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Ticino Camera di diritto tributario 24.08.2025 80.2025.51

August 24, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,396 words·~12 min·4

Summary

Deduzioni sociali: figli agli studi, borsa di studio per l’anno accademico in corso alla fine del periodo fiscale, neppure deduzione parziale

Full text

Incarto n. 80.2025.51

Lugano 24 agosto 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 marzo 2025 contro la decisione del 28 febbraio 2025 in materia di IC 2023.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 sono entrambi pensionati.

                                         Sono i genitori di __________, nata nel 1998, che, nel periodo fiscale qui litigioso, studiava all’Università di __________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2023, i coniugi RI 1 esponevano redditi per fr. 105'589.‑ e facevano valere deduzioni per fr. 32'037.‑, cui si aggiungevano le deduzioni sociali per fr. 24'500.‑. In particolare, i coniugi RI 1 chiedevano le deduzioni sociali per figli a carico e per figli agli studi in ragione di rispettivamente fr. 11'100.‑ e fr. 13'400.‑.

                                  B.   Con decisione notificata il 19 febbraio 2025, l’RS 1 (di seguito: UT) non ammetteva la deduzione per figli agli studi in quanto la figlia “beneficia[va] di assegni o borse di studio”.

                                         Di conseguenza, il reddito imponibile per l’IC era stato accertato in fr. 65'400.‑ (determinante anche per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale era stato calcolato in fr. 2'807.55 (coefficiente cantonale 97%).

                                  C.   Il 26 febbraio 2025, i contribuenti presentavano reclamo, contestando in particolare la mancata deduzione per figli agli studi. A sostegno della loro tesi, i reclamanti allegavano una decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio datata 4 settembre 2023 con la quale veniva concessa una borsa di studio pari a fr. 5'395.‑ che sarebbe stata pagata in una sola rata, “non appena la decisione [fosse] cresciuta in giudicato”. Tale decisione annullava e sostituiva quella emanata il 12/13 giugno 2023 e considerava “unicamente il semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor)”.

                                  D.   Con decisione del 12 marzo 2025, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che

                                         in merito alla deduzione per figli agli studi […] nell’eventualità fossero versati assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno, il contribuente ha diritto all’intera deduzione; per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione. Nel caso specifico gli assegni per borsa di studio percepiti per l’anno 2023 ammontano a CHF 16'184.‑. Visto quanto accertato la deduzione non può essere concessa.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggravano nuovamente contro la mancata deduzione di fr. 13'400.‑ per figli agli studi, spiegando che per il “2023 non [avevano] ricevuto alcun aiuto”. In pratica, “l’importo di CHF 10'789.‑ è l’importo che [avrebbero] dovuto ricevere (in 2 tranche) come da decisione presa dall’Ufficio agli studi il 12/13.6.2023”, ma “dopo verifiche da parte del citato ente, la Borsa di Studio veniva modificata e veniva versato l’importo di CHF 5'395.‑ per il semestre universitario 01.02.24-31.07.24, mentre la tranche del semestre precedente (1.8.23-31.1.2024) non [era] stata riconosciuta”.

                                  F.   Le osservazioni presentate dall’UT il 20 marzo 2025 se, da un lato, chiedono la conferma della decisione impugnata, dall’altro, definiscono “non corretta la lettura della decisione dell’Ufficio degli aiut[i] allo studio dei coniugi RI 1”, in quanto la loro figlia avrebbe beneficiato dei seguenti aiuti allo studio:

·         Anno 2023, CHF 5'395, Borsa di studio, decisione del 4.9.2023

·         Anno 2023, CHF 9'000, Prestito di studio, decisione del 11.01.2024

·         Anno 2024, CHF 2'345, Borsa di studio, decisione del 2.07.2024

·         Anno 2024, CHF 10'000, Prestito di studio, decisione del 7.08.2024

                                  G.   Il 26 marzo 2025, il ricorrente prende posizione riguardo alle osservazioni presentate dall’UT.

                                         In particolare, per il periodo fiscale 2023 afferma che l’importo di fr. 5'395.‑ (“riconosciuto quale quota-parte da pagare dopo riesame da parte dell’Ufficio degli aiuti allo Studio”; come da lettera del 06.09.2023 allegata) avrebbe sostituito l’importo di CHF 10'789.‑ deciso dallo stesso ufficio con lettera del 12/13 giugno 2023.

                                         Il ricorrente precisa che l’importo di CHF 5'395.‑ sarebbe stato versato nel mese di marzo 2024 e, di conseguenza, competerebbe a tale periodo fiscale.

                                         L’insorgente postula nuovamente il riconoscimento, per il periodo fiscale 2023, della deduzione per figli agli studi in ragione di fr. 13'400.‑.

                                  H.   Nella sua risposta, l’UT riconosce che “relativamente all’anno 2023 è stata decisa una borsa di studio di CHF 5'395”, ma ritiene nondimeno che “poco importa se sia stata effettivamente pagata solo nell’anno 2024”.

Diritto

                                   1.   La deduzione sociale per figli agli studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nonostante sia connessa alla deduzione per figli a carico prevista sia dal diritto federale sia dal diritto cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 34 cpv. 1 lett. a LT), è una particolarità del diritto tributario ticinese. Si tratta quindi di una deduzione ammessa dal diritto cantonale al realizzarsi di determinate condizioni.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

                                         2.2.

                                         Il legislatore ticinese ha introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c in fine LT; v. Messaggio n. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v. anche sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

                                         Le modalità e i limiti fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del 7 dicembre 2022 (di seguito: DEimpPF; RL 640.220) ed in particolare dall’art. 11 cpv. 1 che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

                                         1.   1'200 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

                                         2.   1'900 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

                                         3.   4'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

                                         4.   6'400 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o frequenta corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

                                         5.   13'400 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DEimpPF).

                                         Infine, il capoverso 3 stabilisce che gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

                                         2.3.

                                         Come poc’anzi accennato, la deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico prevista sia dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico (che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v. sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

                                         In casu, solo la deduzione per figli a carico pari a fr. 11'100.‑ è stata concessa, essendone soddisfatti i presupposti.

                                         2.4.

                                         Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale (art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente ai redditi netti. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, art. 1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, n. 58 ad art. 35 LIFD, p. 1063).

                                         Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, la questione verte sulla deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo di fr. 13'400.‑ per figlio agli studi, come previsto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c LT in relazione all'art. 11 cpv. 1 cifra 5 DEimpPF.

                                         Mentre l’autorità di tassazione ha ritenuto che la figlia dei ricorrenti abbia beneficato di una borsa di studio di fr. 16'184.‑ per la frequenza dell’anno accademico 2023/2024, i contribuenti sostengono che la figlia abbia percepito una borsa di studio pari a fr. 5'395.‑, versata nel mese di marzo del 2024. Pertanto, a mente dei ricorrenti, essa compete al periodo fiscale 2024 e non a quello qui litigioso.

                                         3.2.

                                         In casu, una prima decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio è datata 12 giugno 2023 e si riferisce all’“anno scolastico 2023” (v. lettera Ufficio degli aiuti allo studio, in alto a sinistra) e, meglio, al “semestre autunnale 2023” (v. ibidem, 5° paragrafo). Con tale decisione, l’Ufficio concedeva una borsa di studio di fr. 10'789.‑, il cui pagamento sarebbe stato effettuato in due rate, “la prima non appena la decisione [fosse] cresciuta in giudicato”.

                                         L’Ufficio informava la figlia dei ricorrenti che “qualora dai documenti richiesti […] risultassero costi inferiori rispetto alle indicazioni fornite in precedenza, l’Ufficio [avrebbe potuto] ricalcolare l’importo riconosciuto al/alla richiedente”.

                                         Ciò che è stato fatto con decisione del 4 settembre 2023 (inviata ai ricorrenti il 6.9.23) con cui l’Ufficio preposto riduceva la borsa di studio a fr. 5'395.‑. L’Ufficio si premurava di sottolineare che tale “decisione annulla[va] e sostitui[va] quella del 12/13 giugno 2023 e considera[va] unicamente il semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor).

                                         È quindi a giusto titolo che i ricorrenti hanno ribadito all’UT che __________ ha beneficiato di una borsa di studio pari a fr. 5'395.‑. Nella sua risposta alla replica del ricorrente, anche l’UT ha infine ammesso che tale fosse l’importo della borsa di studio concessa a __________.

                                         3.3.

                                         I ricorrenti sostengono di aver ricevuto il versamento della borsa di studio solo nel marzo 2024, con la conseguenza che lo stesso non dovrebbe pregiudicare il diritto alla deduzione sociale per il periodo fiscale 2023.

                                         A prescindere dal fatto che agli atti non vi è alcun bonifico bancario/postale che attesti la data esatta del versamento, non è determinante ‑ per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi ‑ il momento in cui l’assegno o la borsa di studio sono stati effettivamente versati, bensì per quale anno accademico sono stati concessi.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza, determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno o la borsa di studio vengono riconosciuti, indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6 aprile 1988, in: RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare DdC n. 4/2008 del gennaio 2009 intitolata “Deduzioni per figli agli studi [art. 34 LT]”, cap. 1, p. 2; sentenze CDT n. 80.2008.158 del 03.02.2009 e n. 80.2011.153 del 29.12.2011).

                                         D’altra parte, l’ottenimento di un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione) non priva il contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi (cfr. Circ. DdC n. 4/2008, cifra 1, p. 2).

                                         3.4.

                                        Nel caso di specie, la borsa di studio sarebbe stata versata solo nel marzo 2024.

                                         Tuttavia, ciò non basta ad escludere che alla fine del periodo fiscale 2023 ‑ momento determinante per stabilire se il contribuente avesse diritto alla deduzione sociale ‑ __________ frequentasse un corso per il quale beneficiava di un sussidio.

                                         Come emerge dalla documentazione agli atti, è indubbio che __________ abbia ottenuto dall’Ufficio degli aiuti allo studio una borsa di studio per la frequenza dell’anno accademico 2023/2024.

                                         Il versamento di fr. 5'395.‑ è stato effettuato per il “primo semestre del secondo anno di Bachelor”.

                                         Dall’estratto del sito Assegni e borse di studio aggiornato al 25.02.2025, agli atti, si evince che per il 2023 __________ ha ricevuto sia la borsa di studio – dapprima fissata a fr. 10'789.‑ e poi ridotta a fr. 5'395.‑ – sia fr. 9'000.‑ quale prestito di studio.

                                         A questo proposito, si ricorda che il prestito di studio non è considerato per la deduzione sociale.

                                         3.5.

                                         Assodato che la borsa di studio versata ammonta a fr. 5'395.‑, per poter beneficiare della deduzione per figlio agli studi, è necessario verificare le condizioni dell’art. 11 cpv. 3 DEimpPF. Giusta l’art. 11 cpv. 3 DEimpPF, gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

                                         La borsa di studio di cui ha beneficiato la figlia dei ricorrenti è superiore a fr. 1'000.‑.

                                         Nella decisione impugnata, l’UT ha accertato un reddito imponibile per l’IC di fr. 62'700.‑, che comporta il pagamento di fr. 2'538.15 di imposta cantonale e fr. 2’014.80 per l'imposta comunale (totale: fr. 4'552.95).

                                         Ammettendo la deduzione per figlio agli studi per intero (ovvero fr. 13'400.‑, come richiesto dai ricorrenti), il reddito imponibile per l’IC ammonterebbe a fr. 49'300.‑, ciò che comporterebbe un’imposta cantonale di fr. 1'397.85 e comunale di fr. 1'109.65 (totale: 2'507.50).

                                         La differenza fra le imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale massima dà un ammontare di fr. 2’045.45. Siccome, in queste circostanze, l’importo ottenuto con la borsa di studio (fr. 5'395.‑) è superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se potesse dedurre l'intero importo concesso dalla legge (fr. 13’400.‑), risulta evidentemente più vantaggioso l'aver ricevuto la borsa di studio, piuttosto che beneficiare della deduzione della predetta somma forfetaria.

                                         I ricorrenti non hanno quindi alcun diritto di chiedere la deduzione per la figlia agli studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT.

                                   4.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI    Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera:

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