Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 24.08.2025 80.2025.149

August 24, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,431 words·~7 min·4

Summary

Deduzioni: rendita vitalizia, non finanziamento prestato alla madre per risanamento energetico della casa, credito del contribuente nei confronti della madre

Full text

Incarti n. 80.2025.149 80.2025.150

Lugano 24 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 14 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e IFD 2023.

    Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione d’imposta 2023, RI 1 ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 38'758.–, pari al 40% delle rendite vitalizie da lei pagate  alla figlia __________ (fr. 19'500.–) e alla madre __________ (fr. 77'396.–). Nel primo caso, si trattava della somma dell’assegno mensile, dell’affitto e dei premi della cassa malati della figlia; nel secondo, spiegava di aver “sostenuto le spese di ottimizzazione energetica (termopompa e impianto fotovoltaico) per l’immobile di proprietà di [sua] madre __________”.

                                  B.   Notificandole la tassazione IC e IFD 2023, con decisione del 26 febbraio 2025, l’RS 1 (UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr. 81'900.– per l’IC e in fr. 84'700.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 252'000.–.

                                         Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo ammesso in deduzione solo la rendita vitalizia a favore della figlia e non anche quella per la madre.

                                  C.   Con reclamo del 21 marzo 2025, la contribuente ha contestato la mancata deduzione della rendita vitalizia pagata alla madre. Spiegava di vivere nella casa della madre e di aver intrapreso dei lavori di miglioramento energetico (installazione di pannelli solari e termopompa), da lei stessa finanziati pur non essendo proprietaria dell’immobile. Di conseguenza, aveva registrato tali spese come rendita vitalizia a favore della madre.

                                         L’Ufficio di tassazione si è rivolto alla reclamante, con scritto del 14 aprile 2025, prospettandole una modifica della tassazione a suo favore. La deduzione della rendita vitalizia per la figlia __________ sarebbe infatti stata concessa per errore e sarebbe stata omessa l’imposizione, nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, del credito di fr. 77'396.– nei confronti della madre. Le ha attribuito di conseguenza un termine fino al 4 maggio 2025 per prendere posizione.

                                  D.   Con decisione del 14 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha modificato la tassazione impugnata, elevando il reddito imponibile a fr. 89'700.– per l’IC e a fr. 85'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 407'000.–. Il fisco ha infatti stralciato la deduzione di fr. 7'800.– a titolo di rendita vitalizia e ha aumentato i “titoli e capitali”, ai fini del calcolo della sostanza imponibile, da fr. 210'834.– a fr. 365'626.–.

                                         Nella motivazione, ha rilevato che l’operazione effettuata sulla casa non era “correlata ad una rendita vitalizia bensì ad un rapporto debito/credito”, con la conseguenza che nella tassazione della reclamante veniva considerato il credito e in quella della madre il debito. Quanto ai contributi di mantenimento per la figlia __________, non erano qualificabili come rendita vitalizia, bensì come costi di mantenimento non deducibili.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le siano spiegati i calcoli che hanno portato all’aggiunta del credito nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, perché le “risultano davvero oscuri”.

                                         Nelle sue osservazioni del 18 giugno 2025, l’autorità fiscale chiede la reiezione del ricorso e argomenta che “in assenza di una donazione tra figlia e madre la ricorrente ha un credito verso la madre che corrisponde all’importo pagato per le spese di manutenzione, al contempo la madre ha un debito verso la figlia di pari importo”.

                                         Con scritto del 7 luglio 2025, la ricorrente sostiene di non spiegarsi perché il suo credito nei confronti della madre sia stato stabilito in fr. 154'792.–, mentre il debito della madre è di soli fr. 77'396.–. Lamenta poi “una forma di doppia imposizione” per il fatto che la rendita vitalizia dichiarata è stata considerata reddito imponibile nella tassazione della figlia, mentre a lei non è stata concessa neppure la deduzione di fr. 7'800.–.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         All’imposta sul reddito soggiace di principio la totalità dei proventi, periodici o unici (articoli 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT), tra cui anche quelli ottenuti da fonti previdenziali (articoli 22 LIFD e 21 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2023, le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono tuttavia imponibili soltanto nella misura del 40 %. Questa limitazione tiene conto del fatto che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso (DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5). L'imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione schematica per assoggettare all'imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale.

                                         Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della rendita (sentenza del TF 2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2023, è infatti dedotta dai proventi solo il 40 per cento delle rendite vitalizie versate.

                                         1.2.

                                         Come correttamente stabilito dall’autorità fiscale, la ricorrente non ha diritto ad alcuna deduzione a titolo di rendita vitalizia.

                                         Nel caso del finanziamento dei lavori di risanamento energetico della casa della madre, si tratta di un contratto di mutuo, mediante il quale l’insorgente ha messo a disposizione della madre l’importo di denaro necessario per pagare le opere in questione. Il suo credito nei confronti della madre rientra pertanto nella base imponibile dell’imposta sulla sostanza, che comprende “tutti gli attivi mobiliari e immobiliari” (art. 41 cpv. 1 LT).

                                         Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia, l’autorità di tassazione ha ricordato che le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia non possono essere dedotte (articoli 34 cpv. 1 lett. a LIFD e 33 cpv. 1 lett. a LT). Il fatto che l’autorità di tassazione abbia considerato l’importo dichiarato quale rendita vitalizia, nel calcolo dell’imposta sul reddito della figlia, non può influire sul diritto della contribuente alla deduzione corrispondente. D’altra parte, nonostante l’aggiunta di tale reddito alla sua base imponibile, la figlia ha pagato un’imposta sul reddito di soli fr. 91.30 e nessuna imposta federale diretta.

                                   2.   In relazione al credito della ricorrente nei confronti della madre, la stessa contribuente non contesta più che lo stesso debba essere considerato nel calcolo della sua sostanza imponibile. Sostiene tuttavia che il relativo importo sia stato raddoppiato. Sarebbe cioè stato aggiunto alla sostanza imponibile un importo di fr. 154'792.–, mentre il debito considerato nella tassazione della madre __________ sarebbe di soli fr. 77'388.–.

                                         In effetti, nella decisione dopo reclamo (25 aprile 2025) che concerne la madre della ricorrente, i debiti privati sono stati aumentati da fr. 176'002.– a fr. 253'390.–, con un incremento di fr. 77'388.-. Nella tassazione della figlia ricorrente, i titoli e capitali sono invece cresciuti da fr. 210’834.– a fr. 365'626.–, con un incremento di fr. 154'792.–.

                                         È evidente che l’autorità fiscale ha commesso un errore nel calcolo del credito in questione.

                                         La decisione impugnata deve conseguentemente essere riformata nel senso che il credito in discussione è commisurato in fr. 77'388.–.

                                   3.   Per quanto concerne il mantenimento della figlia dell’insorgente, nella decisione impugnata il fisco ha riconosciuto la deduzione per figli a carico, nel calcolo dell’imposta federale diretta.

                                         L’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD prevede infatti che siano dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6600 franchi.

                                         La stessa deduzione non ha potuto essere ammessa anche nel calcolo dell’imposta cantonale, per il fatto che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT ammette la deduzione dal reddito netto dell’importo di 11'500 franchi, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Per l’art. 34 cpv. 3 LT le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50). Ora, __________, la figlia della ricorrente, aveva compiuto 28 anni il 12 dicembre 2023. Alla data determinante del 31 dicembre 2023, non adempiva pertanto più le condizioni previste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.

                                         Per quanto concerne l’imposta sul reddito, il ricorso è conseguentemente respinto.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione dopo reclamo del 14 maggio 2025 è riformata nel senso che, nel calcolo della sostanza imponibile, i “titoli e capitali” sono ridotti da fr. 365'626.– a fr. 288'222.–.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo

                                         (fr. 240.–).

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2025.149 — Ticino Camera di diritto tributario 24.08.2025 80.2025.149 — Swissrulings