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Ticino Camera di diritto tributario 29.08.2025 80.2025.196

August 29, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,679 words·~23 min·4

Summary

Procedura: ricorso, decisione dell’autorità fiscale in seguito a rinvio degli atti, decisione di rinvio considerata incidentale dal TF, contestazione di aspetti già decisi dalla CDT

Full text

Incarti n. 80.2025.196 80.2025.197 80.2025.124 80.2025.125

Lugano 29 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

·         ricorso del 18 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD 2017; ·         ricorso del 19 maggio 2025 contro la decisione del 16 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2018.

    Fatti

                                  A.   a.

                                         RI 1 è coniugato con __________ dal 12 marzo 2010. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________, nata il 5 luglio 2011.

                                         Sino al 18 luglio 2014, RI 1 era domiciliato a __________, in seguito ha trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a __________. La moglie e la figlia hanno trasferito il proprio domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________, il 29 marzo 2019.

                                         b.

                                         I coniugi sono proprietari di immobili sia in Ticino che nel Canton Grigioni. Per gli anni fiscali 2015 e 2016, il reddito e la sostanza sono stati ripartiti al 50% tra i due cantoni, in base ad un accordo intercantonale. Da settembre 2015 ad aprile 2019, RI 1 era impiegato come “Chief Operating Officer” presso la __________ SA, società con sede in __________. La moglie lavorava a tempo parziale presso la __________, a __________. mentre la figlia frequentava la scuola __________ a __________.

                                  B.   Periodo fiscale 2017

                                         a.

                                         Dopo aver diffidato il marito a presentare la dichiarazione fiscale per il 2017, l’RS 1 (di seguito, UT) gli infliggeva, il 16 luglio 2019, una multa disciplinare e, in assenza di riscontro, gli notificava una tassazione d’ufficio il 4 marzo 2020, fissando un reddito imponibile IC di fr. 147'100.– e una sostanza di fr. 1'106'000.–.

                                         b.

                                         Il contribuente presentava reclamo il 30 marzo 2020, sostenendo di essere assoggettato unicamente per appartenenza economica in Ticino e produceva la decisione di tassazione del Canton Grigioni.

                                         c.

                                         Con decisione del 12 maggio 2021, l’UT rettificava “a zero” la tassazione d’ufficio per “ragioni di natura prettamente tecnica, per poter procedere al ricongiungimento delle partite fiscali dei contribuenti”.

                                         Con scritto del 1° ottobre 2021 comunicava a entrambi i coniugi che, in base agli accertamenti effettuati, il centro degli interessi familiari risultava situato in Ticino, invitandoli a presentare la dichiarazione fiscale.

                                         d.

                                         Poiché la richiesta rimaneva inevasa, l’8 dicembre 2021 l’UT notifica una nuova tassazione d’ufficio, fissando un reddito imponibile di fr. 246'500.– (IC) e fr. 293'200.– (IFD), con una sostanza di fr. 1'670'000.–.

                                         e.

                                         I coniugi presentavano reclami separati nel gennaio 2022, affermando entrambi che il centro degli interessi familiari era nei Grigioni e che la tassazione ticinese comportava una doppia imposizione. La moglie allegava copia della dichiarazione fiscale per il 2017 trasmessa all’autorità fiscale grigionese, mentre il marito non presentava la propria dichiarazione limitandosi a trasmettere copia della notifica di tassazione del Canton Grigioni.

                                         f.

                                         L’UT respingeva entrambi i reclami con decisione del 18 marzo 2022, dichiarandoli irricevibili per mancata dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e confermava l’assoggettamento illimitato in Ticino sulla base degli indizi raccolti.

                                  C.   Periodo fiscale 2018

                                         a.

                                         A fine aprile 2020, il contribuente trasmetteva copia della dichiarazione fiscale grigionese per il 2018, in cui dichiarava un reddito di fr. 296'907.– e una sostanza di fr. 39'441.–, ed affermava di risiedere settimanalmente in Ticino e di trascorrere solo il finesettimana nei Grigioni.

                                         b.

                                         Con decisione di tassazione dell’8 dicembre 2021, l’UT fissava un reddito imponibile IC di fr. 307'500.– e una sostanza di fr. 1'231'000.–. Per l’IFD il reddito era di fr. 352'800.–.

                                         c.

                                         Con reclamo del 10/11 gennaio 2022, il contribuente indicava che per il periodo fiscale in questione il Canton Grigioni aveva già emesso le proprie notifiche fiscali e contestava l’assoggettamento illimitato in Ticino, sostenendo l’esistenza di una doppia imposizione vietata dalla Costituzione.

                                         d.

                                         Con decisione del 6 aprile 2022, indirizzata in copia anche a __________ l’UT respingeva il reclamo, ritenendo che il centro degli interessi della famiglia fosse in Ticino, dove risiedeva la figlia, lavorava la moglie, e il marito esercitava la sua attività.

                                  D.   Con un unico tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha impugnato le decisioni su reclamo relative agli anni fiscali 2017 e 2018, contestando in particolare l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.

                                         La Camera di diritto tributario ha parzialmente accolto il ricorso, annullando le decisioni impugnate limitatamente agli elementi imponibili della moglie. Ha ritenuto che, in relazione a tali elementi, il reclamo non avrebbe potuto essere dichiarato irricevibile, poiché la diffida necessaria per procedere a tassazione d’ufficio non le era stata validamente notificata e la contribuente aveva prodotto la dichiarazione fiscale presentata ai Grigioni. Per contro, il ricorso è stato respinto in relazione all’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e alla determinazione degli elementi imponibili del marito, ritenendo che il centro degli interessi della famiglia, sulla base di molteplici indizi (luogo di lavoro, residenza durante la settimana, scolarizzazione della figlia, situazione patrimoniale), fosse situato nel Canton Ticino. 

                                  E.   Con sentenza 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da RI 1 contro la citata sentenza. La Suprema Corte ha rilevato che la decisione impugnata si pronunciava in via definitiva unicamente su taluni aspetti – in particolare sull’assoggettamento dei contribuenti e sulla determinazione degli elementi imponibili del marito – mentre, per quanto concerneva la determinazione degli elementi imponibili della moglie, disponeva un rinvio all’autorità fiscale. La decisione era pertanto da qualificarsi come incidentale, e contro di essa sarebbe stato esperibile ricorso al Tribunale federale solo alle condizioni dell’art. 93 LTF, condizioni che nel caso specifico non risultavano adempiute.

                                  F.   a.

                                         In data 31 gennaio 2024, l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla contribuente __________, invitandola a produrre le dichiarazioni fiscali per gli anni 2017 e 2018.

                                         La contribuente ha dato seguito alla richiesta, trasmettendo le dichiarazioni fiscali presentate al fisco del Canton __________ per gli anni 2017 e 2018.

                                         b.

                                         Il 16 aprile 2025 l’UT ha notificato ai contribuenti le seguenti le seguenti decisioni:

-       una “decisione di tassazione dopo rettificazione” IC e IFD 2017, in cui il reddito imponibile è stato quantificato in fr. 237'500.- per l’IC e in fr. 285'200.per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'670'000.-;

-       una “decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo” IC e IFD 2018 in cui il reddito imponibile è stato quantificato in fr. 305'800.- per l’IC e in fr. 352'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'231'000.-.

                                         L’autorità di tassazione ha spiegato che, in applicazione della sentenza n. 80.2022.105/106 della Camera di diritto tributario del 29 novembre 2022, la decisione di tassazione per il 2017 doveva essere annullata, mentre quella su reclamo per il 2018 annullata e rettificata. I redditi e la sostanza della moglie venivano quindi ricalcolati sulla base delle dichiarazioni fiscali da lei prodotte a seguito della richiesta di documentazione dell’autorità fiscale. La decisione per il 2017 riportava quale rimedio giuridico il reclamo mentre quella per il 2018 il ricorso.

                                         c.

                                         Con reclamo del 19 maggio 2025 RI 1 ha impugnato la decisione di tassazione dopo rettificazione per il 2017 invocando la prescrizione del diritto di tassare. Il termine quinquennale previsto dall’art. 47 cpv. 1 LAID sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022. Contestava inoltre il suo assoggettamento personale alle imposte nel Canton Ticino, lamentando una violazione del divieto della doppia imposizione e dell’accordo di riparto intercantonale a suo tempo stipulato fra i __________ e il Ticino.

                                         d.

                                         Con decisione del 5 giugno 2025 l’UT ha respinto il reclamo del contribuente. Dopo aver ricordato che la prescrizione del diritto di tassare non decorre o è sospesa durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione e un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta, l’autorità fiscale ha “constatat[o] la sospensione del termine almeno fino al 10 novembre 2023 (intimazione sentenza TF), i successivi atti intesi all'accertamento dell'autorità fiscale del 31 gennaio 2024 (richiesta di documentazione al corresponsabile dell’imposta)” e ha quindi escluso che fosse intervenuta la prescrizione del diritto di tassare, rilevando peraltro che era “accertato l’assoggettamento personale nel Cantone del contribuente.”

                                  G.   Periodo fiscale 2017

                                         Con ricorso del 18/24 luglio 2025 alla Camera di diritto tributarioRI 1 avversa la decisione su reclamo IC e IFD 2017 del 5 giugno 2025. In merito alla tempestività del gravame, afferma di aver ricevuto la decisione impugnata per posta semplice unicamente il 24 giugno 2025.

                                         Nel merito, ribadisce che sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto di tassare e lamenta la violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, rilevabile nel fatto che le imposte per il 2017 erano già state riscosse dal Canton Grigioni sulla base delle sue condizioni personali di assoggettamento. Inoltre, denuncia la violazione del principio della buona fede, ravvisabile nel mancato rispetto dell’accordo di riparto intercantonale del 27 marzo 2017.

                                         Sottolinea inoltre di essere separato “dal 2020” e che, in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LT, la responsabilità solidale tra coniugi dovrebbe ritenersi cessata da tale momento, anche per quanto riguarda gli eventuali importi d’imposta ancora dovuti. In quest’ottica, i conteggi fiscali avrebbero dovuto essere distinti e attribuiti a ciascun coniuge in base ai rispettivi elementi imponibili.

                                         Contesta poi nuovamente il proprio assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, sostenendo che, fin dal 2014, aveva intessuto legami economici, professionali e familiari con il Canton Grigioni, dove nel 2017 si sarebbe trovato il proprio centro degli interessi.

                                         Infine, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale 9C_36/2023, sostiene che la Camera di diritto tributario sarebbe ora chiamata a pronunciarsi nuovamente nel merito sulla questione del suo assoggettamento.

                                         Postula quindi l’annullamento della decisione impugnata ed il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, in mancanza del quale potrebbe essere chiamato a versare nuovamente le imposte già versate nei Grigioni. In via subordinata chiede di suddividere i conteggi d’imposta in modo che ciascun coniuge risponda “della propria quota di imposte come previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT”.

                                         Nelle proprie osservazioni l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, rimandando alle considerazioni espresse nei confronti del ricorso per il 2018.

                                  H.   Periodo fiscale 2018

                                         Con ricorso del 19/22 maggio 2025 alla Camera di diritto tributario, il contribuente impugna la “decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo” IC e IFD 2018 del 16 aprile 2025. Con riferimento alla tempestività del rimedio giuridico, il contribuente afferma di aver ricevuto la decisione contestata tramite posta semplice il 25 aprile 2025. Rileva che, a seguito della decisione di rinvio pronunciata da questa Corte, per i periodi fiscali 2017 e 2018 era lecito attendersi l’adozione di due decisioni impugnabili con il medesimo rimedio giuridico. Contrariamente a quanto avvenuto per la nuova decisione relativa all’anno 2017, per quella concernente il periodo fiscale 2018 non gli sarebbe stata riconosciuta la possibilità di interporre reclamo, bensì unicamente quella di ricorrere direttamente alla Camera di diritto tributario.

                                         Il ricorrente ripropone quindi l’eccezione di prescrizione del diritto di tassare e chiede, anche in questo caso, l’annullamento della decisione impugnata, domandando altresì la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2025 l’UT argomenta che la decisione n. 80.2022.105-106 del 29 novembre 2022 di questa Camera ha annullato la decisione allestita d’ufficio limitatamente agli elementi imponibili di __________. Respinge quindi le contestazioni del ricorrente, giudicate infondate, evidenziando come sugli elementi di pertinenza di RI 1 la decisione di questa Camera sia cresciuta in giudicato.

                                         Con replica del 6/12 giugno 2025, il ricorrente evidenzia come il Tribunale federale abbia qualificato la decisione di questa Camera come incidentale e non definitiva, con la conseguenza che sarebbe ora necessario un nuovo esame nel merito della questione dell’assoggettamento da parte della Camera, alla luce delle nuove decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio competente.

Diritto

                                   1.   Tempestività dei ricorsi

                                         1.1.

                                         Secondo le affermazioni del ricorrente, i ricorsi sarebbero tempestivi:

-       la decisione di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2017, emessa il 5 giugno 2025, è stata impugnata con ricorso datato 18 luglio 2025, spedito tramite posta A e ricevuto dalla Camera di diritto tributario il 24 luglio 2025. Il ricorrente afferma di aver ricevuto detta decisione il 24 giugno 2025;

-       la decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo IC e IFD 2018, del 16 aprile 2025, è stata impugnata con ricorso datato 19 maggio 2025, inviato tramite posta A e pervenuto alla Camera il 22 maggio 2025. La notifica, secondo quanto dichiarato, sarebbe avvenuta il 25 aprile 2025;

                                         Inoltre, la decisione di tassazione dopo rettificazione IC e IFD 2017 del 16 aprile 2025 è stata impugnata con reclamo del 19/22 maggio 2025. Il contribuente ha sostenuto di aver ricevuto tale decisione unicamente il 25 aprile 2025.

                                         1.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         1.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

                                         Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                         1.4.

                                         Nella fattispecie in esame l’autorità di tassazione non ha nemmeno sostenuto che le decisioni menzionate sarebbero state notificate in una data diversa da quelle indicate dal ricorrente, il quale si trovava al momento della loro intimazione in detenzione preventiva presso il carcere giudiziario __________. Ci si deve pertanto fondare sulle dichiarazioni fornite dal contribuente con la conseguenza che sia il reclamo per il periodo fiscale 2017 sia i ricorsi qui presentati devono essere ritenuti tempestivi.

                                   2.   Rimedi giuridici esperibili

                                         2.1.

                                         Quanto al fatto che le decisioni IC e IFD 2017 e 2018 emesse a seguito della sentenza n. 80.2022.105/106 del 29 novembre 2022 di questa Camera indicassero, la prima, il rimedio giuridico del reclamo e, la seconda, quello del ricorso, rimedi poi effettivamente esperiti dal contribuente, occorre fare le seguenti considerazioni.

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 1 LT, l’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie. Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il reclamo non ha effetto devolutivo. Suo scopo è sostanzialmente quello di dare la possibilità al contribuente di esprimersi, consentendo all’autorità di tassazione di riesaminare la prima decisione sulla base di nuovi elementi (cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 29 ad Einführung zu Art. 109 ff., p. 156).

                                         Entro trenta giorni dalla notifica della decisione su reclamo è infine dato ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 LT). Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT). In virtù dell’effetto devolutivo della procedura ricorsuale, oggetto dell’impugnativa può tuttavia essere soltanto la decisione su reclamo, mentre la prima decisione di tassazione non può essere contestata separatamente (DTF 134 II 142 consid. 1.4; cfr. anche Locher, loc. cit.).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, come esposto in narrativa, questa Camera ha annullato le decisioni su reclamo del 18 marzo 2018 in materia di IC e IFD per gli anni fiscali 2017 e 2018. Di conseguenza, per entrambi i periodi fiscali, l’UT, dopo aver determinato gli elementi imponibili della moglie, avrebbe dovuto emettere una nuova decisione impugnabile mediante ricorso dinanzi a questa Camera. Per il 2017, invece, l’UT ha reso una nuova decisione soggetta a reclamo, introducendo così un passaggio procedurale aggiuntivo. Il ricorrente non ne ha tuttavia subito alcun pregiudizio.

                                   3.   Prescrizione del diritto di tassare

                                         3.1.

                                         Il ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, le decisioni di tassazione relative agli anni 2017 e 2018 sarebbero state adottate oltre i termini legali di prescrizione.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

                                         Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

                                         3.2.2.

                                         Un nuovo termine di prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).

                                         Ciò si verifica in particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

                                         3.2.3.

                                         Per gli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.

                                         3.2.4.

                                         La prescrizione non decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Ora, tornando al caso che qui ci occupa, i termini di prescrizione sono stati interrotti e sospesi in più occasioni.

                                         3.3.2.

                                         Per il periodo fiscale 2017 è sufficiente osservare che, in data 4 marzo 2020, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una decisione di tassazione d’ufficio. A seguito del reclamo presentato da quest’ultimo il 1° ottobre 2021, l’autorità di tassazione si è rivolta a entrambi i coniugi, affermando il loro assoggettamento limitato in Ticino e invitandoli a presentare la dichiarazione fiscale. In data 8 dicembre 2021 è quindi stata emessa una nuova decisione di tassazione d’ufficio, con la quale le partite fiscali dei coniugi sono state ricongiunte.

                                         Ciascuno di questi atti ha interrotto il termine di prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine, successivamente sospeso nel corso delle procedure di reclamo (avviata il 3 gennaio 2021), di ricorso alla Camera di diritto tributario (del 14 aprile 2022) e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023) e ricominciato a decorrere a seguito della pronuncia della Suprema Corte del 24 ottobre 2023.

                                         3.3.3.

                                         Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta a fine aprile 2020 con la trasmissione all’autorità fiscale ticinese della copia della dichiarazione fiscale grigionese, e una seconda volta l’8 dicembre 2021 con l’emissione della decisione di tassazione.

                                         Il termine è stato successivamente sospeso durante la procedura di reclamo, avviata il 10 gennaio 2022, e durante il procedimento di ricorso alla Camera di diritto tributario (del 14 aprile 2022) e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023), per poi ricominciare a decorrere con la pronuncia del Tribunale federale del 24 ottobre 2023.

                                         Può pertanto rimanere aperta la questione se la richiesta di documentazione del 31 gennaio 2024, inviata alla moglie – da cui il contribuente è separato dal 2019 – abbia prodotto effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei suoi confronti.

                                         3.4.

                                         Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso dal contribuente, nel momento in cui l’UT ha notificato le decisioni IC e IFD 2017 e 2018 qui impugnate, per nessuno dei periodi fiscali in questione era ancora intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

                                   4.   Responsabilità solidale dei coniugi

                                         4.1.

                                         In relazione agli scoperti d’imposta per i periodi fiscali 2017 e 2018, l’insorgente evidenzia di essersi separato dalla moglie legalmente già “nel 2020”, con la conseguenza che “i conteggi delle imposte derivanti dalla decisione di tassazione dovrebbero essere separati e attribuiti a ciascun contribuente in base ai rispettivi elementi imponibili”.

                                         4.2.

                                         Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).

                                         I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio (articoli 42 cpv. 1 LIFD e 53 cpv. 1 LT). In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT).

                                         Dal momento che i coniugi risultano essersi separati di fatto già nel febbraio 2019 e giudizialmente a novembre 2019, sono stati sottoposti a tassazione congiunta fino al periodo fiscale 2018. Per il periodo fiscale 2019 invece il ricorrente è stato tassato individualmente, come previsto dal diritto applicabile.

                                         4.3.

                                         I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli (art. 13 cpv. 1 LIFD). Per l’imposta cantonale, la responsabilità solidale viene meno anche se un coniuge ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione (art. 12 cpv. 1 LT).

                                         La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (articoli 13 cpv. 2 LIFD e 12 cpv. 2 LT).

                                         In caso di separazione legale o di fatto oppure di decesso di un coniuge, ogni coniuge o il coniuge superstite risponde solo della propria quota nell’imposta complessiva. In questo caso deve essere eventualmente emanata una decisione sulla responsabilità separata, nella quale sono stabilite le quote dei coniugi. La quota d’imposta dovuta da un coniuge corrisponde all’ammontare risultante dal rapporto tra il proprio reddito imponibile e il reddito complessivo imponibile dei coniugi (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, n. 6.2.4, p. 10 s.).

                                         Ne consegue che la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, a dipendenza della separazione legale o di fatto degli stessi, non comporta una tassazione separata, ma unicamente la successiva notificazione, da parte dell’autorità competente, di una decisione sulla responsabilità separata, con cui vengono stabilite le quote dei coniugi. Al ricorrente saranno pertanto notificate delle decisioni separate.

                                   5.   Assoggettamento alle imposte cantonali per appartenenza personale

                                         5.1.

                                         Il contribuente contesta il proprio assoggettamento illimitato alle imposte cantonali in Ticino per i periodi fiscali 2017 e 2018, sollevando così censure che non riguardano gli aspetti per i quali questa Camera aveva disposto il rinvio, bensì una questione sulla quale la stessa si era già pronunciata definitivamente con decisione del 29 novembre 2022 (n. 80.2022.105/106). In tale decisione, la Camera aveva infatti accertato l’assoggettamento dei contribuenti alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale ed aveva stabilito gli elementi imponibili del marito; aveva per contro disposto l’annullamento ed il rinvio della decisione impugnata limitatamente alla determinazione degli elementi imponibili della moglie. La decisione è stata successivamente impugnata dinanzi al Tribunale federale il quale, con sentenza 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

                                         Il contribuente rileva come il Tribunale federale non sia entrato nel merito della questione del suo assoggettamento per appar-tenenza personale, ritenendo la decisione della Camera di dirit-to tributario unicamente incidentale, e dichiarando pertanto inammissibile il ricorso. Sulla base delle motivazioni contenute in detta sentenza, egli sostiene che la Camera di diritto tributario dovrebbe ora riesaminare nel merito la questione dell’assoggettamento, nell’ambito del presente ricorso.

                                         5.2.

                                         Se l’autorità di ricorso annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione, quest’ultima deve basare la sua nuova decisione sulle argomentazioni contenute nella decisione di rinvio. Il principio per cui l’autorità inferiore è vincolata alle considerazioni dell’autorità di ricorso vale anche in assenza di una disposizione legale esplicita. Se la nuova decisione dell’autorità inferiore viene nuovamente impugnata davanti all’autorità di ricorso, salvo casi eccezionali, quest'ultima è a sua volta vincolata alle sue precedenti argomentazioni (Hirzel, in: Waldmann/Krauskopf [a cura di], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed., Zurigo 2023, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1472 e giurisprudenza citata).

                                         In un caso in cui il Tribunale cantonale amministrativo aveva rinviato gli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, sebbene quest’ultimo avesse argomentato che il Tribunale cantonale si era già espresso in modo definitivo sulla questione più rilevante (la qualifica giuridica dell’utile conseguito con la vendita di azioni) e non avrebbe pertanto più potuto esaminare la questione nella successiva procedura di ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tesi secondo cui, qualora i ricorrenti si fossero rivolti nuovamente al Tribunale cantonale amministrativo dopo la nuova decisione dell’autorità inferiore, lo stesso non sarebbe ritornato sulla sua posizione giuridica e avrebbe nuovamente respinto il ricorso oppure, qualora fosse stata contestata solo la qualificazione giuridica degli utili conseguiti con la vendita delle azioni, avrebbe addirittura potuto decidere di non entrare nel merito del ricorso. Ciò non avrebbe impedito tuttavia al ricorrente di impugnare di nuovo tale sentenza del Tribunale cantonale amministrativo dinanzi al Tribunale federale e di presentare nuovamente le censure sottoposte a quest’ultimo con il ricorso in discussione, se necessario impugnando anche la prima sentenza della Corte cantonale, oggetto del ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale (sentenza del TF 2C_846/2012 del 13 settembre 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza citata).

                                         5.3.

                                         Ora, nella propria sentenza, il Tribunale federale ha in primo luogo evidenziato come la decisione della Camera di diritto tri-butario si fosse espressa in modo definitivo soltanto su taluni aspetti (ossia sull’assoggettamento dei contribuenti e sulla determinazione degli elementi imponibili del marito), mentre per altri aspetti — in particolare per quanto concerneva la determinazione degli elementi imponibili della moglie — avesse rinviato gli atti all’autorità fiscale. Il Tribunale federale ha quindi qualificato tale decisione come decisione incidentale, spiegando che non sussistevano le condizioni previste dall’art. 93 cpv. 1 LTF per la sua impugnazione immediata. Ha quindi precisato che, nella misura in cui la decisione incidentale avesse influito anche sul contenuto della decisione finale, essa avrebbe potuto essere impugnata unitamente a quest’ultima.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il carattere incidentale della decisione — rilevato dal Tribunale federale — non impone pertanto a questa Camera di riesaminare nel merito la questione dell’assoggettamento, la quale, come espressamente riconosciuto dalla stessa Corte suprema, è già stata definitivamente decisa da questa Camera nella sentenza n. 80.2022.105/106. Al contrario, la Camera di diritto tributario è vincolata dalla propria precedente pronuncia, che non può più essere rimessa in discussione.

                                         Su questo punto, il ricorso del contribuente è irricevibile.

                                   6.   In considerazione di quanto precede il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’600.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

80.2025.196 — Ticino Camera di diritto tributario 29.08.2025 80.2025.196 — Swissrulings