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Ticino Camera di diritto tributario 29.08.2025 80.2025.198

August 29, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,147 words·~11 min·4

Summary

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione per inoltro della dichiarazione, sospensione durante le procedure di reclamo e di ricorso

Full text

Incarto n. 80.2025.198

Lugano 29 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 23 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC 2019.

    Fatti

                                  A.   RI 1 è coniugato con __________ dal 12 marzo 2010. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________, nata il 5 luglio 2011.

                                         Sino al 18 luglio 2014, RI 1 era domiciliato a __________, in seguito ha trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a __________. La moglie e la figlia hanno trasferito il proprio domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________, il 29 marzo 2019.

                                  B.   Con decisione del 29 gennaio 2025 l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC 2019, con cui veniva imposto individualmente per appartenenza economica, quantificando il reddito imponibile in fr. 30'700.- e la sostanza imponibile in fr. 37'000.-.

                                  C.   Con reclamo del 22 maggio 2025 il contribuente, sostenendo che la decisione gli fosse recapitata unicamente il 25 aprile 2025 contestava la decisione di tassazione, argomentando che il diritto di tassare si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2024, ovvero a cinque anni dalla fine del periodo fiscale in questione.

                                  D.   Con decisione del 5 giugno 2025 l’UT ha respinto il reclamo del contribuente. Dopo aver ricordato che “la prescrizione non decorre o è sospesa durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione e che un nuovo termine di prescrizione decorre, con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente, ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente”, l’autorità fiscale ha sottolineato che “la dichiarazione d'imposta delle persone fisiche per il periodo 2019 è stata presentata dal contribuente in formato elettronico in data 4 gennaio 2021, che il 3 dicembre 2021 l’autorità di tassazione ha proceduto a richiesta di documentazione per la stessa, che vi è stato scambio di corrispondenza elettronica con la rappresentante del contribuente da ultimo il 10 gennaio 2022, che il 22 novembre 2024 è stato comunicato al contribuente che l'autorità fiscale stava procedendo all'accertamento del dovuto d'imposta 2019 quale atto interruttivo della prescrizione, che era pendente ricorso su precedenti periodi fiscali fino al 10 novembre 2023”, concludendo che “tali atti hanno sospeso e prorogato il termine di prescrizione invocato” e che “lo stesso ha ricominciato a decorrere l'ultima volta in data 22 novembre 2024”. Le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2019, notificate in data 25 aprile 2025, sarebbero pertanto state intimate “nel termine di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo del 22 novembre [2024]”.

                                  E.   Con ricorso del 22/28 luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo IC 2019 del 5 giugno 2025, affermando di averla ricevuta per posta semplice il 24 giugno 2025. Egli contesta, in particolare, l’argomentazione dell’UT secondo cui anche un ricorso riferito a un periodo fiscale precedente sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione del diritto di tassare per il periodo fiscale successivo. Parimenti, il fatto che la dichiarazione fiscale per il 2019 sia stata presentata il 4 gennaio 2021 non avrebbe alcuna incidenza sulla prescrizione. Il contribuente nega inoltre ogni rilevanza alle richieste di documentazione e agli scambi di corrispondenza tra l’UT e il suo presunto rappresentante, affermando di non esserne stato a conoscenza e precisando di non aver conferito alcuna procura per il periodo in esame. Contesta infine di aver mai ricevuto la comunicazione del 22 novembre 2024, con cui l’autorità fiscale avrebbe reso noto l’avvio dell’accertamento per l’anno 2019, qualificando tale invio come un tentativo tardivo e inidoneo dell’UT di interrompere la prescrizione ormai prossima a scadere. In ogni caso, sostiene che un semplice scambio di corrispondenza tra l’UT e il contribuente non può in alcun modo costituire un atto interruttivo della prescrizione.

                                  F.   Con le proprie osservazioni l’UT ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Diritto

                                   1.   Tempestività del ricorso

                                         1.1.

                                         Secondo le affermazioni del ricorrente, avrebbe ricevuto la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2019, datata 5 giugno 2025, solo il 24 giugno 2025. Il ricorso, datato 23 luglio 2025, spedito per posta A e ricevuto dalla Camera il 28 luglio 2025, sarebbe tempestivo. La decisione di tassazione IC 2019 del 29 gennaio 2025 è stata impugnata con reclamo del 19/22 maggio 2025. Il contribuente ha sostenuto di aver ricevuto tale decisione unicamente il 25 aprile 2025.

                                         1.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         1.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

                                         Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                         1.4.

                                         Nella fattispecie in esame l’autorità di tassazione non ha nemmeno sostenuto che la decisione menzionata sarebbe stata notificata in una data diversa da quella indicata dal ricorrente, il quale si trovava al momento della sua intimazione in detenzione preventiva presso il carcere giudiziario __________. Ci si deve pertanto fondare sulle dichiarazioni fornite dal contribuente, con la conseguenza che sia il reclamo che il ricorso devono essere ritenuti tempestivi.

                                   2.   Prescrizione del diritto di tassare

                                         2.1.

                                         Il ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, la decisione di tassazione del 29 gennaio 2025, riferita al periodo fiscale 2019, sarebbe stata emessa oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

                                         Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

                                         2.2.2.

                                         Un nuovo termine di prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).

                                         Ciò si verifica in particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

                                         2.2.3.

                                         Per gli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.

                                         Per quanto riguarda, in particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale federale nella sentenza 2C_884/2018 del 30 gennaio 2019. Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l’Alta Corte ha precisato che la presentazione della dichiarazione d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).

                                         2.2.4.

                                         La prescrizione non decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

                                         2.3.

                                         Ora, tornando al caso che qui ci occupa, i termini di prescrizione sono stati interrotti e sospesi in più occasioni.

                                         Il termine di prescrizione è stato interrotto, dapprima, il 4 gennaio 2021 con la presentazione della dichiarazione fiscale in formato elettronico da parte del contribuente e, in un secondo momento, il 31 marzo 2021 con l’e-mail inviata dalla fiduciaria __________ SA all’Ufficio tributario, nella quale veniva indicato che, per l’anno 2019, sarebbero stati prossimamente trasmessi ulteriori elementi a complemento della dichiarazione già presentata. Il termine è poi stato sospeso durante la procedura di reclamo (avviata il 13 maggio 2025) e di ricorso (del 25 luglio 2025).

                                         Le censure sollevate dal contribuente in merito all’asserita inesistenza di una procura in favore di terzi per rappresentarlo durante tale periodo fiscale, oltre che ininfluenti, appaiono del tutto pretestuose. Infatti, la fiduciaria in questione aveva presentato, nemmeno due mesi prima, un reclamo per conto del contribuente, allegando una procura generale che le conferiva piena facoltà di rappresentarlo in tutte le pratiche fiscali, senza limitazioni temporali — come effettivamente ha fatto, con l’evidente consenso e avallo del contribuente stesso.

                                         2.4.

                                         Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso dal contribuente, al momento in cui l’UT ha notificato la decisione di tassazione IC 2019, non era ancora intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

                                   3.   In considerazione di quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’080.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI    Copia per conoscenza:

                                         municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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