Incarti n. 80.2025.62 80.2025.63
Lugano 18 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 marzo 2025 contro la decisione del 19 febbraio 2025 in materia di IC e IFD 2022.
Fatti
A. Il 3 giugno 2022, RI 1 acquistava da __________ le 200 quote sociali da fr. 100.‑ ciascuna della __________ Sagl, al prezzo di complessivi fr. 100.‑, divenendone socia e gerente con firma individuale. La società, fondata nell’autunno 2016 ha quale scopo
La fornitura di ogni tipo di prestazione e assistenza domiciliare rivolta a privati e aziende, assistenza anziani, servizio babysitting e supporto nei lavori domestici di qualsiasi genere. Gestire strutture e servizi per l'assistenza sociale, sostegno per gli anziani e portatori di handicap, avvalendosi di aziende e professionisti esterni abilitati nei settori specifici. Organizzazione e promozione di eventi culturali, ricreativi, sociali, sportivi, manifestazioni, convegni, gite, viaggi, meeting, feste, destinati a famiglie di ogni età e finalizzate al raggiungimento dello scopo, potendo avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche, private e liberi professionisti. Assumere la rappresentanza di marchi e ditte, effettuare compravendite e gestione di brevetti, marchi di fabbrica e licenze, sottoscrivere contratti di franchising e agenzia rappresentanza di qualunque tipologia, offrire e supportare società nell'espletare consulenza e pratiche di natura amministrativa in genere. La società potrà assumere direttamente od indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine. La società potrà costituire filiali e/o succursali in Svizzera e all'estero. La società potrà acquistare beni immobili in Svizzera e all'estero.
b.
Nella Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2022, la contribuente ha indicato di aver conseguito un reddito da attività lucrativa dipendente pari a fr. 38'470.‑, versatole dalla __________ Sagl (v. certificato di salario 1.1.2022-31.12.2022).
La sostanza mobiliare dichiarata ammontava a fr. 30'457.‑ (stato al 31.12.2022), di cui fr. 20'000.‑ relativi alla partecipazione del 100 per cento nella __________ Sagl (v. Modulo 8: Partecipazioni qualificate nella sostanza privata).
B. L’11 aprile 2022, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2022, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 50'700.‑ per l’IC e in fr. 53'300.‑ per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 32'000.‑. Rispetto a quanto dichiarato, il reddito dell’attività lucrativa dipendente era stato aumentato da fr. 38'470.‑ a fr. 57'492.‑, con l’aggiunta di fr. 19'022.‑, importo corrispondente all’“incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di azioni da parte di collaboratori”, pari “alla differenza tra il valore venale di titoli ed il minor prezzo pagato al tempo della sottoscrizione”. Dal valore fiscale dei titoli oggetto della transazione (fr. 19'122.‑) era stato dedotto il prezzo d’acquisto (fr. 100.‑) e ne era risultato l’importo di fr. 19'022.‑, considerato “un vantaggio valutabile in denaro tassabile”.
C. Il 26 aprile 2024, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione summenzionata, contestando “l’esposizione […] del reddito [da] attività lucrativa dipendente in Fr. 57'492.‑” e chiedendo di rivedere la valutazione delle azioni della __________ [sic!] di cui disponeva di una quota del 65%.
Con decisione del 19 febbraio 2025, l’UT respingeva integralmente il reclamo, riconfermandosi nella propria decisione di prima istanza.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava nuovamente contro la decisione dell’UT che le ha aggiunto fr. 19'012.‑ [recte: fr. 19'022.‑] quale utile derivante dall’acquisto della totalità delle quote di __________ Sagl. A suo dire, avrebbe ritirato le quote societarie per il “prezzo simbolico” di fr. 100.‑ “in quanto al momento dell’acquisto il capitale della società risultava parzialmente dissolto”.
E. L’UT ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni “ritenendo la casistica chiara e le motivazioni della decisione dopo reclamo esaustive”.
Diritto
1. La ricorrente ha acquistato tutte le quote della società a garanzia limitata per la quale lavorava quale dipendente, al prezzo di fr. 100.‑.
Per l’autorità di tassazione, al 31 dicembre 2022, la società aveva un valore venale di fr. 20'000.‑. Dedotti la perdita riportata dall’esercizio 2021 di fr. 878.‑ e il prezzo d’acquisto pagato dall’insorgente (fr. 100.‑), l’autorità di tassazione ha commisurato in fr. 19'022.‑ il vantaggio valutabile in denaro da lei conseguito e lo ha assoggettato all’imposta sul reddito, quale reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Secondo l’insorgente, invece, il prezzo d’acquisto simbolico di fr. 100.‑ dimostrerebbe che al momento dell’acquisto il capitale della società era parzialmente dissolto, con la conseguenza che non sarebbe giustificata l’aggiunta di fr. 19'022.‑ al reddito dell’attività lucrativa dipendente.
2. 2.1.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT).
2.2.
Per gli articoli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
2.3.
Anche prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).
2.4.
Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).
Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
3. 3.1.
La ricorrente contesta il fatto che il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione sociale della società di cui è dipendente sia inferiore al valore venale e che quindi abbia conseguito un vantaggio valutabile in denaro.
Come anticipato, secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non rientra solo la con-troprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 2.2). Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
3.2.
Nel diritto tributario, il valore venale è il valore oggettivo di mer-cato di un bene. Tale valore corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe di-sposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso di titoli non quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono scambiati o lo sono solo ra-ramente, il valore di mercato deve essere determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la determinazione più affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono contenute nella Circolare n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008, valida per le valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008; cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inol-tre, il 16 dicembre 2010, la CSI ha pubblicato un commentario alle istruzioni, che da allora viene pubblicato annualmente in una versione modificata (cfr. www.steuerkonferenz.ch, loc. cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere uniforme in Svizzera la valutazione dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza. Le Istruzioni sono finalizzate all’armonizzazione fiscale tra i Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo le Istruzioni, per la valutazione si deve distinguere in base al tipo di impresa.
Le Istruzioni non rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma costituiscono semplici ordinanze amministra-tive. Non stabiliscono alcun diritto né alcun obbligo, ma preve-dono unicamente regole amministrative interne per l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza con-solidata del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate in generale per determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa, ma che una deroga a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò consente di meglio stabilire il valore venale (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Queste regole trovano applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).
4.3.
Secondo la cifra 2 capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i quali non è nota la quotazione corri-sponde al valore intrinseco. In generale viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi che rappresentano il valore venale.
Il valore delle azioni non quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società, la liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del va-lore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con que-sti principi, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, de-terminante per stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e di servizi, deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, se-condo il cosiddetto metodo pratico, ponderando due volte il valo-re di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza (Istru-zioni, cifra 34 e seguenti).
Il valore di reddito si ricava dall’utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La base per la determi-nazione del valore patrimoniale netto è il bilancio annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e seguenti). Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).
4.4.
Le società a garanzia limitata vengono stimate secondo gli stessi principi delle società anonime (Circolare CSI 28, cifra 4, p. 10).
5. 5.1.
Nel caso in esame, agli atti è reperibile una valutazione delle quote della __________ Sagl, allestita dall’autorità di tassazione in base alla situazione al 31 dicembre 2021, cioè in base all’ultimo bilancio precedente la cessione della partecipazione.
Per quanto concerne il valore di reddito, vengono presi in considerazione i risultati dei due ultimi esercizi, cioè il 2021, che ha visto un utile di fr. 9'551.‑, moltiplicato per due (fr. 19'102.‑), e il 2020, che ha visto una perdita di fr. 22'212.‑. Il valore di reddito corrisponde di conseguenza a zero.
Quanto al valore di sostanza, il fisco ha aggiunto al valore di bilancio di fr. 19'122.‑ quello delle distribuzioni deliberate pari a fr. 15'000.‑, determinando in tal modo il valore di sostanza in fr. 34'122.‑.
Il valore della società, ponderando due volte il valore di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza, ammontava in tal modo a fr. 11'374.‑.
5.2.
L’autorità di tassazione ha invece considerato quale valore fiscale dei titoli il valore nominale delle quote (fr. 20'000.‑), importo dal quale risulta aver dedotto la perdita di fr. 878.‑.
Ora, né la decisione di tassazione né quella dopo reclamo e neppure le osservazioni al ricorso spiegano questa modalità di calcolo del valore dei titoli.
Si deve tuttavia constatare che il valore così determinato non risulta conforme alle istruzioni contenute nella Circolare della Conferenza svizzera delle imposte. In queste ultime, in particolare, non è previsto che il valore nominale sostituisca quello venale, stabilito secondo le stesse istruzioni, quando è superiore.
La cifra 8 delle Istruzioni stabilisce come si determina il valore di reddito, che in generale risulta dalla capitalizzazione dell’utile netto degli esercizi determinanti. Il relativo commentario contempla anche due ipotesi particolari. In primo luogo, per il caso in cui si pervenga ad un valore di reddito negativo, dispone che nella formula di calcolo il valore di reddito sia indicato con uno zero. In secondo luogo, per il caso in cui si debba stimare le azioni di una società che riporta perdite, prevede che il valore di reddito sia determinato applicando le regole standard, ma che, se il valore di sostanza è negativo, corrisponda a zero.
Le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte ammettono in tal modo che sia il valore di reddito sia il valore di sostanza possano corrispondere a zero e non prevedono che sia adottato quale valore minimo il valore nominale.
5.3.
Come già rilevato, il fisco cantonale non ha spiegato le ragioni per cui ha adottato il criterio di calcolo su cui si basa la decisione impugnata.
Per questi motivi, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione motivata.
6. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 19 febbraio 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione motivata in merito al calcolo del valore venale della quota sociale acquistata dal ricorrente, tenendo conto delle Istruzioni della CSI.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: