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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2004.377

March 9, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·629 words·~3 min·6

Summary

istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante.

Full text

Incarto n. 60.2004.377  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2004 presentata dalla

IS 1, ,

  con la quale chiede di autorizzare PI 5, __________, liquidatrice di __________, __________, a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), e __________ PI 4, __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), per reati contro il patrimonio (inc. MP __________);  

richiamati i preavvisi favorevoli 15/16.11.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e 24/25.11.2004 di __________ PI 4;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 17.12.2003 la IS 1 – constatato che __________ aveva accettato depositi del pubblico a titolo professionale in violazione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e dell’ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR) – ha, tra l’altro, deciso di sciogliere e porre in liquidazione detta società, nominando PI 5 liquidatrice (AI 8/CFB);

                                         che con istanza 9/10.11.2004 – trasmessa d’ufficio a questa Camera dal magistrato inquirente – la IS 1 chiede di concedere a PI 5, “per poter garantire lo svolgimento ideale dei suoi compiti, (…)”, l’accesso agli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, __________ PI 3 – già soci ed organi della società in questione – e __________ PI 4;

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che la IS 1 revoca l’autorizzazione d’esercitare alla banca che non adempie più le condizioni richieste o che viola gravemente i propri obblighi legali (art. 23quinquies cpv. 1 LBCR);

                                         che la revoca dell’autorizzazione provoca lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita e la cancellazione delle ditte individuali dal registro di commercio (art. 23quinquies cpv. 2 LBCR);

                                         che detta __________ designa il liquidatore e vigila sull’attività di quest’ultimo (art. 23quinquies cpv. 2, in fine LBCR);

                                         che pertanto – in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento agli specifici compiti del liquidatore – si giustifica riconoscere a PI 5, liquidatrice di __________, un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;

                                         che con decisione 2.12.2003 questa Camera aveva peraltro concesso alla IS 1 un’autorizzazione di carattere generale all’esame di incarti penali (inc. __________);

                                         che PI 5 è quindi autorizzata ad ispezionare l’incarto – se del caso con estrazione di copia degli atti – presso il Ministero pubblico;

                                         che la domanda della IS 1 è accolta;

                                         che – vista la qualità dell’istante – non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinata da: PA 1 3. PI 3 3 patrocinato da: PA 2 4. PI 4 4 patrocinato da: PA 3 5. PI 5  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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