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Ticino Camera di diritto tributario 25.09.2025 80.2024.182

September 25, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,673 words·~13 min·4

Summary

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, non sfalcio dell’erba, spese per acquisto di un tosaerba

Full text

Incarto n. 80.2024.182

Lugano 25 settembre 2025   

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 agosto 2024 contro la decisione dell’8 agosto 2024 in materia di IC 2023.

    Fatti

                                  A.   I coniugi RI 2 e RI 1, domiciliati a __________ (ZH), sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di immobili.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2023, presentata il 16 maggio 2024, dichiaravano un reddito imponibile di fr. 8'318.– ed una sostanza imponibile pari a fr. 265’000.-. In particolare, dal valore locativo della loro casa di vacanza di __________ (fr. 11'900.–) facevano valere in deduzione spese di gestione, amministrazione e manutenzione effettive per fr. 3'282.-.

                                  B.   Con decisione del 17 luglio 2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC 2023, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 9’400.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 214'800.– e la sostanza imponibile in fr. 313’000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 4'477'000.–. Le spese di gestione e manutenzione immobili erano state ammesse nella misura di fr. 2'002.–, con la motivazione seguente:

                                         Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per la quale è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese.

                                  C.   Con reclamo del 19 luglio 2024, i contribuenti chiedevano la deduzione di spese di manutenzione dell’immobile per ulteriori fr. 1'280.–, al fine di raggiungere l’importo di fr. 3'282.– da loro dichiarato, sottolineando il fatto che il giardiniere aveva rimosso e smaltito 15 palme ticinesi considerate invasive proprio per un importo di fr. 1'280.–.

                                         Con decisione di tassazione dell’8 agosto 2024, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando la deduzione delle spese di gestione e manutenzione immobili a fr. 2'380.–, importo corrispondente alla deduzione forfetaria del 20% del reddito immobiliare. Tale importo risultava infatti superiore alle spese di manutenzione effettivamente deducibili, che secondo l’UT erano le seguenti: la riparazione della tenda (fr. 100.80), il premio RC Casa (fr. 1'042.40) e la prestazione del giardiniere per il taglio delle palme “prudenzialmente concesso” (fr. 1'000.-). Per contro, il costo legato alla potatura del glicine e degli arbusti, la pulizia del giardino, la sostituzione del tagliaerba (fr. 299.-), le spese di scavo, fornitura e posa del granito davanti alla fontana e la chiusura del locale accessorio (fr. 558.96) non erano dedotte, trattandosi di spese di gestione e non di manutenzione.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione del loro immobile a __________ per un totale di fr. 3'282.–. Lamentando un “inspiegabile comportamento” da parte dell’UT che sembrerebbe - con la decisione su reclamo - non più dedurre “alcune spese che erano state accettate” con lo “scopo di minimizzare il più possibile l’esito del reclamo [parzialmente] accolto”. Le suddette spese sono la “sostituzione del tosaerba (fr. 299.-)” e la “riparazione (dello “Schopf” (l’edificio accanto) appartenente alla casa e la riparazione delle lastre di granito davanti all’ingresso della casa inferiore (un metro accanto alla fontana menzionata) (fr. 559.-)”.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2024, l’UT si limita a “richiamare quanto scritto nelle motivazioni della decisione contestata confermandosi nelle conclusioni ivi contenute”.

                                         Con uno scritto del 20 agosto 2025, i ricorrenti sollecitano questa Camera a rendere la decisione giudiziaria in merito al loro ricorso.

Diritto

1.    Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha concesso ai contribuenti la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, ritenendo che la stessa sia superiore rispetto all’ammontare delle spese effettive che sarebbero deducibili. Fra queste ultime rientrerebbero le spese per il taglio delle palme, per la riparazione delle tende e per il premio RC Casa. Sarebbero escluse invece le rimanenti spese per il giardino (potatura del glicine e degli arbusti e pulizia giardino), quelle per lo scavo, la fornitura e la posa di granito davanti alla fontana e chiusura sottoporta del locale accessorio ed infine le spese per la sostituzione del tagliaerba.

Gli insorgenti ritengono per contro che anche queste ultime spese siano deducibili, in quanto “fanno parte della manutenzione della proprietà”. Chiedono pertanto la deduzione delle spese effettive.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 3 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici.

                                         Analoga disposizione esiste a livello cantonale, all’art. 31 cpv. 2 LT.

                                         2.2.

                                         Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

·         le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea 2019, n. 26 ad art. 32 LIFD, p. 954);

·         le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, op. cit., Vol. I, n. 26 ad art. 32 LIFD, p. 954);

·         le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

                                         2.3.

                                         Le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre sentenza TF n. 2A.683/2004 del 15 luglio 2005 in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

                                         2.4.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

·      al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·      al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o del valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).

                                         Il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei suoi immobili (art. 2 cpv. 2 RLT).

                                         2.5.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158).

                                         Secondo giurisprudenza, la prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi (sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                   3.   3.1.

                                         In primo luogo, è litigiosa la deduzione di parte delle spese del giardiniere. La ditta __________ ha fatturato il 28 gennaio 2023 prestazioni per complessivi fr. 1'280.– per “taglio palme, potatura glicine e arbusti, pulizia giardino e sgombero materiale”. Secondo i ricorrenti, l’intera spesa sarebbe imputabile al taglio delle palme. L’Ufficio di tassazione ha per contro stimato in fr. 1'000.– l’ammontare delle spese legate all’eliminazione delle palme. I rimanenti costi si riferirebbero alla potatura del glicine e degli arbusti e alla pulizia del giardino, costi non deducibili.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Per quanto concerne in particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea, 2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:

                                         -  le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;

                                         -  le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;

                                         -  infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.

                                         3.2.2.

                                         Il Tribunale federale nella sentenza 2C_279/2015 del 30 ottobre 2015 (consid. 3.4.2.), ha ricordato tali principi, in ambito di spese che riguardano il giardino, indicando che le spese di manutenzione del giardino, nella misura in cui non servono alla manutenzione dell’immobile, ma piuttosto all'abbellimento del giardino e quindi alle esigenze personali, rientrano tra le spese di mantenimento privato e come tali non sono legate alla generazione di reddito rispettivamente non sono deducibili in assenza di una norma esplicita.                                                                                

                                         3.2.3.

                                         La Divisione delle contribuzioni, nella Circolare n. 7/2024 del 1° luglio 2024 (Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata), ha ricordato che, se l’immobile è destinato all’abitazione primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto in base al valore locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Fra tali spese rientrano quelle per la manutenzione corrente del giardino (sfalcio erba, potatura annuale di piante e arbusti, sostituzione dei fiori e della pacciamatura delle aiuole, ecc.).

                                         Sono invece deducibili quali spese di manutenzione quelle per lavori straordinari di manutenzione, sostituzione dell’intero manto erboso, sostituzione di piante perenni (la cui durata di vita supera un anno), taglio fronde di alberi di alto fusto danneggiate che richiedono l'intervento di manodopera specializzata (da distinguere dalla potatura annuale), taglio al piede di alberi pericolanti o malati, ecc.

                                         3.3.

                                         Ora, nel caso in esame, la fattura del giardiniere menziona fra i lavori eseguiti, oltre al “taglio palme”, anche la “potatura glicine e arbusti” e la “pulizia giardino e sgombero materiale”.

                                         È innegabile che siano solo le spese per il taglio delle palme a rientrare fra le spese di manutenzione. Gli altri costi fatturati dal giardiniere dei contribuenti sono per contro tipiche spese di gestione, come tali non deducibili dal valore locativo.

                                         In assenza di un dettaglio analitico dei costi all’interno della fattura, l’UT ha concesso un importo pari a fr. 1'000.–, corrispondente a una valutazione della stessa autorità. Su una spesa di fr. 1'280.– e visto il numero importante delle palme (15), questa Camera ritiene più che favorevole ai contribuenti l’importo concesso dall’UT di fr. 1'000.–.

                                         Nella misura in cui ha escluso la deduzione degli ulteriori 280 franchi, la decisione impugnata si rivela pertanto legittima.

                                   4.   Il ricorso concerne poi la fattura del 24 ottobre 2023, emessa dalla ditta Costruzioni edili __________ per un importo di fr. 558.96, con riferimento a “scavo e fornitura e posa granito davanti alla fontana” e “chiusura sottoporta locale accessorio”.

                                         Mentre l’autorità di tassazione ne ha negato la deduzione, ritenendo trattarsi di migliorie, i contribuenti argomentano che “le riparazioni dello “Schopf”, così come le lastre di granito difettose davanti all’ingresso di una casa, fanno parte della manutenzione e sono quindi deducibili”.

                                         Né dalla fattura né dal ricorso si comprende in cosa siano consistiti i lavori eseguiti dalla ditta __________. La fattura menziona unicamente la fornitura e la posa di granito, mentre i ricorrenti parlano di riparazione. Se le lastre di granito fossero state sostituite, sarebbe verosimilmente stato fatturato anche il loro smaltimento. In ogni caso, gli insorgenti, che avevano l’onere della prova, non hanno dimostrato che i lavori fatturati fossero semplici riparazioni. A tal fine, avrebbero potuto chiedere alla ditta __________ di illustrare con più precisione la natura dell’intervento eseguito e/o produrre una documentazione fotografica.

                                         In queste circostanze, la decisione si rivela legittima anche su questo aspetto.

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorso verte infine sulla spesa per l’acquisto dall’officina __________ del tagliaerba Honda Rasenmäher HRG466C SKEP al prezzo di fr. 799.-, con una riduzione di fr. 500.per la ripresa del vecchio tagliaerba, per un totale effettivamente pagato di fr. 299.- (data fattura 21 aprile 2023).

                                         5.2.

                                         Il Tribunale federale, nella sentenza 2C_390/2012 e 2C_391/2012 del 7 agosto 2012, ha affermato che i costi per l’acquisto (iniziale) di un tosaerba non costituiscono in linea di principio costi di manutenzione immobiliare, poiché alla spesa si contrappone l’acquisto di un bene patrimoniale, costituito dal tosaerba e si tratta peraltro di spese per beni mobili. Si tratta in altre parole di una spesa d’acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT. Al contrario, i costi per la riparazione di un tosaerba o per la sua sostituzione costituiscono costi di manutenzione deducibili, laddove le spese per il taglio del prato siano considerate deducibili, con la riserva che l’apparecchio sostitutivo non deve essere qualitativamente migliore (consid. 2.3). Nel caso in esame, l’Alta Corte ha ammesso in deduzione l’importo relativo all’acquisto del tosaerba, basandosi sulla regolamentazione cantonale del Cantone di Zurigo, ritenuta piuttosto generosa, secondo cui se si assume un giardiniere per il taglio del prato e la spesa è deducibile, lo deve essere anche quella per il tosaerba (consid. 2.4).

                                         5.3.

                                         Come già ricordato, tuttavia, la prassi in vigore nel Cantone Ticino è diversa ed esclude la deduzione delle spese per la manutenzione corrente del giardino e in particolar modo per lo sfalcio dell’erba. Di conseguenza, neppure il costo per la sostituzione di un tagliaerba può essere considerato una spesa di manutenzione.

                                   6.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI    Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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