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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.05.2005 60.2005.127

May 25, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·583 words·~3 min·2

Summary

istanza di ispezione degli atti. patriziato quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.127  

Lugano 25 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 27/29.4.2005 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ottenere copia completa dell’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________;

premesso che la richiesta degli atti è stata indirizzata al Ministero pubblico e da questo trasmessa il 28.4.2005 a questa Camera per competenza;

richiamate le osservazioni 4/6.5.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 12.5.2005 del patrocinatore di PI 2, che si oppone alla richiesta formulata dall’ente istante;

ritenuto che nel termine per la presentazione delle osservazioni l’ente istante ha inviato uno scritto 9.5.2005, non richiesto, che non ha valenza di replica, essendo pervenuto prima delle osservazioni del patrocinatore di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia sporta dal IS 1 in data 10.1.2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento nei confronti di PI 2 (inc. MP __________) per i reati di truffa e di falsità in documenti a danno dell’Ufficio cantonale __________.

                                         Dopo l’esperimento di diversi atti d’informazione preliminare, l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha chiuso l’inchiesta con decisione di non luogo a procedere (NLP __________) del 16.4.2004.

                                         Nel procedimento penale l’ente istante non ha avuto ruolo di parte civile, ma di denunciante (art. 67 CPP).

                                   2.   Con l’istanza qui in esame, l’ente patriziale chiede di ricevere copia dell’incarto completo, sulla scorta di una decisione assembleare, per “poter conservare nei nostri atti i documenti che - come ci è stato segnalato - hanno portato a un non luogo a procedere.” L’istanza adduce l’opportunità di poter vedere la pratica ufficialmente e definitivamente conclusa.

                                   3.   Se il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, diversamente ha fatto il patrocinatore di PI 2, che ha contestato l’esistenza di un qualsivoglia interesse, se non per ingiustificata curiosità.

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   5.   Nel presente caso, l’istanza di accesso agli atti non è stata introdotta da una ex parte al procedimento, ma dall’ente denunciante. Nella propria richiesta l’ente istante non indica nessun legittimo interesse giuridico a ricevere copia completa dell’incarto, se non per conservarlo negli atti del patriziato, motivo quest’ultimo che non è evidentemente sufficiente a’ sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   Per questi motivi, l’istanza deve essere respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTF ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico del IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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