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Ticino Camera di diritto tributario 25.11.2025 80.2024.178

November 25, 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·7,178 words·~36 min·1

Summary

Procedura: reclamo, reformatio in peius solo tre anni dopo il ritiro del reclamo, principio della buona fede

Full text

Incarti n. 80.2024.178 80.2024.179

Lugano 25 novembre 2025   

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

  RI 1  rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 8 agosto 2024 contro la decisione del 10 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

    Fatti

A.    a.

Fino al 30 giugno 2015, RI 1 affiancava all’attività indipendente di avvocato anche un impiego dipendente presso la __________ SA. Dal 1° luglio 2015 si dedica interamente alla libera professione.

                                         b.

                                         Nelle proprie dichiarazioni d’imposta dal 2014 al 2018RI 1 esponeva i seguenti elementi imponibili:

Periodo fiscale

Presentazione

Reddito imponibile

Reddito attività lucrativa indipendente

Sostanza imponibile

2014

19.05.2016

90’741

45’975

0

2015

21.06.2017 (stampa del)

55’099

68’035

0

2016

08.05.2018

61’530

126’601

0

2017

14.05.2019

85’028

156’881

0

2018

10.03.2020

84’006

156’216

0

                                         Alle dichiarazioni d’imposta erano allegati il bilancio ed il conto economico della sua attività indipendente.

                                  B.   a.

                                         Il 28 ottobre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava a  le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione aumentava il reddito da attività lucrativa indipendente, aggiungendo delle “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.

Periodo fiscale

Reddito da attività lucrativa indipendente

Differenza rispetto a quanto dichiarato

2014

54’000

+ 8'025

2015

76’000

+ 7’965

2016

135’000

+ 8’399

                                         b.

                                         Il 25 novembre 2020, l’UT notificava al contribuente le decisioni di tassazione IC e IFD 2017 e 2018. Anche in questo caso il reddito da attività lucrativa indipendente veniva aumentato, “tenuto conto delle spese di natura privata o non giustificate dall’uso commerciale incluse nei costi aziendali (spese generali, rappres[…]entanza, auto, scooter, ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio favore”.

Periodo fiscale

Reddito da attività lucrativa indipendente accertato

Differenza rispetto a quanto dichiarato

2017

168’000

+ 11’119

2018

175’000

+ 18’784

                                  C.   Con reclami, rispettivamente del 19 novembre 2020 e del 17 dicembre 2020, il contribuente, rappresentato dallo __________, impugnava le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando le riprese effettuate dall’autorità di tassazione nell’ambito della sua attività lucrativa indipendente.

                                  D.   a.

                                         Al fine di evadere i reclami IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’autorità di tassazione indirizzava allo __________ due richieste di documentazione, datate rispettivamente 24 febbraio 2021 (inviata per posta semplice) e 19 aprile 2021 (spedita per posta A Plus).

                                         Con la prima richiesta del 24 febbraio 2021, l’autorità invitava il contribuente a produrre la seguente documentazione:

§  attestato bancario conto aziendale (tutti i periodi oggetto di reclamo);

§  schede contabili (per ogni periodo): costi leasing, costi auto, spese di trasporto e benzina, spese di rappresentanza, costi telefono, spese amministrative, altri costi d’esercizio ricavi straordinari, costi straordinari, onorari;

§  copia contratto affitto e posteggio;

§  copia contratti leasing (nei periodi oggetto di reclamo);

§  per ogni periodo, copia della principale fattura di manutenzione (o servizio) auto e di spesa rappresentanza;

§  per ogni periodo copia di una fattura natel e una di rete fissa riferite alla medesima mensilità, indicando inoltre quale telefono viene utilizzato anche a scopi privati (se nessun telefono inserito a conto economico è usato a scopo anche privato, vogliate suffragare l’esistenza di un abbonamento privato);

§  motivo per cui le azioni __________ SA non sono più esposte in dichiarazione fiscale 2018.

                                         Il 15 marzo 2021, RI 1 osservava che i documenti richiesti non avevano relazione diretta con l’evasione dei reclami, invitando l’autorità fiscale a “circoscrivere l’eventuale documentazione” effettivamente necessaria.

                                         Con messaggio di posta elettronica del 18 marzo 2021, l’autorità di tassazione ribadiva la propria richiesta, ritenendo i documenti indicati necessari per chiarire l’“adeguamento” del reddito da attività indipendente oggetto di reclamo.

                                         Successivamente, con la seconda richiesta del 19 aprile 2021, l’Ufficio di tassazione prospettava al reclamante la possibilità di una reformatio in peius delle decisioni di tassazione in punto al reddito da attività lucrativa indipendente. Diffidava inoltre il reclamante a collaborare, avvertendolo che, in caso contrario, “i reclami sarebbero stati decisi sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità” e che “le decisioni di tassazione dopo reclamo, per quanto concerne il reddito da attività lucrativa indipendente (cifra 2.1) dei rispettivi periodi”, avrebbero riportato i seguenti importi:

2014

2015

2016

2017

2018

Reddito da attività indipendente dichiarato:

45’975

68’035

126’601

156’881

156’216

Costi auto, leasing, trasporto e benzina (ammesso CHF 10'000)

18’427

17’909

17’552

22’303

24’140

Interessi passivi e spese bancarie (ammesso CHF 1'000)

2’421

1’265

1’983

-

239

Telefono (ammesso CHF 2'400)

3’082

1’704

663

1’380

342

Spese viaggio e rappresentanza (ammesso CHF 8'000)

-

-

750

-

2’676

Ammortamento scooter

-

-

-

-

2’376

Altri costi d’esercizio (ammesso CHF 3'500)

-

4’796

8’498

-

-

Perdita su titoli della sostanza privata

-

2’436

4’111

1’112

7’003

Totale rettifiche

23’930

28’110

33’557

24’795

36’776

Reddito attività lucr. indip. su reclamo (reformatio in peius)

69’905

96’145

160’158

181’676

192’992

                                         b.

                                         Il 22 giugno 2021, lo __________ informava l’autorità di tassazione dell’intenzione del contribuente di ritirare i reclami presentati rispettivamente il 19 novembre 2020 contro le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, 2015 e 2016 e il 17 dicembre 2020 contro la decisione di tassazione IC e IFD 2017.

                                         c.

                                         Il 10 luglio 2024 e il 14 agosto 2024, l’UT notificava all’insorgente le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 dopo reclamo, così motivate:

                                         Al fine di chiarire le voci di costo giustificate dall’uso commerciale in data 24 febbraio 2021 è stata inviata una richiesta documenti. Considerato [che] la documentazione non è stata presentata in data 19 aprile 2021 è stata inviata una nuova richiesta con l’indicazione che, in assenza di risposta, le decisioni sarebbero state riviste a s[f]a[v]ore del co[n]tribuente (cd. reformatio in peius) indicando le riprese e il reddito aziendale rettificato.

                                         Con scritto del 22 giugno 2021 il rappresentante del contribuente comunica di voler ritirare i reclami.

                                         Secondo l’art. 207 cpv. 2 LT Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente. L’art. 134 LIFD prevede che non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta.

                                         La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.

                                         Nel caso di specie, come comunicato, la decisione era inesatta ed insufficiente il ritiro del reclamo non può quindi essere concesso.

                                         In assenza dei documenti richiesti il reclamo viene evaso come comunicato nello scritto del 19 aprile 2021.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le decisioni dopo reclamo IC e IFD dal 2014 al 2018. Postula, in via principale, l’annullamento delle decisioni e che le tassazioni siano accertate nuovamente sulla base dei dati notificati dal contribuente e “giusta i dati accertati, tenuto conto del ritiro dei reclami”. In via subordinata ne chiede l’annullamento ed il rinvio all’UT, affinché “proceda alle relative tassazioni ai sensi dei considerandi”.

                                         Formalmente, il ricorrente censura una violazione del principio della buona fede, per il fatto che “l’autorità fiscale ha cambiato la metodologia di calcolo di determinate deduzioni”, in particolare quella relativa all’utilizzo per scopi professionali dell’auto, e nel fatto di non aver permesso di ritirare i reclami.

                                         Lamenta altresì una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l’autorità di tassazione non avrebbe rispettato i dettami dell’art. 208 LT in merito alla reformatio in peius e non avrebbe sentito il contribuente prima di emettere delle decisioni a suo svantaggio. Non avrebbe preso poi preso posizione “per ben tre anni in merito alla richiesta del qui ricorrente di ritirare i suoi reclami, [inducendo] palesemente in errore il contribuente, lasciando intendere che la procedura di reclamo si fosse interrotta con la sua volontà di ritiro e che i precedenti accertamenti fossero diventati definitivi”.

                                         L’insorgente censura ancora una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata poiché quelle impugnate si limiterebbero a citare l’art. 207 cpv. 2 LT, senza spiegare per quale motivo la tassazione precedente sarebbe insufficiente. Nemmeno vi sarebbe alcuna motivazione “sulle poste che l’erario ha motu proprio modificato”.

                                         Infine, il ricorrente lamenta il mancato rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza federale per l’applicazione della reformatio in peius in caso di ritiro del reclamo. In particolare, l’autorità di tassazione non avrebbe comprovato la manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione, l’indispensabilità della loro rettifica, né l’insufficienza della decisione, quest’ultimo criterio previsto dalla legge.

                                         Il ricorrente rimprovera poi all’autorità fiscale “una serie” di errori nell’accertamento degli elementi fattuali. In particolare, non si sarebbe accorta che dal 30 giugno 2015 c’è stato il cambiamento dell’attività lucrativa da parzialmente indipendente a totalmente indipendente e che ci sia stato anche il cambiamento dell’ufficio e quindi la modifica delle spese di locazione e delle spese annesse.

                                         Ritiene quindi che, ammettendo le spese per l’automobile per tutti i periodi fiscali sub judice nella misura di fr. 10'000.-, il fisco avrebbe violato il principio della parità di trattamento rispetto agli altri avvocati del cantone.

                                         Considerata la modifica della percentuale lavorativa quale indipendente poi, postula il riconoscimento di fr. 10'000.- per il 2014; di fr. 15'000.- per 2015 e di fr. 20'000.- per i periodi fiscali 2016-2018.

                                         Quanto agli interessi passivi e spese bancarie, riconosciuti dall’UT in fr. 1'000.- annui senza spendere una parola al riguardo, produce le relative schede contabili da cui risulterebbero gli importi esatti indicati in contabilità.

                                         Lamenta altresì il parziale riconoscimento delle spese telefoniche ammesse forfettariamente (fr. 2'400.- per ogni periodo); la mancata considerazione delle perdite sui titoli __________ SA acquistati con attivi aziendali e quindi da considerarsi a loro volta sostanza aziendale; la parziale ammissione degli altri costi d’esercizio in ragione di fr. 3'500.- (forfait per tutti gli anni qui contestati), senza considerare le spese del trasloco nel 2015 e le spese per i nuovi computer e server sostenute nel 2016.

                                  F.   Il 22 agosto 2024, l’UT ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Verranno riprese in seguito per quanto necessario.

Diritto

RI 1

Buona fede

                                         1.1.

                                         L’insorgente lamenta preliminarmente una violazione del principio della buona fede, per il fatto che l’autorità di tassazione avrebbe cambiato per la terza volta negli ultimi anni il metodo di calcolo delle “deduzioni professionali dei costi auto”, che per oltre trent’anni erano state determinate valutando una somma ripresa per l’uso privato del veicolo.

                                         1.2.

                                         L’autorità fiscale non è vincolata alle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito precisato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto, di principio, alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. decisioni del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

                                         1.3.

                                         Il semplice fatto che, per oltre trent’anni, le “deduzioni professionali per costi auto” siano state calcolate considerando una quota per l’uso privato del veicolo, per poi adottare il sistema riservato ai dipendenti delle persone giuridiche e, infine, nei periodi fiscali oggetto del presente procedimento, fissare un importo forfettario per i costi professionali legati all’utilizzo dell’auto, non è in contrasto con il principio della buona fede.

                                   2.   Presupposti della reformatio in peius

                                         2.1.

                                         Altre due censure formali si riferiscono alla reformatio in peius intrapresa dall’autorità di tassazione, con la decisione impugnata.

                                         In primo luogo, il fisco avrebbe violato il principio della buona fede, restando inattivo per oltre tre anni, a seguito della comunicazione del 22 giugno 2021, con la quale il contribuente aveva manifestato la volontà di ritirare i reclami, lasciando così intendere che quanto richiesto fosse stato accettato.

                                         In secondo luogo, vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentito, in quanto, contrariamente ai dettami dell’art. 208 LT, il reclamante non sarebbe stato sentito in merito alle modifiche che l’autorità intendeva adottare a suo. Inoltre, l’autorità non avrebbe spiegato per quali motivi la decisione sarebbe da ritenersi insufficiente, con la conseguente impossibilità di ritirare i reclami, né avrebbe motivato le poste modificate a sfavore del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

                                         La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a edizione, Basilea 2022, n. 4 ad art. 135, p. 2248).

                                         2.3.

                                         La pretesa del reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27 settembre 2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).

                                   3.   Ritiro del reclamo e buona fede

                                         3.1.

                                         Secondo il ricorrente, il fisco cantonale ha violato il principio della buona fede, restando inattivo per oltre tre anni, a seguito dello scritto con cui ha ritirato i reclami presentati per i periodi fiscali dal 2014 al 2017.

                                         3.2.

                                         Il principio della buona fede, che discende direttamente dall’art. 9 Cost., e che si applica all’insieme dell’attività statale, protegge i cittadini nell’affidamento legittimo che ripongono nelle rassicurazioni ricevute da parte delle autorità, nel caso in cui, abbiano regolato il loro comportamento secondo delle decisioni, delle dichiarazioni oppure un comportamento determinato dell’amministrazione.

                                         Secondo la giurisprudenza, un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione possono obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni: (a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.; sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).

                                         In effetti, il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Motivo per il quale il contribuente può beneficiare di un trattamento che deroga alla legge, unicamente nel caso in cui, le condizioni sopra menzionate – che devono essere interpretate restrittivamente – sono adempiute in maniera chiara e senza equivoci (sentenza 2C_382/2007 del 23.11.2007 consid. 3 e la giurisprudenza citata; sentenza; sentenza TF 2C_461/2021 del 19.1.2022, consid. 5.1.).

                                         3.3.

                                         Ora, non si può ritenere, nel caso di specie, che il comportamento passivo dell’UT costituisca un’assicurazione implicita che la richiesta di ritiro dei reclami sarebbe stata accolta. In assenza di una conferma esplicita da parte dell’autorità di tassazione, spettava al contribuente informarsi sul destino della propria richiesta.

                                         D’altra parte, considerando i presupposti per la tutela dell’affidamento, il ricorrente non spiega quali disposizioni avrebbe adottato, confidando nell’assicurazione dedotta dall’inattività dell’autorità fiscale, che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio.

                                   4.   Reformatio in peius e diritto di essere sentito

                                         4.1.

                                         Una violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente consisterebbe nel fatto che egli non sarebbe stato sentito in merito alle modifiche che l’autorità intendeva adottare a suo sfavore, a seguito del reclamo.

                                         4.2.

                                         Dagli atti emerge che, a seguito dell’inoltro dei reclami relativi ai periodi fiscali dal 2014 al 2018, l’autorità fiscale abbia sollecitato la produzione di documentazione in data 24 febbraio 2021, 18 marzo 2021 e 19 aprile 2021(inviato per Posta APlus). L’unico riscontro pervenuto risulta essere uno scritto del 15 marzo 2021, con il quale il contribuente invitava l’Ufficio di tassazione a circoscrivere la propria richiesta di documentazione, ritenendo che molti dei documenti richiesti non fossero pertinenti all’evasione dei reclami. Nell’ultimo scritto, datato 19 aprile 2021, l’autorità fiscale indicava esplicitamente che le decisioni di tassazione avrebbero dovuto essere riviste a svantaggio del reclamante. Vi erano elencate le rettifiche che sarebbero state effettuate su una serie di costi iscritti in contabilità e si invitava il contribuente a esprimersi sulla prospettata modifica e a fornire la documentazione richiesta. Per tutta risposta egli ha notificato il ritiro dei reclami (dal 2014 al 2017) il 22 giugno 2021.

                                         4.3.

                                         Da quanto esposto emerge quindi che il ricorrente è stato informato della reformatio in peius e gli è stata concessa la possibilità di esprimersi sulle modifiche prospettate. Egli non ha presentato alcuna osservazione, ma ha ritirato i reclami.

                                         In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale, che non richiede che il diritto di essere sentito del contribuente sia garantito in forma orale (v. supra, consid. 2.3), non sussiste alcuna violazione del diritto del contribuente di essere sentito.

                                   5.   Carente motivazione della decisione

                                         5.1.

                                         Il ricorrente rimprovera inoltre al fisco cantonale di non aver motivato la decisione, con la quale ha modificato a suo svantaggio la decisione da lui impugnata con reclamo.

                                         5.2.

                                         In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid. 2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1, consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 I a 3; sentenza TF 2C_683/2018 del 3.10.2019 consid. 3.2.).

                                         5.3.

                                         Ora, per quanto essenziale, la motivazione delle decisioni impugnate soddisfa le esigenze richieste. Essa consente al ricorrente di comprendere per quali ragioni le decisioni sono state riformate a suo svantaggio e perché il ritiro dei reclami non sia stato ammesso.

                                         In primo luogo viene rilevato che, ai sensi degli art. 207 cpv. 2 LT e 134 LIFD, non è consentito il ritiro del reclamo qualora la tassazione impugnata risulti insufficiente (secondo la legge cantonale) o inesatta (secondo la legge federale). È poi spiegato che la tassazione in questione doveva essere considerata inesatta e riesaminata conformemente a quanto comunicato nello scritto del 19 aprile 2021, nel quale erano state chiaramente prospettate le riprese forfettarie da effettuare in assenza della documentazione e delle spiegazioni richieste in merito a determinate poste di spesa.

                                         Tale motivazione risulta essere stata compresa dal contribuente, che è stato infatti in grado di presentare un ricorso circostanziato.

                                         In queste circostanze, e tenuto conto anche delle osservazioni al ricorso formulate dall’autorità fiscale, non si ravvisa alcuna violazione del diritto del contribuente di essere sentito. Del resto, il fatto che il contribuente, pur essendosene espressamente riservato la possibilità, non abbia replicato alle argomentazioni dettagliate presentate con le osservazioni dall’UT, può essere considerato come un’ammissione implicita che le ragioni alla base della decisione erano state correttamente recepite.

                                   6.   Reformatio in peius nonostante il ritiro del reclamo

                                         6.1.

                                         Il ricorrente sostiene che non sarebbero state rispettate le condizioni legali e giurisprudenziali per procedere a una reformatio in peius nonostante il ritiro dei reclami.

                                         Richiamandosi a un passaggio della sentenza del TF 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, ricavato da un contributo dottrinale, sostiene che la reformatio in pejus presupporrebbe che la decisione in questione risulti manifestamente inesatta e che una sua modifica appaia indispensabile. Poiché l’autorità di tassazione non si è confrontata con nessuna delle due condizioni, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate.

                                         6.2.

                                         L’art. 134 cpv. 2 prima frase LIFD prevede che non sia “dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta”. Nello stesso senso, l’art. 207 cpv. 2 LT dispone che non sia “concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente”.

                                         L’inefficacia del ritiro del reclamo è ricondotta dal legislatore al fatto che la procedura di reclamo “è parte integrante del procedimento di tassazione”, con la conseguenza che, “conformemente al principio dell'ufficialità che prevale nel procedimento di tassazione, le autorità fiscali devono, nel quadro di un procedimento di opposizione, esaminare la tassazione esaustivamente e, se necessario, rettificarla anche a svantaggio del contribuente (reformatio in pejus)” (Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1, p. 133).

L’unico presupposto da cui dipende l’inefficacia del ritiro del reclamo, da parte del contribuente, consiste dunque nel fatto che la tassazione impugnata si sia rivelata “inesatta” (art. 134 cpv. 2 LIFD) o “insufficiente” (art. 207 cpv. 2 LT).

                                         6.3.

                                         Nell’ambito della procedura di ricorso, nella quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui siano adempiute due condizioni. La prima è di natura oggettiva: la decisione impugnata deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili. La seconda è di natura soggettiva: la correzione della decisione impugnata deve rivestire un’importanza rilevante e imporsi (DTF 144 IV 136 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

                                         6.4.

                                         Ora, sia la sentenza citata sia il contributo dottrinale da cui il ricorrente l’ha tratta si riferiscono alla possibilità di modificare, a sfavore del contribuente, la decisione impugnata nonostante il ritiro del ricorso (“recours”). Le condizioni richiamate dal contribuente devono essere adempiute unicamente in quest’ultima fattispecie, mentre, quando — come nel caso di specie — è litigiosa una reformatio in peius operata malgrado il ritiro del reclamo (“réclamation”), è sufficiente che, in sede di procedura di reclamo, l’autorità di tassazione constati che la tassazione impugnata sia inesatta (secondo il testo della LIFD) o insufficiente (per la LT).

                                   II.   Censure di merito

                                   7.   Costi aziendali

                                         7.1.

                                         Nel merito, è litigiosa la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico dell’attività indipendente del contribuente, che secondo l’autorità di tassazione, in assenza di prova contraria, sarebbero di natura privata.

                                         7.1.

                                         Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Per il combinato disposto degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.

                                         Una correzione fiscale dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).

                                         7.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         La stima della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

                                         7.3.

                                         Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

                                         La deducibilità delle spese aziendali e professionali del contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente dipende dalla prova della loro necessità con riferimento all’attività svolta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento a: Noël, op. cit., n. 2 ad art. 27 LIFD). A tale riguardo, il riferimento del legislatore alla natura aziendale e professionale delle spese attribuisce all’autorità di tassazione un significativo potere di apprezzamento, rafforzato dalla circostanza che l’onere della prova del rifiuto di deduzione non è a suo carico (cfr. la sentenza n. 2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento a: Noël, op. cit, n. 4 ad art. 27 LIFD).

                                   8.   Spese per automobili

                                         8.1.

                                         Per quanto concerne le spese per l’automobile, nel conto economico del ricorrente figurano i seguenti costi:

2014

2015

2016

2017

2018

Costi leasing

17'997.70

19'642.80

18'851.40

21'672.00

21'612.00

Costi auto

  6'183.00

  4'655.55

  5'984.00

  7'102.10

  7'731.30

Spese di trasporto e benzina

  4'245.55

  3'609.80

  2'716.55

  3'529.05

  4'796.55

28'426.25

27'908.10

27'551.95

32'303.10

34'139.80

                                         Malgrado le richieste dell’autorità fiscale, volte a stabilire il carattere professionale di tali costi, il contribuente non ha prodotto né le schede contabili delle singole poste di spesa, né la copia del contratto di posteggio e dei contratti di leasing.

                                         L’autorità fiscale ha quindi ammesso una spesa annuale complessiva per ogni periodo fiscale di fr. 10'000.-, riprendendo gli importi eccedenti tali quote.

                                         8.2.

                                         Con il ricorso, il contribuente si limita a produrre due contratti di leasing: il primo, del 27 settembre 2011, relativo a una BMW __________, con una rata mensile di fr. 1'632.- e scadenza al 27 settembre 2014; il secondo, del 27 febbraio 2014, relativo a una BMW __________, con una rata mensile di fr. 1'636.90.

                                         Nemmeno in questa sede il ricorrente prova quindi che le spese riprese dall’autorità fiscale fossero giustificate, limitandosi ad affermare, senza fornirne riscontro, che il passaggio all’attività indipendente a tempo pieno avrebbe comportato una maggiore necessità di spostarsi con il veicolo a motore per motivi professionali. A tal riguardo, si può altresì osservare come le spese d’automobile risultino più elevate nel 2014, anno in cui il contribuente esercitava la professione di avvocato indipendente al 50%, rispetto a quelle sostenute nel 2015, anno in cui, nel mese di luglio, ha cessato l’attività dipendente per dedicarsi interamente all’avvocatura, e persino rispetto a quelle registrate nel 2016.

                                         Tale circostanza consente di replicare anche all’argomentazione secondo cui la somma di fr. 10'000.riconosciuta dall’UT sarebbe riferibile a un’attività indipendente esercitata a tempo parziale e che, pertanto, per il 2015 dovrebbe essere aumentata a fr. 15'000.- e, dal 2016 in poi, a fr. 20'000.- annui. Non si vede, infatti, per quale ragione si dovrebbe riconoscere una deduzione maggiore per lo svolgimento di un’attività a tempo pieno, quando dagli stessi dati forniti dal contribuente non risulta che il passaggio da un’attività a tempo parziale a una a tempo pieno abbia comportato un incremento dei costi effettivi.

                                         8.3.

                                         In conclusione, il contribuente non ha saputo fornire alcuna spiegazione o prova a dimostrazione del carattere professionale delle spese da lui inserite in contabilità, con la conseguenza che le riprese operate dall’UT devono essere confermate.

                                         Si rileva inoltre che, dal periodo fiscale 2017, nel bilancio dell’attività indipendente del contribuente figura la voce Veicoli, verosimilmente riconducibile a uno scooter di sua proprietà, il cui ammortamento è inserito nel conto economico della società e che è stato ripreso dall’autorità fiscale senza alcuna contestazione.

                                         8.4.

                                         Il ricorrente sostiene quindi che o il fisco riconosce per tutti gli avvocati un importo di fr. 10'000.violando così “la Costituzione, la legge, nonché i dettami giurisprudenziali” oppure tale importo vale per lui solo, in violazione del principio della parità di trattamento.

                                         L’argomentazione del ricorrente non può essere condivisa.

                                         L’importo forfettario di fr. 10'000.- riconosciuto dall’Ufficio di tassazione non costituisce una misura uniforme applicata indistintamente a tutti gli avvocati, bensì una stima fondata sulle circostanze del caso concreto. In assenza di prove atte a dimostrare spese professionali effettive di entità superiore o una disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti in situazioni analoghe, non può essere ravvisata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.

                                   9.   Spese telefoniche

                                         9.1.

                                         Quanto alle Spese di telefonia, dalla contabilità del ricorrente emergono spese di fr. 5'482.35 nel 2014, di fr. 4'103.85 nel 2015, di fr. 3‘062.80 nel 2016, di fr.3'779.95 nel 2017 e di fr. 2'741.95 nel 2018.

                                         Le richieste dell’UT di produrre “per ogni periodo copia di una fattura natel e una di rete fissa riferite alla medesima mensilità, indicando inoltre quale telefono viene utilizzato anche a scopi privati (se nessun telefono inserito a conto economico è usato a scopo anche privato, vogliate suffragare l’esistenza di un abbonamento privato)”, sono rimaste inevase. L’autorità fiscale ha quindi ammesso una spesa annuale di fr. 2'400.- riprendendo l’eccedenza.

                                         9.2.

                                         Con il ricorso, RI 1 afferma di essere riuscito, con il cambio di ufficio del 1° gennaio 2015, a ridurre della metà le spese per telefono, telefax e internet, rispetto ai precedenti fr. 5'500.- annui. Per il 2015, egli indica inoltre di aver sostenuto costi supplementari di installazione e aggiornamento dell’impianto di circa fr. 1'000.-. A sostegno delle proprie allegazioni, il contribuente produce le schede contabili per i periodi fiscali dal 2014 al 2018 e le fatture, da gennaio a ottobre 2014, relative a una linea mobile Swisscom (n. __________) e a una linea fissa Swisscom (n. __________). Dalle schede contabili, oltre ai costi di installazione e aggiornamento dell’impianto di circa fr. 1'000.-, verosimilmente riconducibili alla voce “__________ – aggiornamento linee telefoniche Swisscom”, risultano anche altre voci di spesa, quali “__________ SA – costi telefonici”, prive di qualsiasi spiegazione. Dal 2016 non figurano più costi riferibili a una linea fissa, mentre dal 2017 compaiono spese riconducibili a due ulteriori linee mobili Sunrise (n. __________ e __________). Tali circostanze avrebbero quantomeno meritato un chiarimento da parte del contribuente.

                                         9.3.

                                         Ad ogni modo né le affermazioni del ricorrente né quanto presentato consente di dimostrare che la totalità delle spese esposte sia di carattere professionale. In particolare, non è stata fornita alcuna indicazione su quale abbonamento sia riconducibile anche a un eventuale utilizzo privato, né se il contribuente disponga di un’altra linea utilizzata esclusivamente a fini personali.

                                         In assenza di qualsivoglia chiarimento, si giustifica pertanto la conferma della ripresa delle spese eccedenti l’importo di fr. 2'400.-, operata dall’UT.

                                10.   Spese di viaggio e di rappresentanza e altri costi

                                         10.1.

                                         Quanto alle Spese di viaggio e di rappresentanza, l’autorità di tassazione ha riconosciuto un importo massimo di fr. 8'000.-, riprendendo pertanto fr. 750.per il 2016 e fr. 2'676.- per il 2018, in assenza di qualsiasi fattura prodotta dal contribuente.

                                         10.2.

                                         Per quanto concerne gli Altri costi d’esercizio, l’UT ha ammesso un esborso annuale di fr. 3'500.-, procedendo alla ripresa di fr. 4'796.- per il 2015 e di fr. 8'498.- per il 2016. Anche in questo caso, non era stato possibile verificare la natura delle spese, non avendo il contribuente presentato le schede contabili richieste.

                                         Neppure con il ricorso il contribuente ha prodotto alcun giustificativo idoneo a comprovare le spese iscritte in contabilità e il loro carattere professionale, limitandosi a censurare l’Ufficio di tassazione per essersi “inventato” i conteggi. Ora, l’onere della prova del carattere professionale delle spese dedotte incombe al contribuente, il quale non può pertanto limitarsi a contestare genericamente l’ammontare della ripresa senza fornire adeguati riscontri documentali.

                                         In assenza di tali elementi le riprese devono essere confermate.

                                11.   Perdite su titoli

                                         11.1.

                                         Quanto alla voce Spese titoli, l’autorità fiscale ha ripreso gli importi iscritti a contabilità, pari a fr. 2’436.- per il 2015, fr. 4’111.- per il 2016, fr. 1’112.- per il 2017 e fr. 7’003.- per il 2018.

                                         Il contribuente ha spiegato di disporre una linea di credito UBS, utilizzata per la gestione della propria attività professionale e che, al fine di ridurre i costi, avrebbe acquistato, con attivi aziendali, azioni di UBS Group AG beneficiando dei “prezzari favorevoli” applicati dalla banca ai propri azionisti.

                                         Secondo il contribuente, queste partecipazioni costituirebbero pertanto sostanza aziendale e la diminuzione del loro valore, dovuta all’andamento del mercato, imporrebbe di iscriverle a bilancio al valore corrente.

                                         Ora, sebbene il contribuente affermi che tale ripresa costituirebbe per lui un “mistero”, dalle motivazioni del ricorso emerge chiaramente che egli abbia ben compreso come si tratti della ripresa di una perdita su titoli da lui considerati commerciali e, quindi, deducibile a bilancio, mentre per l’UT si tratta di titoli appartenenti alla sostanza privata, per i quali la perdita non è deducibile.

Come illustrato nelle osservazioni dell’autorità fiscale, quest’ultima, rilevando dall’andamento degli attivi che la voce Costi straordinari includeva principalmente la perdita di valore dei titoli UBS, ha ripreso l’intera posta di costo.

                                         11.2.

                                         L’art. 26 cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli 26 cpv. 2 lett. b LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Inoltre, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1 LIFD, le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

                                         Mentre l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 27 LIFD, p. 638).

                                         Secondo la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13 febbraio 2017, in RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).

                                         11.3.

                                         Vi sono beni che, in considerazione delle loro caratteristiche o alla loro destinazione, costituiscono necessariamente o sostanza commerciale o sostanza privata; vi sono però anche beni come il denaro contante, i titoli o gli immobili, che possono costituire sia sostanza commerciale che sostanza privata (sentenza TF 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.3).

                                         Tra i beni alternativi rientrano anche, in particolare, le partecipazioni in una società di capitali o in una cooperativa, che per loro natura possono appartenere alla sostanza privata così come alla sostanza commerciale. Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, una partecipazione deve essere attribuita alla sostanza commerciale se è interamente o prevalentemente in “stretta correlazione” con l’attività lucrativa indipendente del detentore della partecipazione. In caso contrario, deve essere attribuita alla sostanza privata. Una correlazione sufficientemente stretta si presume in particolare se la partecipazione conferisce all’investitore un'influenza significativa o addirittura di controllo sulla società o sulla cooperativa, le cui attività corrispondono alla sua attività lucrativa indipendente o la completano in modo significativo, consentendogli di espandere la sua attività commerciale tradizionale. La stretta correlazione richiesta dalla giurisprudenza può verificarsi in determinati casi anche senza un’influenza significativa o di controllo. Il fattore decisivo è l'intenzione – espressa e realizzata nelle circostanze concrete – di utilizzare concretamente la partecipazione per migliorare il risultato operativo della propria impresa o le sue opportunità sul mercato (sentenza TF 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.4.3 e giurisprudenza citata).

                                         11.4.

                                         Ora, agli atti non risulta alcun elemento idoneo a giustificare l’attribuzione dei titoli UBS alla sostanza aziendale del contribuente. Non si riesce neppure a immaginare che l’acquisto di alcune azioni di una grande banca quotata in borsa possa essere finalizzato al miglioramento del risultato operativo dell’attività professionale del ricorrente. L’eventuale fruizione, in qualità di azionista di UBS, di condizioni favorevoli “in merito alla fissazione dei costi, dalle singole operazioni bancarie sino alle spese generali dei conti”, non basta certamente a giustificare una diversa conclusione.

                                         L’eventuale perdita derivante dal deprezzamento dei titoli UBS non può dunque essere considerata deducibile e la ripresa deve, di conseguenza, essere confermata.

                                12.   Interessi passivi e spese bancarie

                                         Per quanto concerne la voce contabile Interessi passivi e spese bancarie, non avendo RI 1 prodotto l’attestato bancario del conto aziendale richiesto, l’autorità di tassazione ha ripreso per ogni periodo fiscale l’importo eccedente i fr. 1'000.- e meglio fr. 2'421.- per il 2014, fr. 1'265.- per il 2015, fr. 1'983.- per il 2016, e fr. 239.- per il 2018.-.

                                         Con il proprio ricorso, il contribuente ha prodotto le schede contabili relative a tutti i periodi fiscali oggetto di contestazione e, unicamente per il 2014, gli estratti bancari intestati al suo studio legale, dai quali risultano addebiti di spese bancarie e interessi relativi a un conto corrente intrattenuto presso UBS, rubricato come “RUBR.LEGALE”.

                                         Sebbene gli estratti bancari coprano soltanto l’anno 2014, dai documenti prodotti può ritenersi il carattere professionale degli interessi passivi e delle spese bancarie, con la conseguenza che non si giustifica alcuna ripresa. Il fatto che la documentazione necessaria sia stata prodotta solo con il ricorso sarà tenuto in considerazione ai fini della ripartizione delle spese.

                                13.   Conclusione

                                         In conclusione, fatta eccezione per gli Interessi passivi e le spese bancarie, sebbene spettasse al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile le spese esposte a conto economico, egli non è stato in grado di fornire alcuna prova in merito alle spese da lui implicitamente dedotte e riprese dall’autorità fiscale. Ancor prima di provarle, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulle ragioni per cui tali spese sarebbero direttamente imputabili alla sua attività professionale indipendente.

                                         Il ricorso deve quindi essere ammesso limitatamente alla contestazione delle riprese relative alla voce contabile relativa agli Interessi passivi e spese bancarie.

                                  III.   Assunzione di prove

                                14.   Infine, per quanto attiene alla richiesta “alla Divisione delle contribuzioni [del]la statistica della metodologia di conteggio delle spese di auto per la categoria degli avvocati dal 2013 al 2018 e ala specifica delle riprese per uso privato di questa categoria professionale” e di una “perizia atta [a] determinare il valore delle autovetture del ricorrente nei vari anni” che sarebbe, a mente del ricorrente, la corretta base di calcolo per determinare la ripresa per uso privato del veicolo aziendale, secondo gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

                                         Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).

                                         Nel caso in esame, si può escludere che le prove richieste possano indurre questa Camera a modificare il proprio giudizio. Anzitutto, come già evidenziato, l’importo relativo ai costi d’auto professionali del contribuente non determina alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri avvocati ticinesi (supra consid. 7.1.2.). Inoltre, non si ravvisa alcuna rilevanza, ai fini della determinazione forfettaria della ripresa, derivante dalla mancata collaborazione del contribuente, dell’esperimento di una eventuale perizia sul valore dei veicoli del ricorrente nei periodi fiscali oggetto di contestazione.

                                15.   Alla luce di quanto precede il, ricorso è parzialmente accolto.

                                         Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

                                         Nello stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta, l’art. 144 cpv. 2 LIFD.

                                         Nel caso in esame, soltanto con il ricorso il contribuente ha prodotto la documentazione bancaria a comprova della voce contabile Interessi passivi e spese bancarie, che ha permesso il parziale accoglimento dell’impugnazione. In tali circostanze, tenuto altresì conto dell’esiguo valore di tale posta rispetto al totale delle riprese confermate, si giustifica di porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese e che non gli sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo impugnate sono riformate nel senso che il reddito da attività lucrativa indipendente è ridotto a fr. 67'484.- per il 2014, a fr. 94'880.- per il 2015, a fr. 158'175.- per il 2016 e a fr. 192'753.per il 2018.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 4’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 4’200.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

80.2024.178 — Ticino Camera di diritto tributario 25.11.2025 80.2024.178 — Swissrulings