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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.01.2006 60.2005.398

January 16, 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·697 words·~3 min·6

Summary

istanza di ispezione degli atti. comandante della polizia quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.398  

Lugano 16 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/18.11.2005 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti penali MP __________ a carico di un agente di polizia cantonale;

premesso che la richiesta è stata indirizzata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 18.11.2005;

ritenuto il parere favorevole del procuratore pubblico PI 1, espresso nella lettera di trasmissione del 18.11.2005;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali, MP __________ per titolo di abuso di autorità e MP __________ per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto ed abuso di autorità. A seguito della promozione dell’accusa del __________, il CdS ha aperto due inchieste disciplinari affidando gli accertamenti al Comando della polizia cantonale. Per questo motivo, è richiesto l’accesso agli atti.

                                   2.   Come esposto in entrata, PI 2, interpellato tramite il patrocinatore, non ha presentato osservazioni, mentre il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   L'istante è stato incaricato da parte del CdS di svolgere l’inchiesta amministrativa a carico dei __________. La delega è ammissibile e legale sulla base degli art. 37 cpv. 2 LORD e 28 cpv. 5 RELORD. L’istante è pertanto legittimato.

                                   5.   Ci si può chiedere se l’esistenza di inchieste amministrative per i medesimi fatti costituisca un interesse giuridico legittimo.

                                         A proposito va ricordato che i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale) perseguono scopi diversi: il corretto svolgimento della funzione e l'immagine dell'amministrazione verso il pubblico quello disciplinare; la tutela dell'ordine pubblico quello penale (cfr. anche RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I). Neppure i principi generali che reggono il diritto penale trovano sempre identica applicazione in sede disciplinare, in particolare nella valutazione della gravità di un comportamento sanzionabile e nella finalità che il provvedimento persegue.

                                         I due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519 ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   All’istante, ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta, nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima della fine di quest’ultimo.

                                   7.   L’istanza è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase istruttoria, la scrivente Camera delega al procuratore pubblico il compito di fissare i tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di estrarne fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta penale, dei diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della persona incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi sul rispetto del segreto d'ufficio.

                                   8.   Visto il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-  ; -  ; terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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