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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.06.2005 60.2005.160

June 8, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,432 words·~22 min·3

Summary

ricorso in materia di libertà provvisoria. competenza del giudice dell'istruzione e dell'arresto nello stadio successivo all'emanazione dell'atto di accusa e precedente all'apertura del pubblico dibattimento in seguito a decisione della Corte di cassazione e di revisione penale

Full text

Incarto n. 60.2005.160  

Lugano 8 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali ad hoc del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 27/30.5.2005 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, ,

  contro  

la decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto __________ __________ in materia di libertà provvisoria;

premesso che con ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;

richiamate le osservazioni 31.5.2005 del procuratore pubblico __________ __________, 31.5/1.6.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 1/2.6.2005 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________ __________, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con atto di accusa 2.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ RI 1 – arrestato in __________ il __________, estradato in Svizzera il __________ e da allora in detenzione preventiva – siccome accusato di ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, tentata e consumata sottrazione di cose requisite o sequestrate e danneggiamento in relazione alla sottrazione dal __________ __________ – nel corso del mese di __________ __________ – di un ingente quantitativo di canapa rinvenuta nell’ambito delle __________, e meglio come risulta dall’__________.

                                   b.   Con giudizio 2.9.2004 la suddetta Corte – che ha aperto il dibattimento il 23.8.2004 – ha ritenuto, tra gli altri, RI 1 autore colpevole di ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e danneggiamento, con conseguente condanna alla pena di due anni e nove mesi di reclusione ed al risarcimento del danno materiale, espulsione dal territorio svizzero per sette anni e revoca della sospensione condizionale della pena di diciotto mesi di detenzione e di tre anni di espulsione inflittagli con sentenza 9.9.2002 dalla Corte delle assise correzionali di __________ [esecuzione subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dello Stato estradante (inc. TPC __________)]; lo ha invece assolto dalle imputazioni di sottrazione, rispettivamente tentata sottrazione di cose requisite o sequestrate (decisione 2.9.2004, p. 97 ss., inc. TPC __________).

                                         Adita con ricorso 25.10.2004, la Corte di cassazione e di revisione penale – con sentenza 4.5.2005, il cui dispositivo è stato intimato il 6.5.2005 – ha di seguito parzialmente accolto il gravame dell’accusato, prosciogliendolo dalle accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena (principale ed accessoria). Ha inoltre esteso la decisione – in applicazione dell’art. 297 CPP – ai coimputati, assolvendoli dalle accuse di furto tentato e consumato ed annullando la loro condanna per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, con rinvio degli atti ad un’altra Corte (decisione 4.5.2005, p. 21, inc. CCRP __________).

                                   c.   Con scritto 6.5.2005 – ritenendo come alla luce della citata sentenza “nessun motivo o decisione può, oggi, giustificare la detenzione” – RI 1 ha chiesto al procuratore pubblico la sua immediata scarcerazione (inc. TPC __________, doc. 2, allegato 2, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).

                                         Il magistrato inquirente – reputandosi incompetente – ha trasmesso l’istanza al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice __________ __________, per i suoi incombenti a’ sensi dell’art. 290 cpv. 2 CPP (scritto 9.5.2005, inc. TPC __________, doc. 2, allegato 3, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”). Questi – segnalando che con il giudizio 4.5.2005 la Corte da lui presieduta aveva esaurito i doveri dipendenti dal ricorso per cassazione e che quindi non era più competente in applicazione di detto disposto – ha restituito lo scritto dell’accusato “(…) per la decisione di sua, rispettivamente del GIAR, competenza” (scritto 10.5.2005, inc. TPC __________, doc. 2, allegato 4, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”). Il procuratore pubblico – ribadendo la propria incompetenza in virtù dell’art. 108 cpv. 3 e 4 CPP – ha infine reso l’istanza al patrocinatore dell’accusato, invitando ad inoltrarla “(…) all’Autorità competente” (scritto 10.5.2005, inc. TPC __________, doc. 2, allegato 5, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).

                                         RI 1 – considerato che “(…) non sa oggi a che titolo, per decisione di chi e per quali ragioni viene trattenuto al PCT” (inc. TPC __________, doc. 2, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”) – ha di seguito prontamente presentato domanda di immediata scarcerazione al Tribunale penale cantonale [il cui presidente, giudice __________ __________, in evasione dell’istanza ha sottolineato che il Tribunale come tale non aveva competenze in materia di libertà provvisoria; ritenuto come il rinvio di cui alla sentenza 4.5.2005 avesse posto il procedimento nello stadio in cui si trovava prima dell’inizio del primo dibattimento, competente sarebbe stato il giudice dell’istruzione e dell’arresto giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP, rispettivamente – fino all’intimazione delle motivazioni della citata sentenza – il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005, inc. TPC __________, doc. 6, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”)], al giudice dell’istruzione e dell’arresto [che ha dichiarato irricevibile per incompetenza la domanda sia in quanto avesse chiesto l’immediata scarcerazione sia in quanto avesse chiesto la sua messa in libertà provvisoria “(…) perlomeno al momento attuale e in assenza delle motivazioni della decisione CCRP, (…)” (decisione 11.5.2005, p. 2, doc. 3, inc. GIAR __________) ed ha respinto il reclamo contro la decisione 10.5.2005 del procuratore pubblico] ed a questa Camera [che non si è espressa in merito al citato scritto (che chiedeva altresì di designare giusta l’art. 39 CPP l’autorità competente a decidere in materia di libertà), limitandosi ad informare il giudice dell’istruzione e dell’arresto dell’avvenuta intimazione in data 11.5.2005 delle motivazioni del giudizio 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005 di questa Camera al giudice dell’istruzione e dell’arresto)].

                                   d.   Con decisione 23.5.2005 – riconosciuta la propria competenza a statuire in materia di libertà provvisoria a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP (decisione 12.5.2005, AI 3, inc. GIAR __________) – il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza di immediata scarcerazione e/o libertà provvisoria presentata il 12.5.2005 in seguito alla notifica delle motivazioni della decisione 4.5.2005 (doc. 1, inc. GIAR __________): premessa la ricevibilità del gravame nella misura in cui concerneva il mantenimento della detenzione in relazione allo svolgimento del nuovo processo per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (la sola questione che potesse essere considerata quale “ritorno” alla fase tra l’atto di accusa e l’apertura del dibattimento), ha reputato sussistere gravi indizi di colpevolezza per detto reato sia alla luce del rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali che dovrà decidere “nel senso dei considerandi” e del fatto che la Corte di cassazione e di revisione penale non avesse disposto la scarcerazione dell’accusato, sia in virtù dei considerandi del giudizio medesimo, dai quali era emerso il carattere fortemente indiziato di stupefacente della canapa sottratta. Il pericolo di fuga (concreto e non limitabile da misure sostitutive) e la proporzionalità della misura (ritenuto che – considerati i criteri di commisurazione della pena sui quali si era fondata la sentenza di primo grado – l’entità della pena in caso di condanna per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti non sarebbe stata certamente inferiore o pari al carcere preventivo sofferto o ancora da soffrire) avrebbero inoltre giustificato il mantenimento della carcerazione.

                                   e.   Con tempestivo ricorso RI 1 chiede di attestare la nullità del predetto giudizio per difetto di competenza: “(…) infatti, in nessun caso la decisione della CCRP ha prodotto involuzione del procedimento a tal punto da considerare che l’ipotesi di violazione alla LFStup sia stata riportata allo stadio immediatamente susseguente all’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’inizio del dibattimento (…)” (ricorso 27/30.5.2005, p. 2), ritenuto come il rinvio della Corte di cassazione e di revisione penale non riguarderebbe il rifacimento del processo. Questa Corte avrebbe annullato ex tunc la decisione 2.9.2004 della Corte delle assise criminali, per cui – dal 2.9.2004 – sarebbe detenuto illegalmente ed in lesione del principio della proporzionalità.

                                    f.   Delle osservazioni del procuratore pubblico, del giudice dell’istruzione e dell’arresto e del presidente della Corte delle assise criminali [che il 24.5.2005 ha postulato – a titolo prudenziale, nell’ipotesi in cui il termine di cui all’art. 230 cpv. 2 CPP fosse stato applicabile alla fattispecie – la proroga della carcerazione preventiva dell’accusato fino al 28.7.2005 (gravame accolto con decisione di data odierna, inc. CRP __________)] si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP): il gravame – interposto contro la decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria del qui ricorrente – è quindi ricevibile in ordine.

                                   2.   Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (decisione TF 1P.225/2005 del 26.4.2005; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può quindi soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

                                   3.   3.1.

                                         La Corte di cassazione e di revisione penale ha assolto l’accusato dalle imputazioni di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – ha annullato la condanna, rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena.

                                         I presupposti per la proroga della carcerazione preventiva – ritenuto che, come indicato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’eventuale concessione dell’effetto sospensivo al possibile ricorso del magistrato inquirente al Tribunale federale in relazione al proscioglimento dell’accusato “(…) non farebbe ritornare (in relazione a queste imputazioni) necessariamente il procedimento allo stadio tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento, (…)” (decisione 23.5.2005, p. 4, inc. GIAR __________) – devono quindi essere esaminati unicamente in relazione all’ipotesi accusatoria di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, titolo per il quale è stato ordinato un nuovo processo, per il quale – contrariamente a quanto sembra sostenere l’accusato (ricorso 27/30.5.2005, p. 2) – non è stato assolto e per il quale è tuttora detenuto.

                                         3.2.

                                         L’accusato ritiene la decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto nulla per difetto di competenza.

                                         Come detto, con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha rinviato gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e per la ricommisurazione della pena: questa Corte – pur dovendo attenersi ai considerandi della sentenza dell’istanza superiore [che ha ritornato gli atti “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva, oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce – sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________)] – dovrà quindi confrontarsi con l’atto di accusa e procedere, alla luce delle risultanze di detti accertamenti, alla sussunzione dei fatti al diritto, circostanza che di tutta evidenza riconduce quindi il procedimento – limitatamente al titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – allo stadio successivo all’emanazione dell’atto di accusa e precedente all’apertura del pubblico dibattimento. La Corte di cassazione e di revisione penale ha peraltro rinviato gli atti ad una nuova Corte di merito e non alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata [facoltà, quest’ultima, prevista nel caso in cui la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o qualora il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP)], fatto che sostanzia ulteriormente questa conclusione.

                                         Ora, giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP – nella fase successiva all’emanazione dell’atto di accusa e precedente all’apertura del pubblico – l’istanza di libertà provvisoria è diretta al giudice dell’istruzione e dell’arresto, che pertanto – correttamente – si è pronunciato sul gravame presentato il 12.5.2005 dall’accusato. Questi riconosce peraltro la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto al proposito [“(…) le rimetto copia delle motivazioni della CCRP della sentenza 4 maggio 2005, le quali risolvono il conflitto negativo di competenza” (istanza di libertà provvisoria 12.5.2005, AI 1, inc. GIAR __________)]; RI 1 non ha inoltre impugnato la decisione 12.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con la quale – ricevuta l’istanza – ha ammesso la propria competenza a’ sensi del citato disposto (AI 3, inc. GIAR __________), per cui la suddetta censura appare – oltre che infondata – anche incomprensibile e contraddittoria.

                                         Il legislatore – “(…) per garantire maggiore imparzialità e indipendenza di giudizio sull'arresto dopo l'atto di accusa, (…)” – ha del resto attribuito esplicitamente al giudice dell’istruzione e dell’arresto la competenza a decidere in materia di libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento (art. 97 lit. b e 108 cpv. 3 CPP), ritenuto che – nell’ipotesi in cui, già in questa fase del procedimento, fosse stata conferita tale incombenza al presidente della Corte di merito [competente successivamente all’apertura del processo (art. 97 lit. c e 108 cpv. 4 CPP)] – “vi era (…) un pericolo che (…) l'esame dei presupposti dell'arresto potesse condurre il presidente ad esaminare anticipatamente il merito del procedimento: egli poteva infatti vedersi costretto ad esaminare il contenuto di testimonianze per verificare i presupposti dell'arresto (ad es. pericolo di collusione, pericolo di fuga collegato alla prevedibile pena, ecc.) con conseguente rischio di una istanza di ricusa da parte dell'imputato” (rapporto 22.7.1992 della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del CPP, in: N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 97 CPP, p. 194; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 97 CPP e n. 9 ad art. 108 CPP). Certo, la nuova Corte delle assise criminali dovrà deliberare “ai sensi dei considerandi” e di conseguenza sarà limitata nella sua decisione; nondimeno, non sussiste ragione per imporre al suo presidente di confrontarsi – anteriormente al dibattimento – con l’esistenza, segnatamente, di seri indizi di colpevolezza, circostanza che di fatto lo costringerebbe ad un giudizio anticipato (limitandolo ulteriormente nel suo verdetto). D’altra parte, dopo l’intimazione delle motivazioni della sentenza [se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo (art. 294 cpv. 4 CPP)] la competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione a pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP appare esclusa in virtù del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto esecutivo con la comunicazione del dispositivo.

                                         A ragione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha quindi riconosciuto la propria competenza a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP.

                                         3.3.

                                         RI 1 – che si limita a censurare la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto – non si confronta con le motivazioni di cui alla decisione impugnata; anzi, neppure contesta i suddetti presupposti per il mantenimento della sua carcerazione: ai fini del giudizio appare quindi sufficiente rinviare ai considerandi della sentenza 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che questa Camera condivide e fa propri, come ammesso dalla giurisprudenza (decisione TF 1P.549/2004 del 12.10.2004):

                                         “3.

                                         Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di reato, questo giudice non può non tener conto di quanto accertato e considerato dai giudici del merito (come peraltro la nuova Corte: cfr. per analogia art. 277 cpv. 2 PPF).

                                         E allora, occorre constatare che il rinvio (conseguente all'annullamento del relativo dispositivo della sentenza di primo grado del 2 settembre 2004) concerne unicamente l'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup e che la nuova Corte dovrà decidere "nel senso dei considerandi" (sentenza CCRP 4 maggio 2005, dispositivo n. 1 b.). Potrebbe bastare questa constatazione (di non proscioglimento), in uno con il fatto che il dispositivo della sentenza della CCRP non ha disposto la scarcerazione di RI 1 (art. 106 CPP), per affermare che sono ancora presenti gravi e sufficienti indizi del reato ascritto all'istante.

                                         Comunque, al di là di questa constatazione, risulta evidente anche dai considerandi della sentenza (della CCRP) che il carattere di stupefacente dei circa __________ di canapa, prelevati dall'accusato (e dai correi) ad __________, è fortemente indiziato. Gli indizi, in tal senso, ritenuti nel giudizio di prima istanza non sono stati giudicati arbitrari dalla CCRP (sentenza CCRP, cons. da 2 c. a 2 e.), ma solo insufficienti a fugare "ogni ragionevole dubbio" che al momento del prelevamento dal __________ la canapa in questione (o parte di essa) avesse ancora un tenore di THC superiore allo 0.3%; da qui la necessità di procedere ad una analisi (o, meglio, perizia, "la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista", sentenza CCRP pag. 13) per determinare il tasso di THC attuale e, se inferiore al 0,3%, quello al __________ __________ __________ (recte: __________) (sentenza CCRP, cons. 2 h.).

                                         Di particolare rilevanza risulta essere il fatto che al momento dei sequestri nell'ambito dell'__________, la canapa in questione aveva un tasso di THC compreso tra il 2,8% ed il 19,7% (sentenza CCRP, pag. 12). La stessa CCRP l'ha considerata fuori commercio in quanto stupefacente, laddove ha analizzato il reato di furto (sentenza CCRP, cons. 3a. e 3c.), pur nell' "ipotesi in cui fosse accertato un tenore di THC superiore allo 0,3%" (sentenza citata, cons. 3).

                                         In virtù di tutto quanto sopra riportato è evidente che il carattere di stupefacente della canapa prelevata ad __________ dall'accusato e dai correi è tutt'altro che escluso, anzi fortemente indiziato.

                                         Quindi, sono (ancora) dati, in capo ad RI 1, gravi indizi di reato per l'infrazione LFStup, sulla quale la nuova Corte dovrà pronunciarsi.

                                         Va ancora detto che il fatto che la canapa prelevata con l'operazione oggetto d'inchiesta sia ancora presente, ed a disposizione dell'autorità (dispositivo n. 17 Assise criminali 2.09.2004, e documenti menzionati al considerando H. della presente), rende possibile l'accertamento menzionato dalla Corte di cassazione.

                                         4.

                                         Di principio:

                                         "Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

                                                      Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

                                         (sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR __________)

                                         Dopo i fatti, RI 1 (cittadino __________) si è reso latitante ed è stato arrestato all'estero ed estradato, allorquando si celava sotto false generalità (AI 7, Acc. 93/2004).

                                         La latitanza è avvenuta indipendentemente dai legami affettivi che egli, ora, afferma di avere in Ticino per sostenere l'assenza di tale pericolo (Istanza, pag. 3).

                                         Va, inoltre, considerato il fatto che l'accusato è già stato oggetto di un'espulsione dalla Svizzera e che con la sentenza del 2 settembre 2004 anche la sospensione della pena accessoria gli è stata revocata (rimanendo sospesa l'esecuzione per motivi legati alla procedura di estradizione) ed è stato condannato ad ulteriori 7 (sette) anni di espulsione. Queste circostanze evidenziano, innanzitutto, l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero, meritevoli di particolare protezione, in secondo luogo il rinvio per nuova commisurazione della pena non può far dimenticare che, comunque, una parte della sentenza (danneggiamento) è stata confermata e che tale condanna potrebbe già da sola condurre ad una pena accessoria da scontare (per un crimine con pena edittale fino a cinque anni di reclusione - cfr. 144 cpv. 3 CP; cfr. pure M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292, note 31 e 32), con buona pace dei legami pretesi con il territorio svizzero.

                                         RI 1, quindi, non può vantare particolari legami (personali e/o professionali) con il territorio svizzero che possano essere considerati sufficientemente forti da scongiurare il pericolo di una nuova latitanza.

                                         I fatti oggetto del rinvio e, a questo stadio indiziati, sono gravi e il rischio di una pena da espiare non di lieve entità è concreto ancorché dipenda, in buona sostanza, dall'accertamento (della percentuale di THC al momento dei fatti) cui è chiamata la nuova Corte. Quest'elemento, pur non essendo, da solo, determinante, deve essere attentamente considerato in particolare quando se ne aggiungono altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Inoltre, non si può dimenticare la volontà dell'autore (cfr. verbali citati in sentenza Assise criminali, pag. 42 e 44) che può essere punita anche qualora l'oggetto del reato risulti non corrispondente a ciò che egli riteneva (art. 23 CP; cfr. per caso relativo a stupefacente: Favre, Pellet, Stoudmann, CP annoté, 2004, nota 1.8 ad art. 23).

                                         A quanto sopra si può aggiungere il fatto che, attualmente, RI 1 risulta essere oggetto di una procedura estradizionale; anche il rischio (di consegna a stato terzo), derivante da tale procedura può essere elemento ulteriore per fargli preferire la fuga alla permanenza (e ciò indipendentemente dal fatto che al momento attuale la procedura di estradizione, comunque gestita dalle autorità federali, sembra essere assistita, anch'essa, da misura cautelare).

                                         Alla luce di tutti questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585) e non appare limitabile da misure sostitutive quali quelle proposte dall'accusato (deposito documenti, firma in polizia e obbligo di residenza), già per il solo fatto che egli non è cittadino __________.

                                         5.

                                         Ritenuta l'esistenza di un pericolo di fuga, non è necessario approfondire più di tanto l'eventuale presenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, rispettivamente di un pericolo di recidiva (non segnalati neppure dal magistrato requirente).

                                         6.

                                         Anche nella valutazione della proporzionalità della durata del carcere preventivo non si può prescindere totalmente dalle determinazioni dei giudici di merito. L'ovvio rinvio della commisurazione della pena alla nuova Corte (che dovrà pronunciarsi previo accertamento sulla qualità di stupefacente della canapa prelevata) ha fatto sì che la CCRP non esaminasse, in concreto, la pena comminata (nel caso del qui istante due anni e nove mesi, oltre all'espulsione), ma si limitasse a rilevare che, comunque, le argomentazioni di RI 1 non erano significative in merito ad un eventuale arbitrio (sentenza CCRP 4 maggio 2005, cons. 5).

                                         Dal canto suo, la Corte di prima istanza ha precisato come, nella commisurazione della pena, poco peso abbiano avuto sia l'accertamento del concorso ideale tra più reati, sia i due tentativi di furto ed il furto compiuto (sentenza Assise correzionali 2 settembre 2004, cons. 9, pag. 87), se non quale elemento dell'intensità della volontà delittuosa. Inoltre, e per quanto concerne in modo più specifico il solo RI 1 è stato evidenziato il suo ruolo di organizzatore dell'operazione e reclutatore degli uomini necessari (che hanno agito dietro sue istruzioni e comando: sentenza, pag. 88), nonché il fatto che egli abbia delinquito durante il periodo di prova di una precedente condanna, ma anche la sua difficile situazione finanziaria, il fatto che abbia reclutato "dilettanti" nonché l'età (sentenza citata, pag. 89).

                                         Quanto appena richiamato evidenzia come in caso di condanna per l'ipotesi di infrazione alla LFStup, l'entità della pena con la quale l'accusato istante rischia di essere confrontato non è certamente inferiore o pari al carcere preventivo già sofferto e ancora da soffrire in attesa del nuovo dibattimento, che sarebbe di circa dodici mesi, rispettivamente quindici se si considera anche la detenzione in attesa dell'estradizione alla Svizzera (contra: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 296 e nota 54).

                                         Da ultimo, e per quanto concerne il rischio di revoca della sospensione condizionale della pena comminata in procedimento precedente (diciotto mesi) che potrebbe aggiungersi alla pena da commisurare da parte della nuova Corte, nessuno ha segnalato richiesta di estensione dell'estradizione e questa non risulta dall'incarto ricevuto da questo ufficio (né negli atti dell'Acc. __________, né nel classatore relativo agli atti successivi all'atto d'accusa). Di conseguenza e anche avendo presente che la revoca potrebbe avvenire non solo in caso di condanna per infrazione alla LFStup, ma anche qualora la nuova Corte dovesse ricommisurare la pena unicamente tenendo conto della confermata condanna per danneggiamento, è alquanto aleatorio esprimersi in questa sede sulla questione, dato che le autorità competenti non hanno fornito indicazioni circa le loro intenzioni (e le possibilità di esito delle stesse)”

                                         (decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, p. 5 ss. inc. GIAR __________).

                                   4.   Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali ad hoc

Il presidente                                                             La segretaria

60.2005.160 — Ticino Camera dei ricorsi penali 08.06.2005 60.2005.160 — Swissrulings