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Ticino Camera di diritto tributario 21.12.2020 80.2020.4

December 21, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,965 words·~15 min·6

Summary

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, autorità fiscale entrata nel merito del reclamo, reformatio in peius in seguito a ricorso, ritiro del ricorso

Full text

Incarti n. 80.2020.4 80.2020.5

Lugano 21 dicembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

  RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 3 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 sono entrambi al beneficio della pensione. Durante il periodo fiscale qui contestato, il contribuente esercitava un’attività indipendente in qualità di consulente ed era amministratore unico, poi liquidatore, dello __________ SA con sede in Via __________ a __________ (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 13.1.2020).

                                  B.   Il 27 febbraio 2019, non avendo presentato la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2017, nonostante la diffida intimata il 18.12.18, i contribuenti erano tassati d’ufficio. In particolare, l’RS 1 (di seguito: RS 1) aveva stimato il reddito da attività indipendente principale del contribuente in fr. 60'000.‑ e aggiunto fr. 80'000.‑ quali “altri redditi”. Per la sola imposta cantonale sulla sostanza, l’RS 1 aveva valutato i veicoli a motore in fr. 10'000.‑, la sostanza immobiliare in fr. 84'000.‑ e l’attivo della ditta individuale in fr. 100'000.‑.

                                         Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 164'000.‑ (importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di fr. 15'091.10; la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 75'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 134'000.‑) e il dovuto d’imposta sulla sostanza era pari a zero franchi.

                                         Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 161'400.‑ (importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta si attestava a fr. 7'544.‑.

                                  C.   a.

                                         Contro la suddetta decisione, il 27 marzo 2019, i contribuenti presentavano reclamo, allegando la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (allestita il giorno precedente; v. data di stampa sulla DI 2017). Sostenevano di non possedere alcuna sostanza immobiliare nel Canton __________ in quanto l’immobile di __________ era stato acquistato a suo tempo dal reclamante a titolo fiduciario, “con capitale di terzi e per conto terzi”. Inoltre, il reddito da attività indipendente non superava i fr. 40'000.‑, così come accertato negli anni precedenti e di conseguenza “altri redditi indicati in Sfr. 80'000, sono assolutamente insussistenti”. Ribadivano che le entrate erano costituite dalle rendite AVS/AI e dal reddito dell’attività indipendente e che ammontavano a fr. 63'076.‑. A loro dire, le uscite si attestavano a fr. 62'526.35. Postulavano quindi che fosse tassata “la differenza residua” tra le entrate e le uscite. Non allegavano alcun rendiconto dell’attività professionale né alcuna attestazione bancaria relativa al conto presso __________, dichiarato nel Modulo 2. Certificavano l’avvenuto versamento delle rendite AVS/AI come pure il pagamento dei premi per l’assicurazione contro le malattie. Allegavano inoltre il contratto di locazione stipulato nel 2011 da cui si evinceva un canone di fr. 24'000.‑ all’anno e l’estratto conto relativo ai contributi personali del contribuente, allestito dall’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona.

                                         b.

                                         Il 21 agosto 2019, per Posta A Plus, l’autorità di tassazione chiedeva ai reclamanti di presentare della documentazione supplementare alfine di completare l’accertamento. In particolare, l’RS 1 richiedeva il contratto fiduciario relativo all’acquisto dell’immobile di __________ e la comprova dell’avvenuto pagamento; l’ammontare dei costi di demolizione sostenuti per lo stesso immobile; per gli anni 2017 e 2018, il calcolo dell’utile conseguito e l’estratto bancario relativo al conto postale citato nel Modulo 2.

                                         c.

                                         Rispondendo alla richiesta dell’autorità di tassazione, i contribuenti affermavano che il contratto fiduciario “redatto in unico esemplare è stato a suo tempo depositato presso il Tribunale __________ per la causa di accertamento di proprietà” e che i costi di demolizione ammontavano a fr. 82'516.90. “Per quanto concerne la documentazione dettagliata richiesta per il calcolo dell’utile netto degli anni 2017/2018, mi permetto far presente che come lavoratore indipendente non sono assoggettato a contabilità, comunque se lo ritiene necessario, mi chieda quali documenti devo produrre”. Avrebbero infine fatto pervenire al più presto all’autorità di tassazione gli estratti “dei conti __________”.

                                  D.   Il 4 dicembre 2019, l’autorità di tassazione dichiarava di respingere il reclamo, pur riducendo il reddito imponibile a fr. 150'900.‑ per l’IC e a fr. 154'800.‑ per l’IFD. A motivo adduceva che non erano soddisfatte le condizioni poste dagli art. 206 cpv. 3 LT risp. art. 132 cpv. 3 LIFD e che i reclamanti non avevano allegato nulla di quanto richiesto per poter evadere il reclamo, mancando così di riprendere “la collaborazione con l’autorità fiscale sancita dall’art. 200 LT, risp. art. 126 LIFD”. Nella sua decisione, l’autorità di tassazione modificava tuttavia i fattori relativi alle rendite AVS/AI dei coniugi sulla base di quanto prodotto con la DI 2017, accordava la deduzione degli oneri assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio e le spese di malattia e infortunio.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la determinazione della sostanza e del reddito imponibili. A loro dire, l’automobile vale solo fr. 5'000.‑ mentre l’immobile di __________ non è del contribuente bensì acquistato fiduciariamente per terzi e venduto ai pubblici incanti nell’agosto 2019. Per quanto concerne il reddito da attività lucrativa indipendente, i ricorrenti sostengono che quanto “indicato [sia] più che congruo”. La sostanza aziendale accertata d’ufficio in fr. 100'000.‑ sarebbe tuttavia “assurda”, poiché lo __________ SA di __________ è in liquidazione. I contribuenti sostengono che “il calcolo del reddito imponibile dopo reclamo non è di franchi 154.000 ma si riduce a franchi 74.000, mentre quello della sostanza calcolate le previste deduzioni è pari a zero”.

                                  F.   Il 15 gennaio 2020, l’RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto dei ricorrenti senza presentare le proprie osservazioni, ma ha comunicava che i ricorrenti mostravano degli scoperti d’imposta.

                                         Il 17 gennaio 2020, poiché in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, la Camera di diritto tributario ordinava ai contribuenti di versare un anticipo pari a fr. 4'000.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, assegnando un termine scadente il 10 febbraio 2020 con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso in caso di mancato o ritardato pagamento. Il versamento giungeva tempestivamente.

                                  G.   La Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020, attribuendo loro un termine per prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a loro svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, in quanto “non soddisfaceva le condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD. Infatti, i reclamanti, neppure dopo la richiesta di documentazione loro rivolta il 21 agosto 2019, avevano presentato una dichiarazione completa. In queste circostanze, l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dello stesso, come invece aveva fatto, modificando l’ammontare delle rendite AVS e ammettendo le deduzioni degli oneri assicurativi e delle spese per malattia e infortunio.

                                         Gli insorgenti, con scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Non avendo i contribuenti presentato la dichiarazione d’imposta 2017, l’autorità fiscale ha proceduto ad una tassazione d’ufficio. Con il loro reclamo, gli insorgenti hanno inoltrato una dichiarazione lacunosa, alla quale sono seguite richieste di documentazione da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene abbia dichiarato di respingere il reclamo, con la decisione impugnata l’autorità ha tuttavia modificato a favore dei contribuenti la tassazione per apprezzamento.

                                         1.2.

                                         Ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID), l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         1.3.

                                         Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente. (art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

                                         1.4.

                                         Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza TF n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n. 26 ad art. 130 LIFD).

                                         1.5.

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126 LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op. cit., p. 2249, n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                         1.6.

                                         Dalla tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad art. 130 LIFD).

                                         1.7.

                                         Come visto, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp. art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

                                         1.8.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, ci si trova confrontati ad una tassazione d’ufficio totale, poiché i ricorrenti, nonostante diffida, non hanno presentato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, non ottemperando così agli obblighi procedurali che incombono loro ex art. 198 ss LT risp. art. 124 ss LIFD. Solo con il reclamo hanno prodotto la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, stampata il giorno precedente l’invio (v. data di stampa DI 2017). Ritenendo che quanto presentato non fosse comunque sufficiente alfine di poter completare l’accertamento, l’Ufficio di tassazione ha inviato ai reclamanti un’articolata richiesta di documentazione necessaria a dimostrare quanto da loro sostenuto nello scritto di reclamo. Tuttavia, i ricorrenti non hanno prodotto alcuno dei mezzi di prova richiesti, mancando di comprovare quanto da loro asserito.

                                         2.2.

                                         Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo se la valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_1142/2018 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). La prova dell’inesattezza di tale apprezzamento ‑ che compete al contribuente ‑ deve essere completa: il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità di tassazione di riconoscere senza alcun dubbio ‑ in base alla motivazione e ai mezzi di prova apportati ‑ che la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

                                         2.3.

                                         Ora, già il semplice fatto che l’autorità di tassazione, ricevuto il reclamo dei contribuenti, si sia rivolta a questi ultimi con un’elaborata richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate dichiarate dai contribuenti non bastavano comunque a giustificare il loro fabbisogno finanziario. Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo ‑ senza entrare nel merito ‑ ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come già ricordato, un requisito (formale) di validità (v. supra, consid. 1.7), in casu non soddisfatto.

                                   3.   3.1.

                                         Come già ricordato in narrativa, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020, attribuendo loro un termine per prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a loro svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio di tassazione, in quanto “non soddisfaceva le condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.

                                         Gli insorgenti, con scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiara-to di ritirare il ricorso.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         L’art. 143 cpv. 1 LIFD prevede che la commissione cantonale di ricorso prenda la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

                                         Diversamente da quanto stabilito dall’art. 134 cpv. 2 LIFD per la procedura di reclamo, nell’ambito della procedura di ricorso la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta. Il Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159).

                                         3.2.2.

                                         Per l’imposta cantonale, anche per l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. L’art. 228 cpv. 3 seconda frase LT dispone tuttavia che il ricorrente abbia la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

                                         3.3.

                                         Vista la lettera del 14 dicembre 2020, si può dar seguito alla dichiarazione del nuovo rappresentante dei ricorrenti di ritirare il ricorso. Tutto ben considerato, la decisione impugnata non appare palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                         L’anticipo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura versato il 7 febbraio 2020, nella misura in cui eccede l’importo indicato (fr. 2'000.–), è restituito ai ricorrenti per il tramite del loro rappresentante.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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