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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.05.2005 60.2005.103

May 23, 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·667 words·~3 min·4

Summary

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2005.103  

Lugano 23 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 7/11.4.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso all’incarto penale MP __________;

richiamate le osservazioni 14.4.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, che non si oppone alla richiesta di ispezione;

preso atto che PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre PI 2 ha presentato delle osservazioni in data 9/10.5.2005, con le quali chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente una causa civile (inc. __________) tra __________ e la __________ di __________ in relazione ad una disdetta del contratto di lavoro tra le parti. La parte istante ha chiesto il richiamo di un incarto penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________) a seguito di una querela per diffamazione nei confronti di __________, parente del presidente del CdA della parte resistente in causa civile. Il richiamo dell’incarto, notificato all’udienza di discussione, è stato accolto con ordinanza sulle prove 18.3.2005 del pretore. Conseguentemente la richiesta qui da esaminare.

                                   2.   Delle parti interpellate, il sostituto procuratore pubblico ha dato il suo assenso, una parte non ha presentato osservazioni, ed una parte si è opposta all’istanza, adducendo che non è dato un legittimo interesse giuridico delle parti alla causa civile a visionare un incarto penale nel quale la parte osservante sarebbe stata coinvolta a torto. Nello scritto della pretura istante, l’interesse giuridico legittimo risulta in particolare dalla concomitanza temporale tra i fatti alla base della denuncia e l’asserita comunicazione orale della disdetta del rapporto di lavoro (all’origine della vertenza civile), coincidenza che non concede a priori la possibilità di un’influenza dell’incarto penale su quello civile. Dalla lettura dell’incarto penale, una connessione infatti non può essere a priori esclusa.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                             Un interesse legittimo appare in questi casi dato, ed appare prevalente rispetto a quello della parte querelata. L’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente dal Ministero pubblico.

                                   6.   In applicazione dell’art. 343 cpv. 3 CO, la procedura civile per azioni derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera trentamila franchi è gratuita. Anche in questa sede si prescinde pertanto dal prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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