la sua libertà di parola e di pensiero”, che “la difesa ha dovuto intervenire presso la stampa, affinché la notizia non venisse diffusa”, che “gli stessi genitori ed i suoceri (…) ad oggi non hanno notizia dei fatti accaduti”, che gli atti istruttori subiti (sarebbe stata ricercata diverse volte dall’usciere comunale) sarebbero particolarmente pregiudizievoli e che “le restrizioni della libertà di parola e di pensiero, le preoccupazioni e la sofferenza (…) durante un periodo lungo quasi tre mesi giustificano la richiesta di indennità per torto morale, la quale si propone nella somma di Fr. 5'000.--“ (istanza 5/6.4.2005, p. 8 s.);
che – interrogata il 22.12.2003 – ha asserito che “(…) sono stata io personalmente che ho trattato l’affitto dei terreni con il signor __________” (verbale di interrogatorio 22.12.2003, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.12.2003), terreni coltivati – come lei sapeva – a canapa;
che quindi – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detta coltura, notori – deve assumersi gli eventuali pregiudizi dipendenti dalla sua scelta di affittare i terreni a tale fine;
che la qui istante è peraltro stata interrogata in una sola occasione (verbale di interrogatorio 22.12.2003, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.12.2003), unico atto istruttorio nei suoi confronti;
che – per suo stesso dire – il procedimento penale, di breve durata, non ha avuto alcuna risonanza, tanto è vero che neppure i genitori ed i suoceri ne sarebbero venuti a conoscenza;
che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale e dalla presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che la qui istante postula infine un’indennità di almeno CHF 2'500.-- per il presente procedimento;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'599.30, oltre interessi, di cui CHF 2'349.30 per spese di patrocinio e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'599.30, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria