Incarto n. 60.2004.27
Lugano 1 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 23/26.1.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione al fermo di data 24.1.2003 avvenuto all’aeroporto dell’isola della __________ ad opera delle locali autorità di polizia, un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27.1.2004 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – da una parte – come nel caso di specie mancherebbe un requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ovvero l’esistenza di un procedimento a carico dell’interessato, e – d’altra parte – come il grave inconveniente di cui è stato vittima l’istante è comunque riconducibile ad un’iniziativa (lecita e corretta) del Ministero pubblico, per cui sussiste un nesso di causalità fra l’agire delle autorità ticinesi e l’arresto del 24.1.2003;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 25.1.2001 l’allora magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto – a diffusione nazionale ed internazionale, con scadenza il 25.1.2011 – nei confronti del cittadino __________ IS 1 siccome accusato di truffa (doc. B allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che in data 24.1.2003 il qui istante, in seguito ad un controllo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________, è stato arrestato dalle locali autorità di polizia;
che con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, saputo del fermo tramite Interpol __________, ha confermato la sua domanda di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che grazie al fattivo intervento di Interpol __________ la posizione di IS 1 ha potuto essere immediatamente chiarita: dimostrando che il passaporto sulla base del quale era stato emesso l’ordine di arresto 25.1.2001 era stato in realtà sottratto all’Amministrazione comunale di __________ -__________ (__________) – oggetto del furto di un lotto di passaporti in bianco in data 12.7.1992 – e quindi successivamente utilizzato da un’altra persona, Interpol __________ ha concluso per l’estraneità dai fatti del qui istante, vittima di un’usurpazione di identità (doc. F allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che sempre con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, ha quindi comunicato, tramite Interpol __________, l’immediata scarcerazione dell’istante decisa dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (doc. C allegato all’istanza 23/26.1.2004), che in data 29.1.2003 ha revocato con effetto immediato l’ordine di arresto internazionale 25.1.2001 (doc. D allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che su espressa richiesta del patrocinatore __________ dell’istante, con lettera 3.4.2003 questi ha infine confermato per iscritto la revoca di ogni ordine di arresto internazionale emesso a suo carico (doc. H allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che con l'istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 8'391.55, di cui CHF 2'663.60 per spese di patrocinio, CHF 727.95 per danni materiali e CHF 5'000.-per torto morale, oltre interessi al 5% dal 24.1.2004;
che il danno rivendicato dall’istante trae origine dal suo fermo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________ eseguito dalle locali autorità di polizia, e meglio da atti di assistenza giudiziaria internazionale eseguiti all’estero alla domanda di un’autorità svizzera;
che la domanda di arresto ai fini di estradizione è stata presentata da un’autorità federale, secondo le disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) e della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr, RS 0.353.1);
che in effetti competente per le domande di estradizione è l’Ufficio federale di giustizia, che opera a richiesta dell’autorità cantonale (art. 17 cpv. 2 e 30 cpv. 2 AIMP);
che i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è disciplinata esclusivamente dal diritto interno;
che conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;
che secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’autorità cantonale;
che successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda frase AIMP);
che la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed., Berna/Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);
che in concreto l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer è intervenuto emanando l’ordine di arresto 25.1.2001, decidendo l’immediata scarcerazione dell’istante in seguito alla comunicazione di Interpol __________ e revocando infine l’ordine di arresto internazionale in data 29.1.2003;
che nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004), ovvero da un’autorità federale;
che spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);
che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, non essendo la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino competente a statuire in merito;
che l'istanza viene conseguentemente trasmessa d'ufficio al competente Ufficio federale di giustizia, Berna, per i propri incombenti;
che indipendentemente dall’esito, la presente procedura, che si fonda sugli art. 317 ss. CPP, è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
Di conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza, all’Ufficio federale di giustizia, Berna.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario