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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.03.2006 60.2005.442

March 16, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·813 words·~4 min·4

Summary

istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. pretura penale quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.442  

Lugano 16 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22.12.2005 presentata dal

IS 1 , ,  

con la quale chiede la pronuncia della decadenza a favore dello Stato  dell’eccedenza della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2, cittadino __________, domiciliato a __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, __________);  

richiamato lo scritto 30.12.2005/3.1.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella, con il quale comunica di non avere osservazioni in merito;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 2, detenuto in carcere preventivo dal 3.3.2004 al 10.3.2004, in relazione ai procedimenti penali contro di lui (inc. MP __________) aperti per messa in circolazione di monete false, importazione, acquisizione e deposito di monete false, minaccia, ingiuria, vie di fatto, ha depositato una cauzione di CHF 2000.--. Il procuratore pubblico ha poi emesso un decreto d’accusa in data 26.7.2004 (__________), al quale egli ha interposto opposizione in data 11.8.2004.

                                   2.   Benché regolarmente citato, PI 2 non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato a suo carico il 22.4.2005 presso la Pretura penale di Bellinzona, senza aver fatto pervenire tempestivamente alcuna valida giustificazione. La Pretura penale ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP.

      Con sentenza 22.4.2005, la Pretura penale ha riconosciuto PI 2 colpevole dei reati ascrittigli e lo ha condannato in contumacia alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di anni due, all’espulsione dal territorio della Confederazione svizzera per un periodo di tre anni, al pagamento della tassa di giustizia (CHF 500.--) e delle spese (CHF 700.--).

                                   3.   Con l’istanza in esame, la Pretura penale giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato del residuo della cauzione prestata (CHF 800.--).

4.    La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, nota 2451-2454, in particolare n. 221).

In questi termini anche secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

                                         La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                         La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

5.    Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Pretura, costituisce pertanto condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato. Di fronte alle imputazioni va pure riconosciuto che l'imputato doveva avere l'intenzione di sottrarsi alla possibile applicazione di mezzi coercitivi. Il suo silenzio in questa sede non può che confortare tale impressione. Di conseguenza va attestata la decadenza a favore dello Stato del residuo di CHF 800.-- della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese di questa sede.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         §  Pertanto il residuo (di CHF 800.--) della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

- -  terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria