Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 23.12.2025 80.2025.86

December 23, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,701 words·~19 min·1

Summary

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite, vantaggi in natura nell’ambito di una società di cui il contribuente è amministratore unico e consulente

Full text

Incarti n. 80.2025.86 80.2025.87

Lugano 23 dicembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’8 aprile 2025 contro le decisioni del 12 marzo 2025 in materia di IC e IFD dal 2015 al 2022.

  Fatti

                                  A.   RI 1 dichiarava, per quanto qui d’interesse, un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 21'000.-, per i periodi fiscali 2015 e 2016, e di fr. 21'500.-, per i periodi dal 2017 al 2022. Indicava di svolgere la professione di consulente, allegando a ciascuna dichiarazione d’imposta una fattura di pari importo, da lui indirizzata alla __________ SA, società attiva nella commercializzazione di prodotti vari nel settore automobilistico sino al suo fallimento, avvenuto il 14 ottobre 2025, e nella quale il contribuente rivestiva, dal 26 agosto 2014, la carica di amministratore unico con firma individuale.

                                  B.   a.

Il 25 settembre 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) al fine di definire le tassazioni chiedeva al contribuente la produzione della seguente documentazione:

-       Contratto d’affitto;

-       Conto corrente sul quale vengono incassati i proventi della sua attività lavorativa;

-       Conto dove sono state incassate le polizze __________ nel 2020 e 2021;

-       Documentazione da parte della __________ relativa alle due polizze;

-       Dettaglio dei beni ricevuti in successione nel 2019;

-       Conferma che non è e non è mai stato azionista della __________ SA né direttamente né indirettamente.

                                         Il contribuente veniva avvertito che, in caso di inosservanza della richiesta, l’autorità fiscale avrebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

                                         b.

                                         Il contribuente rispondeva il 4 ottobre 2024, dichiarando di non disporre di alcun contratto di locazione e che, a causa della sua precaria situazione finanziaria, era ospitato da terze persone. La __________ SA gli avrebbe versato “brevi manu” l’importo di fr.1'800.- mensili.

                                         Il conto delle polizze __________ nel 2020 e 2021 sarebbe stato estinto, con un incasso di fr. 60'000.-, utilizzati per coprire spese legali pari a fr. 40'000.- e le relative spese per l’annullamento dell’atto esecutivo. Per quanto riguarda i beni ricevuti in successione, nessuna eredità sarebbe stata ancora versata allo stato attuale.

                                  C.   Il 23 ottobre 2024, l’UT notificava a RI 1 le tassazioni per i periodi fiscali dal 2015 al 2022, con le quali venivano accertati i seguenti elementi imponibili.

                                         Per il 2015 e 2016:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività dipendente accessoria

21’000

0

Reddito attività indipendente principale

0

21’000

Altri redditi

0

10’000

Totale dei redditi

21’000

31’000

                                         La motivazione era la seguente:

                                         In assenza di un certificato di salario (o della comprova dell’avvenuto pagamento dei contributi sociali da parte della società) il reddito percepito da __________ è considerato reddito da attività indipendente.

                                         Aggiunta prestazioni valutabili in denaro “[vantaggi”, per il 2016] percepiti da __________

                                         Per il 2017:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività indipendente principale

21’500

21’500

Altri redditi della sostanza mobiliare

0

10’000

Altri redditi

0

19’000

Totale dei redditi

0

50’500

                                         Per il 2018 e 2019:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività indipendente principale

21’500

21’500

Altri redditi della sostanza mobiliare

0

10’000

Altri redditi

0

14’000

Totale dei redditi

0

45’500

                                         Per il 2020:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività indipendente principale

21’500

21’500

Altri redditi della sostanza mobiliare

0

10’000

Altri redditi

0

10’000

Totale dei redditi

0

41’500

                                         Per il 2021:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività indipendente principale

21’500

21’500

Altri redditi della sostanza mobiliare

0

10’000

Altri redditi

0

5’000

Totale dei redditi

0

36’500

                                         Per il 2022:

Dati dichiarati

Dati accertati

Reddito attività indipendente principale

21’500

21’500

Altri redditi della sostanza mobiliare

0

10’000

Altri redditi

0

15’000

Totale dei redditi

0

46’500

                                         Le decisioni 2017-2019 riportavano la seguente motivazione:

                                         Aggiunta delle prestazioni valutabili in denaro derivanti dalla __________.

                                         Prestazioni valutabili in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria

                                         Constatato che non è stato dato seguito in modo esaustivo alla richiesta del 25.09.2024 con la quale si chiedeva l'inoltro di osservazioni e di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall'ufficio di tassazione, ritenuto non siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204. cpv.2 LT e 130 cpv.2 LIFD si procede ad una tassazione d'ufficio.

                                         Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e deve indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo deve essere allegata tutta la documentazione e/o le osservazioni a comprova di quanto già richiesto dall'ufficio di tassazione e mai presentato. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d'ufficio diventerà definitiva.

                                         Mentre le decisioni 2020-2022 venivano così motivate:

                                         Aggiunta delle prestazioni valutabili in denaro derivanti dalla __________. Prestazioni valutabili in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria

                                  D.   Con reclamo del 29 ottobre 2024, RI 1 contestava le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2014 al 2022. Sosteneva che il suo reddito, conseguito "in qualità di consulente", si fosse sempre attestato a “fr. 21'500.-“ a causa delle sue condizioni di salute, che non gli permettevano di svolgere attività di sostituzione e posizionamento di parabrezza sulle autovetture. “Richiamata l'esiguità del reddito annuo”, dichiarava di concordare con il principio relativo all’aggiunta di “altri redditi della sostanza mobiliare”, ma chiedeva tuttavia che fosse ridotto a “massimo fr. 5'000.-“. Contestava integralmente le aggiunte a titolo di “altre prestazioni valutabili in denaro”, sostenendo che le differenze di importo tra un anno e l’altro non erano state spiegate. Sosteneva quindi di godere di un tenore di vita modesto, senza avere a carico alcun contratto di locazione e con “parzialmente il vitto serale offerto”, per cui non riteneva giustificato imporgli alcun “reddito ipotetico”.

                                  E.   a.

                                         Il 2 dicembre 2024 ed il 6 febbraio 2025, al fine di decidere il reclamo l’autorità chiedeva al contribuente di presentare la seguente documentazione:

-       copia di tutti i contratti tra il contribuente e __________ SA per gli anni 2015-2022;

-       movimentazione dettagliata dei conti correnti intestati al contribuente per gli anni 2015-2022;

-       copia del contratto d’affitto in __________ a __________.

                                         Alla seconda richiesta venivano allegati i calcoli delle entrate e delle uscite per i periodi fiscali litigiosi, dai quali risultava un ammanco. Al contribuente veniva chiesto di prendere posizione e di indicare la provenienza dei mezzi utilizzati per far fronte ai propri bisogni esistenziali. Il contribuente veniva avvertito che tale richiesta aveva valore di diffida e che, in caso di inosservanza della richiesta avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

                                         b.

                                         Con risposta del 21 febbraio 2025, il contribuente ribadiva di essere legato alla __________ SA "senza un contratto scritto" e che, a causa delle proprie condizioni di salute, poteva svolgere unicamente un'attività di consulenza. Questa veniva remunerata con un compenso annuo di CHF 21'500.-, versato "brevi manu". Il contribuente dichiarava di non essere in possesso di alcun conto bancario o postale. Relativamente alla locazione di __________, affermava di aver mantenuto in quel comune "una sorta di domicilio", ma che tale situazione "non corrisponde più ormai da anni alla realtà". L'appartamento sarebbe stato disdetto a causa delle sue modeste condizioni finanziarie. Risiedeva quindi presso terze persone che lo ospiterebbero "a turni". In assenza di costi per auto e beneficiando del sussidio per il premio LAMal, il reddito annuo di CHF 21'500.- sarebbe sufficiente per la propria sopravvivenza.

                                  F.   Con decisioni IC e IFD per i periodi fiscali dal 2015 al 2022 l’UT respingeva i reclami con la seguente motivazione:

                                         Con tempestivo reclamo il contribuente contestava le decisioni di tassazione 2015-2022 in maniera generica e senza presentare giustificativi.

                                         Considerato che le dichiarazioni presentate sono tutte scarne, senza giustificativi e con poche spiegazioni, in data 2 dicembre 2024 è stata allestita una richiesta di documentazione necessaria a chiarire la situazione effettiva del contribuente.

                                         Considerato che la richiesta è rimasta inevasa, in data 6 febbraio 2025, è stato inviato un richiamo con la comunicazione che in inosservanza si sarebbe proceduto ad emettere una tassazione d'ufficio secondo gli art. 204 cpv 2 LT e 130 cpv 2 LIFD.

                                         Con scritto del 21 febbraio 2025 il contribuente prende posizione senza però presentare alcun giustificativo. Le spiegazioni fornite relative all'assenza di un contratto con __________ SA, di contatti d'affitto, di conti correnti, di un domicilio effettivo e di aiuti da terzi, non sono ritenute sufficienti a spiegare la situazione e le problematiche riscontrate che hanno portato alle citate richieste di documenti.

                                         Richiamata la sentenza CDT 80.2017.44-45 relativa all'anno fiscale 2014 che già sollevava problematiche e necessità di accertamento in relazione all'attività presso __________ e a -probabili prestazioni a favore del contribuente, il dispendio negativo costante negli anni e l'assenza del benché minimo giustificativo; l'autorità fiscale non può far altro che procedere alla tassazione d'ufficio secondo gli art. 204 cpv 2 LT e 130 cpv 2 LIFD come comunicato nello scritto del 6 febbraio 2025.

                                         Nelle decisioni per i periodi fiscali 2015 e 2016 veniva indicato quindi che:

                                         Il reclamo viene quindi respinto e i valori esposti sono confermati come tassazione

                                         Per i periodi fiscali 2017-2022 veniva invece indicato:

                                         Il reclamo viene quindi respinto e i valori esposti sono confermati come tassazione d’ufficio in assenza delle informazioni e dei documenti richiesti.

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 avversa le decisioni su reclamo IC e IFD dal 2015 al 2022. Rimprovera all’autorità di tassazione di aver atteso tanto per emettere le decisioni di tassazione. Afferma poi nuovamente di soffrire di problemi di salute, di non doversi assumere costi di vitto né di alloggio e di ricevere i sussidi per la cassa malati, sicché le sue entrate sarebbero sufficienti a “sbarcare il lunario”. I redditi sarebbero poi stati aumentati dall’autorità, a causa della presunta insufficiente disponibilità, in maniera incomprensibile.

                                  H.   Con le proprie osservazioni, l’UT osserva come le decisioni di tassazione a seguito del reclamo riportino la motivazione delle tassazioni d'ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Il contribuente, infatti, non aveva prodotto alcuna documentazione e non aveva risposto alle domande né fornito i dettagli dei conti correnti, sui quali sarebbero presumibilmente confluiti i prelievi della previdenza negli anni 2020 e 2021. Relativamente all’attività presso la __________, richiamava il contenuto della sentenza CDT 80.2017.44-45 del 30 marzo 2018. La situazione, rispetto ad allora non sembrerebbe essere mutata, e quanto presentato non permetterebbe di emettere una decisione precisa e completa.

                                    I.   Con scritto del 22 settembre 2025 il contribuente produce la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013, “dalla quale si evince come l’autorità fiscale abbia accettato quelle che sono le condizioni economiche e lavorative del ricorrente”, che ad oggi non sono mutate.

Diritto

                                   1.   In concreto, contestata è l’aggiunta di altri redditi sulla base del calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione e di prestazioni valutabili in denaro ricevute dalla __________ SA.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente (procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

                                         Secondo gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

                                         2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio può essere intrapresa non solo se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, ma anche quando le circostanze di fatto determinanti per la tassazione non possono essere accertate, sebbene il contribuente non abbia violato alcun obbligo procedurale, vale a dire se l'incertezza dei dipende da altre ragioni, che non possono essere superate (sentenza 2C_179/2016 e 2C_180/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 3.1 e giurisprudenza citata; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 41 ad art. 130 LIFD, p. 2203).

                                         2.3.

                                         Al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

                                   3.   3.1.

                                         Occorre innanzitutto chinarsi sulla natura delle decisioni impugnate.

                                         Le decisioni di tassazione IC e IFD relative ai periodi fiscali dal 2015 al 2022 sono state precedute da un'ingiunzione con cui l’autorità fiscale richiedeva la presentazione di documentazione, avvertendo della possibilità di emettere una decisione d'ufficio in caso di sua inosservanza.

                                         Le decisioni di tassazione sono state emesse il 23 ottobre 2024, ma nessuna di esse è stata qualificata “decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio”. Tuttavia, nelle motivazioni delle decisioni dal 2017 al 2022, si legge che si trattava, in effetti, di decisioni di tassazione d’ufficio, impugnabili esclusivamente per manifesta inesattezza, e che un reclamo non conforme ai requisiti legali sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Il reclamo interposto per i periodi fiscali dal 2015 al 2022, giudicato generico e privo dei necessari giustificativi, è stato respinto. Per i periodi fiscali 2017-2022, le decisioni indicavano che gli elementi imponibili venivano confermati “come tassazione d’ufficio”.

                                         Malgrado il reclamo non sia stato dichiarato irricevibile, nelle proprie osservazioni al ricorso, l'UT ha ribadito che “le decisioni di tassazione dopo reclamo riportano la motivazione delle tassazioni d’ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

                                         3.2.

                                         Ora, nonostante le indicazioni dell’autorità fiscale, bisogna quindi concludere che l’UT abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, limitandosi a rivalutare il reddito imponibile nella misura corrispondente all’ammanco scaturente dal calcolo delle entrate e delle uscite, a riqualificare, per il 2015 ed il 2016, il reddito da attività dipendente in reddito da attività indipendente, e che abbia inoltre aggiunto al reddito dichiarato dal contribuente un importo di fr. 10'000.- annui a titolo di prestazioni valutabili in denaro effettuate dalla __________ SA.

                                         3.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4, in StR 72/2017 p. 413).

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente contesta l’imputazione di ulteriori entrate oltre a quella da lui dichiarata. L’autorità fiscale avrebbe aumentato il suo reddito in maniera “incomprensibile e non uniforme” e “senza che se ne comprenda il criterio e senza fornire prova alcuna”.

                                         I suoi problemi di salute gli avrebbero permesso di svolgere esclusivamente la funzione di consulente a tempo parziale, di “risiedere presso terzi” e di non avere quindi spese per vitto alloggio oltre a essere a beneficio dei sussidi della cassa malati. Il reddito percepito quale consulente “di fr. 21'500.-” annui sarebbe pertanto sufficiente.

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Ora, l’autorità di tassazione ha rilevato un ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite, sottoposto al contribuente il 6 febbraio 2025 e gli ha imputato, a titolo di “altri redditi”, un importo di fr. 19'000.- per il 2017, di fr. 14'000.- per il 2018, di fr. 10'000.- per il 2019, di fr. 5'000.- per il 2020 e di fr. 15'000.- per il 2021. Per gli anni 2015 e 2016 l’autorità ha rinunciato a imporre un reddito di altra fonte, malgrado anche in tali anni il calcolo del dispendio evidenziasse un ammanco.

                                         Sarebbe dunque spettato al contribuente prendere posizione su tale calcolo e dimostrarne l’inesattezza.

                                         Malgrado ciò, egli si è limitato ad affermare di non essere titolare di alcun contratto di affitto, di risiedere presso “terze persone” che lo ospitavano “a turni” garantendogli un pasto completo serale, di essere “privo di autovetture” e beneficiario del sussidio dei premi della cassa malati. Nonostante le richieste dell’autorità fiscale, il contribuente non ha prodotto né un contratto di lavoro con la __________ — sostenendo che non vi fosse alcun contratto scritto — né documenti bancari, dichiarando di non disporre di conti, né elementi idonei a comprovare le proprie affermazioni.

                                         In particolare, non sono stati presentati: un certificato di salario, informazioni sulle modalità di prelievo della previdenza professionale effettuati nel 2020 e 2021, un contratto di locazione o la conferma della sua disdetta, né la decisione relativa alla concessione dei sussidi di cassa malati. In siffatte circostanze, l’aggiunta di un reddito corrispondente all’ammanco emergente dal calcolo delle entrate e delle uscite deve essere confermata.

                                         4.2.2.

                                         Anche l’aggiunta di fr. 10'000.- annui a titolo di vantaggi cocessi dalla __________ SA appare giustificata.

                                         Nei periodi fiscali oggetto di contestazione la società non aveva alcun dipendente. RI 1 svolgeva l’attività di consulente, per la quale fatturava alla società un importo annuo di fr. 21'000.- e, dal 2017, di fr. 21'500.-. Egli rivestiva inoltre la carica di amministratore unico con firma individuale, fino al fallimento della società, avvenuto il 14 ottobre 2025.

                                         Malgrado la società non avesse personale, a bilancio figuravano dei veicoli e nel conto economico erano registrate le relative spese. Nelle decisioni di tassazione della società per gli anni dal 2018 al 2022, l’UTPG ha quindi effettuato delle riprese di fr. 10'000.- all’anno per “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi non giustificati dall’uso commerciale”, con l’indicazione “utilizzo veicoli/vantaggi vari”.

                                         Benché il contribuente abbia dichiarato di non essere azionista e non vi sia alcuna indicazione in merito all’azionariato della società, è comunque condivisibile che tali vantaggi siano stati imputati al ricorrente, il quale difficilmente si può negare sia una persona vicina. Egli risulta l’unica persona ad aver fatturato prestazioni a favore della società, nonché l’amministratore unico con diritto di firma individuale, e in tale veste sottoscriveva le dichiarazioni d’imposta della società.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne la nozione di “persona vicina”, essa comprende in particolare ogni persona con la quale la società o l’azionista intrattiene relazioni economiche o personali che, considerate nell’insieme delle circostanze, devono essere ritenute costituire il vero motivo della prestazione insolita da assoggettare a imposizione. Ad ogni modo non è necessaria la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e riferimenti).

                                         Considerata la situazione concreta, appare condivisibile l’imputazione al contribuente dei vantaggi oggetto della ripresa effettuata dall’UTPG, poiché, oltre ad amministrare la società, egli era l’unica persona a svolgervi un’attività.

                                   5.   5.1.

                                         A “complemento dell’atto ricorsuale” il contribuente ha prodotto copia della decisione di tassazione IC e IFD 2013 evidenziando come in quell’occasione l’autorità fiscale avesse “accettato quelle che sono le [sue] condizioni economiche e lavorative” che ad oggi non sarebbero mutate. Dalla decisione si evince come l’autorità fiscale si sia limitata a riqualificare come reddito da attività lucrativa indipendente il reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 21'000.dichiarato dal contribuente, senza attribuirgli ulteriori entrate.

                                         5.2.

                                         Si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

                                         5.3.

                                         Per questo motivo, il ricorrente non può appellarsi al fatto che nel 2013 l’autorità fiscale abbia deciso diversamente.

                                   6.   In considerazione di quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’000.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                        municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

80.2025.86 — Ticino Camera di diritto tributario 23.12.2025 80.2025.86 — Swissrulings