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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378

September 20, 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,223 words·~6 min·7

Summary

istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.

Full text

Incarto n. 60.2003.378  

Lugano 20 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/14.11.2003 presentata da

IS 1 , rappr. da: presidente __________ __________,

tendente ad ottenere l’accesso agli incarti relativi ai casi di violenza sessuale ai fini di ricerca;

premesso che il gravame è stato ulteriormente completato dall’associazione istante con gli scritti 24/26.11.2003, 7/10.5.2004 e 31.8/1.9.2004;

richiamate le osservazioni 17/25.5.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 19/21.5.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) e 25/26.5.2004 del Ministero pubblico, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’istante è un’associazione costituitasi l’8.5.2002, i cui scopi sono di informare e sensibilizzare sul problema della violenza sessuale contro la donna, offrire un sostegno morale e psicologico alle donne che hanno subito una violenza sessuale e assisterle nei loro contatti con le autorità, sviluppare attività di autoaiuto, denunciare le aggressioni sessuali contro le donne, promuovere cambiamenti legali e sociali favorevoli alla protezione della donna e collaborare con il delegato per i problemi delle vittime, i servizi sociali, la polizia e la magistratura (cfr. statuti dell’8.5.2002 allegati all’istanza 12/14.11.2003).

                                   2.   Con istanza 12/14.11.2003 l’associazione espone dapprima di aver elaborato “con il sostegno della Commissione consultiva del Consiglio di Stato per la condizione femminile e del Delegato all’aiuto delle vittime, (…) il progetto di una ricerca sui casi di violenza sessuale sulle donne che sono stati denunciati al Ministero pubblico del Cantone Ticino in questi ultimi anni” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Indica poi che “obiettivo della ricerca è quello di rilevare, al minimo nei cinque anni precedenti (…) i dati personali delle vittime e degli autori, rispettivamente, prescindendo dai dati anagrafici, le loro caratteristiche personali (…) il numero delle denunce (…) il seguito dato dal Ministero pubblico alle denunce (…)” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Rileva inoltre che “scopo della ricerca è quello di delineare una visione chiara del fenomeno della violenza sessuale sulla donna in Ticino, in tutti i suoi aspetti e le sue implicazioni”, asserendo parimenti che “il risultato della ricerca potrà essere utile (…) per tutte le persone coinvolte nel difficile percorso di sostegno delle vittime (…)” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Chiede “(…) che la persona che sarà” da lei “incaricata (…) dell’esecuzione della ricerca sia autorizzata a consultare presso il Ministero pubblico ed il Tribunale penale cantonale gli atti degli incarti dei procedimenti concernenti reati contro l’integrità sessuale previsti dagli articoli 187 e seguenti del Codice penale svizzero commessi in danno di donne maggiorenni”, rilevando pure che “la ricerca dovrà estendersi come minimo ad un periodo di cinque anni” (istanza 12/14.11.2003, p. 2). Con scritto 24/26.11.2003 l’istante ha informato questa Camera che la persona la quale verrà incaricata per effettuare questa ricerca sarà un/una giurista e che verrà comunicato il nominativo di questa persona non appena verrà scelta (cfr. scritto 24/26.11.2003). Con ulteriore scritto 7/10.5.2004 ha trasmesso a questa Camera il nominativo ed il curriculum vitae della persona prescelta (cfr. scritto 7/10.5.2004). Con scritto 31.8/1.9.2004 l’istante ha, tra l’altro, comunicato il nominativo di una seconda giurista per la ricerca (cfr. scritto 31.8/1.9.2004).

                                   3.   Con preavviso negativo 17/25.5.2004 il Tribunale penale cantonale (TPC) afferma di non essere in grado, per motivi pratici, “(…) di consentire la ricerca indiscriminata di sentenze nei nostri archivi”, rilevando parimenti che “mai (…) sono state concesse autorizzazioni generali relative a un numero indefinito di sentenze e/o incarti” (osservazioni 17/25.5.2004). Con osservazioni 19/21.5.2004 la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) segnala “(…) forti perplessità di fronte all’istanza in rassegna, data la delicatezza degli argomenti oggetto della prevista indagine e in particolare, tenuto conto dei limiti imposti dalla legislazione in materia di protezione dei dati e della personalità” (osservazioni 19/21.5.2004), mentre che con osservazioni 25/26.5.2004 il Ministero pubblico ritiene in particolare legittimi gli scopi perseguiti con la ricerca, rilevando che si tratta “(…) comunque di casi particolarmente delicati e riservati per cui suscita qualche perplessità, a tutela delle vittime medesime e non solo degli autori, la consegna dei loro dati e delle caratteristiche personali”, evidenziando inoltre che “purtroppo questo Ministero, a fronte delle priorità di lavoro e delle carenti risorse, non può garantire una pronta anonimizzazione dei dati” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1). Esclude però l’accesso agli incarti pendenti e a quelli “(…) oggetto di decisioni non cresciute in giudicato fra cui vanno annoverati anche gli atti d’accusa (…)”, ritenendo “(…) semmai ammissibile l’esame anonimizzato delle decisioni di merito cresciute in giudicato ritenuto che meno si comprende l’interesse per eventuali decisioni di abbandono o di non luogo a procedere nel contesto della ricerca postulata” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1).

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   5.   Nel caso in esame si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, oltre che di pubblico interesse, trattandosi di una ricerca per scopi statistici e scientifici.

                                   6.   Per motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

                                         L’accesso alle informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate dalle autorità coinvolte.

                                         Spetta inoltre al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in relazione alle problematiche sollevate nelle loro osservazioni.

                                         Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.

                                         Infine, va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

                                   7.   L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi

     fr. 70.-- (settanta), sono a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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