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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.05.2005 60.2005.104

May 23, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·683 words·~3 min·3

Summary

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.104  

Lugano 23 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 8/11.4.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale conclusosi con il NLP __________;

premesso che l’istanza è stata completata con successivi scritti 14.4.2005 e 18.4.2005 della Pretura istante e dallo scritto 15.4.2005 del patrocinatore di una delle parti nella vertenza civile;

richiamate le osservazioni 22.4.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il suo nulla osta;

richiamate le osservazioni del patrocinatore dell’altra parte nella vertenza civile, che contesta la competenza di questa Camera in considerazione del fatto che le parti alla causa civile coincidono con le parti nella vertenza penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (inc. __________ __________) tra le medesime parti dell’incarto penale MP ____________________ sfociato nel NLP __________ del __________. Il richiamo dell’intero incarto penale in sede civile è stato richiesto all’udienza preliminare del 21.2.2005 e ammesso quale mezzo di prova dal pretore. Conseguentemente la richiesta qui da esaminare.

2.Delle parti interpellate, il procuratore pubblico ha dato il proprio assenso, una parte al processo civile ha richiesto il richiamo atti, l’altra, nelle proprie osservazioni, ha contestato la competenza di questa Camera. A torto. L’art. 27 CPP non si applica unicamente a terzi che vogliono accedere agli atti, ma anche alle ex parti al procedimento penale, dopo la conclusione del medesimo. Ciò è desumibile anzitutto dal testo della norma (che non parla di terzi, ma di “chi” giustifica un interesse giuridicamente legittimo), ma soprattutto dai lavori preparatori, ed in particolare dal Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP del Parlamento, a p. 19:

“Per le ex parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello stesso, l’interesse giuridico legittimo è presunto (si pensi al condannato che vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare una domanda di revisione).”

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                             L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente dal Ministero pubblico.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, che le addebiterà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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