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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.304

November 9, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·477 words·~2 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. fondazione quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.304  

Lugano 9 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

 Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 12/15.9.2005 presentata dalla

IS 1, ,  

tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione dell’incarto penale a carico di PI 2 conclusosi con sentenza 14.12.2000 (inc. TPC __________);

premesso che la richiesta è stata inviata alla Pretura penale, da questa trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha recapitata per competenza a questa Camera;

richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che propone l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alla sola sentenza di merito;

rilevato che PI 2 ed il Tribunale penale cantonale non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della richiesta di PI 2 di partecipare ad un programma occupazionale temporaneo della IS 1, quest’ultima è stata posta al corrente, direttamente dal postulante, di una condanna da lui subita: per questa ragione, l’istante chiede di poter visionare il relativo fascicolo.

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, limitatamente alla sentenza di merito. Le altri parti interpellate non hanno preso posizione.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, la richiesta dell’istante è conseguente ad una rivelazione di PI 2, in relazione alla richiesta di partecipazione ad un programma occupazionale temporaneo. Il fatto poi che, interpellato, PI 2 non si sia espresso dev’essere inteso come accordo di principio da parte sua alla concessione di un accesso agli atti.

                                   5.   In applicazione del principio della proporzionalità e a seguito di una ponderazione degli interressi, si deve accondiscendere alla richiesta del procuratore pubblico di consentire un accesso solo parziale, limitato alla visione da parte di un responsabile della IS 1, presso gli uffici di questa Camera, della sentenza del 14.12.2000 (inc. TPC __________).

                                   6.   Considerate le finalità dell’istante e le condizioni che hanno occasionato la richiesta, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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