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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.404

January 13, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·532 words·~3 min·6

Summary

istanza di ispezione degli atti. studentessa universitaria quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.404  

Lugano 13 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2005 presentata da

IS 1 __________,  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare le sentenze relative a condanne per abusi sessuali su minori in relazione al proprio lavoro di diploma presso l’Istituto di criminologia dell’Università di Losanna sulle riparazioni morali accordate alle vittime;

richiamate le osservazioni 16.12.2005 del presidente del Tribunale penale cantonale (TPC), che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.L’istante ha iniziato un lavoro di diploma presso l’Istituto di criminologia dell’Università di Losanna sul tema “Riparazione morale in caso di condanna per abuso sessuale su minori”. A tal fine, con la presente istanza chiede di potere consultare le decisioni di condanna per questo genere di reati, al fine di stabilire quali fattori giochino un ruolo al momento dell’indennizzazione della vittima. Dopo un colloquio tra l’istante ed il presidente di questa Camera, la richiesta di accesso alle sentenze è limitata agli anni 1995 al 2005.

2.Il TPC, presso il quale è possibile l’accesso alle sentenze, ha dato il proprio accordo.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP, oltre che un interesse pubblico, considerato chi abbia richiesto la ricerca e le finalità perseguite.

                                   5.   Per motivi organizzativi, l’accesso agli incarti dovrà avvenire presso il TPC. L’istante dovrà sottoscrivere un impegno al mantenimento del segreto professionale e d’ufficio sulle sentenze consultate. I dati dovranno essere trattati in modo anonimo e non riconoscibile.

                                         Va da sé che i dati raccolti non potranno essere usati per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

                                   6.   L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF 70.-- (settanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-; terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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