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Ticino Camera di diritto tributario 16.09.2025 80.2025.75

September 16, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,460 words·~22 min·4

Summary

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione decisioni di tassazione a contribuente trasferitosi all’estero, contestazione dell’avvenuta notificazione da parte dell’erede

Full text

Incarti n. 80.2025.75 80.2025.76

Lugano 16 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1 rappr. da:   RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 31 marzo 2025 contro le decisioni del 27 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

    Fatti

                                  A.   __________ ha notificato la propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza dal 1° maggio 2017. Quale nuovo indirizzo ha indicato __________.

                                  B.   Il contribuente non ha presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali dal 2016 al 2020. Per tale motivo, l’RS 1 (di seguito, UT), considerato che, a seguito della sua partenza, egli continuava ad essere imponibile in Ticino per appartenenza economica quale proprietario di immobili, ha emesso le seguenti decisioni di tassazione d’ufficio:

Periodo fiscale

Data decisione

Reddito imponibile IC

Reddito imponibile IFD

2016

11.6.2020

156'300.-

154'000.-

1.1.2017 – 30.4.2017

11.6.2020

  58'100.-

  58'900.-

1.5.2017 – 31.12.2017

11.6.2020

  12'700.-

  12'800.-

2018

11.6.2020

  20'800.-

  20'900.-

2019

  3.3.2021

  21'000.-

  21'200.-

2020

  2.2.2022

  21'000.-

  21'200.-

                                         La sostanza imponibile veniva quantificata in fr. 0.-.

                                         Le decisioni venivano spedite per posta semplice all’indirizzo thailandese fornito dal contribuente.

                                  C.   __________ è deceduto il 20 gennaio 2023 a __________.

                                  D.   Con reclamo del 21 febbraio 2025, __________, figlia ed erede del defunto, rappresentata dall’avv. __________, contestava le decisioni di tassazione d’ufficio per i periodi fiscali dal 2016 al 2022 e quella sulla liquidazione in capitale della previdenza professionale per il 2017, tutte “comunicate ufficialmente” alla reclamante solo il 29 gennaio 2025. Poco prima di lasciare la Svizzera, __________ sarebbe stato arrestato, in quanto imputato in una procedura penale per riciclaggio, e l’immobile di sua proprietà in Ticino ed i suoi frutti sarebbero stati messi sotto sequestro dal Ministero pubblico della Confederazione il 3 luglio 2017. Da quel momento egli non avrebbe più potuto disporre del fondo e, una volta ceduto in locazione, anche la pigione sarebbe stata oggetto di sequestro. Al momento della scarcerazione, __________ avrebbe quindi deciso di trasferire il suo domicilio a __________ dove è deceduto il 20 gennaio 2023. Ciò avrebbe comportato la fine della procedura penale ed il dissequestro dell’immobile, avvenuto nel 2024. Con conteggio dell’8 agosto 2024, l’Ufficio di esecuzione di Lugano avrebbe “accertato” degli scoperti d’imposte comunali, cantonali e federali non solute dal defunto pari a fr. 63'231.55; tale scritto sarebbe stato indirizzato al domicilio di __________, a dimostrazione del fatto che il nuovo indirizzo __________ del contribuente era “perfettamente conosciuto dalle autorità”. Le prime “comunicazioni di tassazione” all’erede del defunto sarebbero risalite al 28 [recte: 29] gennaio 2025 ovvero quando, come si desume dagli allegati al reclamo, l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato al rappresentante dell’erede che il conteggio precedentemente inviatogli si riferiva a procedure di sequestro avviate nel 2018 per scoperti di imposte cantonali e federali 2015 e due multe.

                                         Secondo la reclamante, dopo il 2017, non solo __________ non avrebbe più avuto domicilio fiscale in Svizzera, ma nemmeno l’immobile di sua proprietà avrebbe più prodotto alcun reddito. Le decisioni di tassazione per gli anni “2017 a 2022” avrebbero quindi dovuto essere conformi a quella emessa per il 2023, fondata sulla dichiarazione fiscale dell’unica erede [la quale, per il periodo fiscale 1° gennaio – 20 gennaio 2023, ha fissato il reddito e la sostanza imponibili in fr. 0.–, ndr]. Il contribuente invocava inoltre la prescrizione per gli anni anteriori al 2020.

                                  E.   Con decisione del 27 febbraio 2025, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2016 al 2020 in quanto tardivo, ritenendo non fosse dato alcun motivo di restituzione del termine.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario __________, rappresentata dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo. Ribadendo le medesime argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, sostiene che il “punto essenziale” risieda nel fatto che il contribuente non avrebbe mai avuto domicilio in __________, essendosi trasferito in Spagna a seguito di una carcerazione preventiva della durata di tre mesi. Le decisioni contestate — non pubblicate dall’autorità di tassazione e inviate in __________ — non sarebbero quindi mai pervenute al contribuente. Egli rileva inoltre una contraddittorietà nell’operato dell’autorità, la quale avrebbe concesso la restituzione del termine per i reclami relativi agli anni 2021 e 2022, dichiarando invece irricevibili quelli concernenti gli anni precedenti.

                                         Sostenendo l’assenza di una valida notificazione, postula pertanto che sia ordinato all’autorità di assegnargli un termine per presentare le dichiarazioni d’imposta e, in via subordinata, che gli venga restituito il termine di reclamo.

                                  G.   Con osservazioni dell’8 maggio 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni rileva che il contribuente aveva indicato un valido indirizzo estero. Per tale ragione, l’autorità di tassazione non ha proceduto alla pubblicazione delle decisioni sul Foglio ufficiale. Sostenere il contrario equivarrebbe a violare il principio della buona fede. Il fatto che il contribuente sia stato arrestato poco dopo aver annunciato la propria partenza, ma prima di lasciare effettivamente la Svizzera, sarebbe irrilevante. Ciò che rileva sarebbe la comunicazione di un nuovo valido domicilio all’estero, utilizzato in buona fede dall’autorità quale indirizzo di recapito delle decisioni di tassazione. Le notificazioni dovrebbero pertanto ritenersi regolari, tanto più che la corrispondenza non è mai stata restituita al mittente.

                                         La ricorrente, d’altra parte, non contesterebbe il domicilio fiscale del defunto in __________, posto che le decisioni dell’UT si limitano all’imposizione dell’immobile situato in Ticino. L’arresto del defunto non sarebbe stato comunicato all’autorità fiscale né risulta aver comportato una modifica del recapito fornito. Sarebbe spettato piuttosto al contribuente segnalare un nuovo indirizzo di notificazione e non all’autorità indagare d’ufficio su eventi personali. L’omissione di tale obbligo non potrebbe ora essere invocata per eccepire l’irregolarità delle notifiche di tassazione.

                                  H.   Con replica del 5 giugno 2025, la ricorrente non mette in discussione che il defunto avesse comunicato un nuovo domicilio in __________. Spiega che al momento dei fatti, coinvolto in una procedura penale e non avendo più domicilio in Svizzera il contribuente non ha pensato di dover presentare alcuna dichiarazione d’imposta. Ad ogni modo l’autorità fiscale non è stata in grado di provare la notificazione all’amministrato, avendo spedito le decisioni per posta semplice. L’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una comunicazione raccomandata o ad una pubblicazione sul foglio ufficiale.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso concreto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell’11 giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed., Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         2.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                         2.4.

                                         In base al principio della buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.

                                         Esse devono comunicare alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid. 2.1.).        

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, __________ ha presentato reclamo – per quanto qui di interesse – contro le decisioni di tassazione IC e IFD relative agli anni 2016–2020, emesse tra l’11 giugno 2020 e il 2 febbraio 2022, sostenendo la loro irregolare notificazione. Sosteneva che il padre, arrestato poco prima di lasciare la Svizzera, non si fosse in realtà mai trasferito all’indirizzo __________ comunicato alle autorità. A seguito della detenzione preventiva, egli aveva infatti deciso di stabilirsi a __________, dove è deceduto il 20 gennaio 2023. Secondo la ricorrente, ella sarebbe venuta a conoscenza delle decisioni di tassazione soltanto a seguito di una comunicazione del 29 gennaio 2025 dell’Ufficio esazione e condoni, con la quale veniva illustrata la composizione degli importi posti in esecuzione a carico della CE.

                                         3.2.

                                         Nel caso di specie, l’UT ha spedito le decisioni di tassazione per i periodi dal 2016 al 2020 all’indirizzo thailandese indicato da __________ nella sua dichiarazione di partenza.

                                         È stato il contribuente stesso a dichiarare, nella sua comunicazione di partenza, di aver trasferito il proprio domicilio a __________ a decorrere dal 1° maggio 2017. Successivamente, egli non ha più comunicato alcuna modifica di indirizzo all’autorità fiscale, sebbene non potesse ignorare di essere assoggettato alle imposte in Svizzera, avendovi esercitato un’attività lucrativa nel 2016 e per parte del 2017 ed essendo proprietario di un immobile a __________. Anche nel caso in cui non avesse ricevuto i moduli fiscali, egli avrebbe avuto l’obbligo di richiederli spontaneamente all’autorità competente (art. 124 cpv. 1 seconda frase LIFD; art. 198 cpv. 1 seconda frase LT).

                                         L’autorità fiscale, da parte sua, si è attenuta alle informazioni fornite dal contribuente, notificando le decisioni all’indirizzo __________ da lui indicato. Il contribuente, pur non potendo ignorare di essere fiscalmente assoggettato in Ticino in modo illimitato dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017, ed in modo limitato da tale data in poi, ha lasciato la Svizzera per trasferirsi all’estero senza adempiere ai propri obblighi, omettendo di notificare il successivo cambio di domicilio a __________ e restando totalmente inattivo per quasi sei anni.

                                         Tale condotta è contraria al principio della buona fede sicché il contribuente, rendendosi irreperibile e restando passivo per un periodo prolungato di tempo malgrado non potesse ignorare i suoi obblighi fiscali ne deve sopportare le conseguenze. Ne deriva che il reclamo interposto dall’erede a distanza di diversi anni dalla notifica delle decisioni di tassazione d’ufficio deve essere considerato tardivo.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         A ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale gravante sull’immobile di Lugano, di proprietà del defunto, relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo all’UT entro 30 giorni.

                                         Agli atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024 dell’avv. __________ all’avv. __________, con in copia __________, nel quale il primo ha comunicato: «L’ipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal Comune di __________ per le ultime imposte scoperte.»

                                         3.3.2.

                                         Ora, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

                                         Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può sospettare l’esistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2, con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).

                                         3.3.3.

                                         Nel caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024, data in cui è stata pagata l’ipoteca relativa agli scoperti d’imposta, l’erede fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscali sub judice erano state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari per sospettare l’esistenza delle suddette decisioni di tassazione.

                                         Il reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché anche da questo profilo appare tardivo.

                                   4.   4.1.

                                         Quand’anche si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.

                                         Le decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate dal contribuente sono delle tassazioni d’ufficio.

                                        4.2.

                                         Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 consid. 2.1).

                                         4.3.

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

                                         4.4.

                                         Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         4.5.

                                         Per quanto risulta dagli atti, con il reclamo del 21 febbraio 2025 non è stata presentata la dichiarazione d’imposta per nessuno dei periodi fiscali contestati. L’autorità fiscale non avrebbe quindi potuto sostituire le tassazioni d’ufficio con tassazioni ordinarie a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente.

                                         Considerato il sopravvenuto decesso del contribuente, sarebbe spettato agli eredi l’adempimento degli obblighi di collaborazione disattesi dal defunto. L’art. 8 cpv. 2 LIFD e l’art. 7 cpv. 2 LT prevedono infatti che l’assoggettamento cessi con la morte del contribuente. Gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1 LIFD; art. 11 cpv. 1 LT). Si tratta di un caso di successione fiscale degli eredi, che interviene in occasione dell’acquisto dell’eredità secondo l’art. 560 cpv. 1 CC. La successione fiscale, che, secondo il Tribunale federale, non è una conseguenza della successione universale prevista dal diritto privato ma costituisce un istituto proprio del diritto tributario, implica il trasferimento dei diritti e degli obblighi procedurali del defunto il giorno del decesso. Il suo scopo è anche di consentire il pagamento delle imposte dovute dal defunto, che non sono ancora state tassate o riscosse il giorno della sua morte. La successione fiscale mira dunque unicamente a mettere fine al rapporto giuridico d’imposta che esisteva con il contribuente defunto, grazie ai suoi eredi. Gli eredi sono così obbligati a pagare le imposte dovute il giorno della morte del defunto (“Zahlungssukzession”; cfr. art. 12 cpv. 1 2a frase LIFD) e a intervenire nei rapporti giuridici d’imposta del defunto, quale che sia lo stadio della procedura in cui si trovano il giorno della morte (“Verfahrenssukzession”; cfr. art. 12 cpv. 1 1a frase LIFD). La successione fiscale non crea pertanto un nuovo rapporto giuridico d’imposta con gli eredi ma comporta solo una sostituzione di parte (sentenza del TF n. 2C_986/2017, in DTF 144 II 352 = RF 73/2018 p. 704 = ASA 87 p. 68 = StE 2018 B 13.4 n. 2 = RDAF 2018 II 497 = Pra 2019 37 409, consid. 5.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                         Ne consegue che gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione d’imposta e, su richiesta, fornire all’amministrazione fiscale le informazioni sul reddito e sulla sostanza del defunto durante il periodo fiscale in questione. Gli obblighi derivanti dalla successione fiscale valgono pure in caso di sottrazione d’imposta perpetrata dal de cujus (Zweifel, Aktuelle Probleme des Steuerstrafrechts, in ZStr – RPS 111/1993, p. 7-8; sentenza TF inc. 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 27 ad. art. 124 LIFD).

                                   5.   5.1.

                                         La ricorrente non ha provato neppure che le tassazioni contestate siano palesemente eccessive.

                                         5.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).

                                         Con il reclamo, l’erede si è limitata ad addurre che l’immobile di proprietà del defunto in Ticino ed i suoi frutti erano stati messi sotto sequestro dal Ministero pubblico della Confederazione il 3 luglio 2017. Da quel momento egli non poteva più disporre del fondo e, una volta messo in affitto, anche la pigione era stata oggetto di sequestro. A sostegno della propria tesi ha prodotto un estratto del registro fondiario relativo al fondo sequestrato.

                                         5.3.

                                         Quali redditi della sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili

                                         a)  i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

                                         b)  il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito

                                         (articoli 20 cpv. 1 lett. a e b LT e 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).

                                         Nel caso in cui il proprietario cede in locazione o in affitto il proprio immobile, il canone di locazione costituisce un reddito imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD. Se invece l’immobile viene occupato direttamente dal proprietario, il valore locativo di quest’ultimo è imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD (sentenza TF 2C_710/2016 del 25 agosto 2016, consid. 7.1.).

                                         L’uso proprio assume rilevanza fiscale anche se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

                                         5.4.

                                         5.4.1.

                                         Il fatto che l’immobile appartenente al defunto sia stato posto sotto sequestro nell’ambito di un procedimento penale non giustifica l’esenzione dello stesso e del relativo reddito dalle imposte sulla sostanza e sul reddito.

                                         5.4.2.

                                         Ai sensi dell’art. 263 Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP [RS 312.0]) all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:

                                         a.   utilizzati come mezzi di prova;

                                         b.   utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;

                                         c.   restituiti ai danneggiati;

                                         d.   confiscati.

                                         L’art. 267 cpv. 1 CPP stabilisce che se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

                                         5.4.3.

                                         Il sequestro penale è l’atto con il quale l’autorità penale competente sottopone a procedimento giudiziale un oggetto o un valore, acquisendone temporaneamente il possesso fisico o intimando al suo attuale detentore una restrizione del diritto di disporne (Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [a cura di], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 1 ad art. 263 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, Vor Art. 263-268, n. 1, p. 499). Contrariamente alla confisca, il sequestro penale è una misura coercitiva a carattere provvisorio, fondata sulla verosimiglianza, che si rapporta a dei fatti non ancora stabiliti, rispettivamente a delle pretese ancora incerte. Il sequestro penale lascia intatti i rapporti di diritto civile relativi alla proprietà degli oggetti o dei valori sequestrati (Julen Berthod, loc. cit., n. 3 ad art. 263 CPP; “ohne dass die vorbestehenden Eigentumsoder Inhaberverhältnisse eine Änderung erführen”, Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar Strafprozessordnung / Jugensstrafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 1 ad art. 263-268 CPP, p. 2011). Il contribuente non ne può disporre ma gli oggetti o i valori sequestrati restano di sua proprietà fino alla fine del procedimento in corso: l’oggetto non è più a disposizione dell’interessato ma si trova sotto il dominio dello Stato (Bommer/Goldschmid, loc. cit., n. 1 ad art. 263-268 CPP, p. 2011). Il sequestro è un provvedimento conservativo, che lascia intatte le pretese di diritto civile sugli oggetti o sui valori patrimoniali, fino al termine del procedimento penale ai sensi dell’art. 267 (Schmid/Jositsch, loc. cit., p. 499 n. 4; DTF 120 IV 365, consid. 1. c), p. 367 e riferimenti citati).

                                         5.4.4.

                                         Tenendo conto della natura giuridica del sequestro penale, che si limita a impedire al proprietario del bene di disporne fino al momento in cui è ordinato il dissequestro, è indubbio che i beni e i valori sequestrati siano soggetti all’imposta sulla sostanza. La situazione di un bene sotto sequestro non differisce sostanzialmente da quella di un titolo di credito, ceduto al proprio dipendente dal datore di lavoro e sottoposto a un termine di attesa.

                                         Le medesime considerazioni conducono a ritenere legittima anche l’imposizione del valore locativo sull’immobile sottoposto a sequestro, dal momento che la misura coercitiva in parola non ha comportato una limitazione dell’uso della cosa per il contribuente o per eventuali inquilini.

                                         È stato lo stesso ricorrente ad ammettere peraltro come l’immobile sia stato dissequestrato a seguito della morte di __________. Il provvedimento conservativo in questione non è mai sfociato in una confisca. Quanto addotto dal ricorrente non permette quindi di ritenere che la tassazione operata dall’UT fosse palesemente eccessiva.

                                   6.   In considerazione di quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’300.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

80.2025.75 — Ticino Camera di diritto tributario 16.09.2025 80.2025.75 — Swissrulings