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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.06.2005 60.2005.180

June 26, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·469 words·~2 min·3

Summary

istanza di ispezione degli atti. OSC quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.180  

Lugano 26 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/17.6.2005 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere copia della perizia clinica prolata dal dr. med. __________ nel quadro del procedimento penale a carico di PI 2;  

richiamate le osservazioni 21/22.6.2005 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che esprime parere favorevole alla richiesta;

richiamate le osservazioni 22/23.6.2005 del patrocinatore di PI 2, per la quale non ci sono obbiezioni alla trasmissione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 2 è stata oggetto di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con un decreto d’abbandono, fondato essenzialmente sulla perizia medica oggetto della richiesta qui in esame (ABB __________).

                                   2.   La __________, gestita dall’__________, ha in cura PI 2 nel quadro di un ricovero di probabile lunga durata. Per questo motivo, nell’intento di migliorare le possibilità di cura, ma anche per un interesse clinico, due rappresentanti della __________ chiedono di poter ottenere copia del referto peritale.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   L’ente istante, in quanto incaricato delle cure di PI 2, ha certamente un legittimo interesse a conoscere il referto e le conclusioni del perito giudiziario: questo interesse è certamente fondato sia su un interesse scientifico, sia su un interesse professionale, sia su un interesse personale di PI 2, in modo che i medici curanti le possano fornire le cure disponendo di tutte le possibili informazioni di ordine medico.

                                   5.   L’istanza va accolta. La perizia sarà trasmessa dal Ministero pubblico ai medici rappresentanti l’ente istante, ritenuto che a questi ultimi sono richiamati espressamente i loro obblighi, in particolare connessi con il segreto professionale (art. 321 CP), nonché il segreto d’ufficio (art. 320 CP).

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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