Incarto n. 80.2020.37
Lugano 6 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 febbraio 2020 contro la decisione del 22 gennaio 2020 in materia di IC 2018.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2 domiciliati in __________, __________ (Zugo), sono proprietari di una villa al mappale n. __________ di __________ che funge da casa di vacanza, come pure di una residenza secondaria situata nel comune di __________ Nella dichiarazione fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili situati nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di manutenzione seguenti:
· __________: valore locativo fr. 36'000.–; reddito impianto fotovoltaico fr. 1'072.–; spese di manutenzione fr. 34'208.–; reddito netto fr. 2'864;
· __________: valore locativo fr. 100.–; spese di manutenzione fr. 4'077.–; reddito netto fr. – 3'977.
B. Con decisione dell’11 dicembre 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 35'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 119'100.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo così determinato il reddito immobiliare e le spese di manutenzione:
· __________: reddito immobiliare fr. 43’174.–; spese di manutenzione fr. 8’635.–; reddito netto fr. 34'539.–;
· __________: valore locativo fr. 4’920.–; spese di manutenzione fr. 984.–; reddito netto fr. 3'936.–.
C. Con reclamo del 12 dicembre 2019, i contribuenti hanno censurato il mancato riconoscimento di costi deducibili legati agli immobili di __________ e __________ e hanno chiesto di ridurre il valore locativo degli immobili da loro posseduti sul suolo ticinese a complessivi fr. 36'100.–.
Con scritto del 19 dicembre 2019, l’UT ha attribuito ai reclamanti un termine fino all’8 gennaio 2020 per produrre le “copie delle fatture di manutenzione chieste in deduzione all’immobile di __________”. Con raccomandata del 31 dicembre 2019 i reclamanti hanno inoltrato la documentazione richiesta.
D. Con decisione del 22 gennaio 2020 l’autorità fiscale ha respinto il reclamo dei contribuenti.
In primo luogo, per quanto attiene al valore locativo dell’immobile di __________, ha argomentato che lo stesso “è stato fissato in fr. 43'174.– dal 2009 e non sono stati apportati i motivi per cui esso dovrebbe essere rivisto verso il basso (modifica della struttura, affitto a terzi, inabilità parziale o totale,…), in mancanza di questi elementi esso viene confermato come nella decisione ordinaria”.
In secondo luogo, ha confermato la misura della deduzione delle spese di manutenzione con le seguenti argomentazioni:
per quanto riguarda le spese immobiliari osserviamo che si fa capo alla Circolare 7/2019 la quale specifica che sono deducibili le spese di manutenzione e gli investimenti atti al risparmio energetico e non le spese di miglioria e di gestione dell’immobile, quest’ultimi in quanto costituiscono spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Dall’elenco e dalle fatture fornite possono essere estrapolate un totale di fr. 5'069 di spese deducibili (…). Le altre fatture riguardano spese di gestione quale tasse di fognatura, abbonamento Swisscom, imposte comunali, tassa uso acqua potabile, servizi di revisione annue, … tutte spese non deducibili. Visto che la deduzione forfettaria del 20% risulta maggiore che l’effettiva viene confermata come da decisione ordinaria.
Infine, per quanto concerne il valore locativo dell’abitazione di __________, l’autorità fiscale ha rilevato che fattura della __________ GmbH “risultano unicamente spese non deducibili in quanto di controllo all’abitazione e di taglio e pulizia del giardino anch’esse non deducibili”, ragione per cui veniva “confermata la deduzione forfetaria del 20%”.
E. Con tempestivo ricorso del 21 febbraio 2020, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, impugnano la decisione di tassazione dopo reclamo IC per il periodo fiscale 2018.
In primo luogo, i ricorrenti chiedono la rettifica del valore locativo delle loro abitazioni situate nel Cantone Ticino conformemente agli importi stabiliti nella decisione di tassazione dopo reclamo del 12 luglio 2017, relativa al periodo fiscale 2013. Quest’ultima prevedeva infatti un valore locativo per l’immobile di __________ di fr. 36'000.- e per il rustico di __________ di fr. 2'400.–.
In secondo luogo, lamentano il mancato riconoscimento dei costi che l’autorità fiscale ha considerato spese di gestione non deducibili. Ciò vale anzitutto per i premi assicurativi, cui si riferisce la fattura della Allianz Suisse __________ per fr. 8'537.30, deducibili secondo il punto 3 della Circolare N. 7/2019 di novembre 2018 della Divisione delle contribuzioni.
Censurano quindi la mancata deduzione del premio di fr. 418.60 per l’assicurazione dell’impianto fotovoltaico della casa di __________ e delle spese per la corrente elettrica, nella misura di fr. 4'708.95 per il funzionamento dell’impianto fotovoltaico e di fr. 465.50 per la rete telematica che alimenta il sistema di sicurezza.
Altre deduzioni che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto ammettere sono quelle per la manutenzione dei giardini di Brissago (fr. 8'894.–) e di __________ (fr. 3'123.–), quelle per l’acquisto di materiale destinato alla manutenzione della proprietà di __________ (fr. 519.80) e quelle per l’acquisto di un robot destinato alla manutenzione corrente della piscina dell’abitazione di __________ (fr. 1'843.25).
Le spese di manutenzione ammontano di conseguenza a fr. 2'800.50 per l’immobile di __________ e a fr. 23'639.65 (di cui fr. 5'069.– già riconosciuti nella decisione impugnata) per la villa di __________.
F. Nelle sue osservazioni dell’11 marzo 2020, propone di accogliere il ricorso limitatamente al valore locativo della casa di Mergoscia ed ai premi assicurativi per fr. 3'441.05 per la casa e di fr. 418.60 per l’impianto fotovoltaico. Per il resto ne propone la reiezione.
In relazione al valore locativo della villa di __________, rileva quanto segue:
Nel ricorso viene sottolineato il fatto che con la decisione su reclamo presentato contro la tassazione del 2013 l'ufficio di tassazione di Locarno aveva ridotto il valore locativo della casa secondaria di __________ a fr. 36'000.
Al riguardo si osserva che comunque per le tassazioni degli anni successivi il valore locativo era stato riconfermato in fr. 43174.
Cosi per la tassazione del 2014 (emessa il 15.02.2017), del 2015 (emessa il 24.01.2018), del 2016 (emessa il 24.01.2018) e quella del 2017 (emessa il 28.12.2018). Il fatto che contro quelle decisioni non sia stato presentato un reclamo induce a ritenere che tutto sommato la valutazione fatta dall'ufficio di tassazione fosse a quel momento ritenuta adeguata.
Non va però sottaciuto il fatto che a causa di importi lavori di manutenzione effettuati nella casa per gli anni 2015/2016 non vi fosse una imposta sul reddito da pagare e che nel 2017 essa ammontava a soli fr. 63.55. Per tanto per gli anni 2015/2016, almeno per quanto attiene alle imposte cantonali del Canton Ticino e comunali non vi era un interesse a presentare un reclamo. Per il 2017 si può ipotizzare che l'ammontare dovuto ha probabilmente fatto desistere il contribuente dal presentare un reclamo.
L'ufficio di tassazione ritiene che il valore locativo imposto corrisponda ad una valutazione prudenziale del suo valore di mercato e ciò per i motivi seguenti.
Il signor __________ è proprietario della particella __________ RFD di __________: una particella di 764 mq dove era stato edificato un edificio abitativo da 2 appartamenti ed una piscina interna, la cui superficie abitabile complessiva risulta essere è di 365 mq. (cfr. allegato 1 — dettaglio dell'accertamento delle stime effettuato nel 2016).
Il fondo è situato in località "__________" sulla collina di __________, all'altezza di circa 320 m.s.l. e gode di una vista panoramica sul lago __________ su tutto il locarnese. La zona gode di una certa attrattiva turistica tant'è che da una ricerca su Google si constata in zona la presenza di vari appartamenti o case offerte quali case di vacanza. (cfr. allegato 2 - Misurazione ufficiale e allegato 3 - Stampa della regione da google maps).
Da una verifica fatta tramite il portale Via Michelin risulta che dal centro di __________ la proprietà é raggiungibile in circa 5 minuti grazie ad una strada carrozzabile per circa 2.3 km.
La ricerca di confronti con la locazione di case o appartamenti nelle immediate vicinanze (zona __________ e __________) non ha dato risultati confortanti poiché buona parte gli immobili sono destinati ad uso proprio quale residenza primaria o secondaria ed altri sono affittati temporaneamente da agenzie turistiche.
L'unico dato individuato riguarda la locazione di una PPP cosi descritta: locale sauna, soggiorno, cucina + servizi al piano cantina per un canone mensile di fr. 1’200.– (cfr. allegato 4).
Vista la situazione e al fine di ottenere dei confronti oggettivi si é quindi allargato il perimetro di ricerca a tutto il territorio di __________.
Dalla ricerca fatta tramite il portale comparis si può constatare che i prezzi annuali per la locazione di case o di appartamenti a Brissago al metro quadro variano da 118.00 a 336 franchi al mq. (Cfr. allegato. 5)
Il valore locativo della villa corrisponde a poco meno di un canone di soli fr. 120 al metro quadro.
Sulla base di queste indicazioni e nell'ipotesi che lo standard della casa sia medio/alto (la casa é costata 3'000'000 e nel 2013 é stata attrezzata di un impianto fotovoltaico, il valore assicurato dell'edificio é di fr. 2'787'700) l’ufficio di tassazione ritiene quindi che il valore di mercato calcolato sulla sola superficie della casa di mq 365 corrisponda ad una valutazione estremamente prudenziale e anche anzi andrebbe rivisto ad almeno 5.000 franchi al mese, corrispondente ad un canone di fr. 164 al mq.
Per quanto attiene alla casa di __________, propone le considerazioni seguenti:
In relazione al valore locativo della casa di __________ risulta che tutte le case poste nella zona sono utilizzate come residenze secondarie. Vista la difficoltà oggettiva di trovare oggetti in zona che sono affittati a terzi si ritiene che l’unico confronto attendibile sia quello di paragonare il valore locativo dichiarato dai contribuenti per il loro rustico con quelli vicini. Il risultato di questo paragone è il seguente:
Mq abitabili
Valore locativo
45
4’000
35
2’417
78
4’680
71
6’179
62
3’950
28
2’012
Tot. 319
Tot. 23’238
Al mq
72.84
La somma evidenzia quindi una pigione teorica di fr. 72.84 al mq. Considerando che la casa dei signori RI 1 ha una superficie abitabile di 57 mq ne deriva che il valore locativo dovrebbe essere di almeno fr. 4'300.- e pertanto si propone l’accoglimento parziale del ricorso con la riduzione del valore locativo da fr. 4'920.– a fr. 4'300.–. Con il ricorso non vengono presentati documenti o prove di fatto che la casa dei coniugi RI 1 sia in uno stato di abbandono o priva di qualsiasi minimo comfort che ne giustificherebbe una valutazione inferiore a quella data alle proprietà vicine.
Per quanto attiene alle spese per il consumo di energia elettrica, osserva quanto segue:
L’UT osserva che al momento della consegna della dichiarazione d’imposta per la villa di __________ i contribuenti avevano dichiarato un reddito di fr. 1'072 con l’indicazione “Photovoltaik”. Sia dalla documentazione allegata al ricorso che dagli allegati alla dichiarazione delle imposte non è possibile capire come sia stato determinato l’importo. Considerando che il rendimento delle installazioni fotovoltaiche è da considerare reddito immobiliare imponibile occorrerà richiedere i dettagli dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e determinare l’ammontare del reddito imponibile al netto del consumo proprio di Kwh/a. Inoltre l’UT osserva che le informazioni contenute nel ricorso riguardanti il fatto che una parte del consumo di energia elettrica sarebbe destinata al funzionamento di detto impianto non sono condivise. Infatti a prescindere dall’elevato consumo di Kwh/a (nel periodo pari a 26'754 Kwh/a) l’energia fornita da SES è quella destinata al consumo proprio nei momenti in cui l’impianto non è in grado di tramutare l’energia solare in energia elettrica e non per il funzionamento dell’impianto stesso.
Le rimanenti spese (allacciamento dell’impianto di sicurezza alla rete telematica, sistemazione esterna, acquisti di piccolo materiale, acquisto del robot da piscina), l’Ufficio ritiene infine trattarsi di costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, come tali non deducibili.
Diritto
A. Reddito della sostanza immobiliare
1. 1.1.
Secondo l’articolo 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015 dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
1.2.
Per quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018, esso corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
1.3.
In una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
1.4.
Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.
La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
2. 2.1.
Per quanto concerne il mapp. n. __________ RFD di __________, il suo valore locativo è stato determinato proprio conformemente alla prassi illegale appena ricordata, che l’autorità resistente si ostina ad applicare.
Il valore di reddito dell’edificio principale (subalterno AB), secondo la scheda di calcolo della stima ufficiale (superficie abitabile mq 365), ammonta infatti a fr. 33'580.–. Quest’ultimo importo è stato considerato pari al 70% del valore di mercato. L’Ufficio di tassazione ha quindi diviso tale importo per 70 ed ha poi moltiplicato il risultato per 100. L’importo così determinato (fr. 43’174.–) corrisponderebbe in tal modo al valore di mercato, senza la riduzione riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie, secondo l’art. 20 cpv. 3 LT.
2.2.
La circostanza, addotta dall’Ufficio di tassazione, che tale importo non sia stato messo in discussione dai ricorrenti in precedenti periodi fiscali non impedisce certamente di farlo nell’ambito della presente tassazione. A tale proposito basti pensare che, secondo il Tribunale federale, neppure il principio della buona fede vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (p. es. sentenza del TF n. 2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12 dicembre 2010, consid. 11.8). Meno che mai sarà l’autorità a poter invocare la propria buona fede nei confronti di un contribuente che in periodi fiscali precedenti aveva accettato una certa valutazione del suo reddito.
Del resto, è la stessa autorità fiscale a riconoscere, nelle osservazioni al ricorso, che nei periodi fiscali 2015 e 2016 il debito d’imposta dei contribuenti era pari a zero e nel 2017 ammontava a soli fr. 63.55. Non è pertanto sorprendente il fatto che non abbiano impugnato le relative decisioni di tassazione. Nei primi due periodi fiscali, addirittura, un loro eventuale reclamo sarebbe stato irricevibile, per mancanza di un interesse attuale a contestare l’imposta.
2.3.
Solo nelle osservazioni al ricorso l’Ufficio di tassazione tenta di difendere l’importo del valore locativo, calcolato con la prassi illegale, proponendo dei confronti con altri immobili nello stesso Comune. La stessa autorità riconosce tuttavia che “la ricerca di confronti con la locazione di case o appartamenti nelle immediate vicinanze (zona __________ e __________) non ha dato risultati confortanti poiché buona parte gli immobili sono destinati ad uso proprio quale residenza primaria o secondaria ed altri sono affittati temporaneamente da agenzie turistiche”. L’unico dato individuato sarebbe consistito in un appartamento composto da “locale sauna, soggiorno, cucina + servizi al piano cantina per un canone mensile di fr. 1200”. La ricerca di termini di confronto sarebbe di conseguenza stata estesa “a tutto il territorio di __________”, con la conclusione che “i prezzi annuali per la locazione di case o di appartamenti a __________ al metro quadro variano da 118.00 a 336 franchi al mq”.
È chiaro che gli sforzi profusi dall’autorità fiscale per cercare di sostenere il valore locativo stabilito nelle sue decisioni non raggiungono lo scopo. Le pigioni richieste negli annunci prodotti con le osservazioni si riferiscono a oggetti disparati per ubicazione, tipologia di immobile e standard dello stesso. I risultati del resto non servono a consolidare la decisione dell’Ufficio di tassazione, visto che si muovono una forchetta estremamente ampia (da 118 a 336 franchi al mq). Lo stesso Ufficio di tassazione “sulla base di queste indicazioni e nell'ipotesi che lo standard della casa sia medio/alto (la casa è costata 3'000'000 e nel 2013 è stata attrezzata di un impianto fotovoltaico, il valore assicurato dell’edificio è di fr. 2'787'700)”, giunge alla conclusione che “il valore di mercato calcolato sulla sola superficie della casa di mq 365 corrisponda ad una valutazione estremamente prudenziale e anche anzi andrebbe rivisto ad almeno 5’000 franchi al mese, corrispondente ad un canone di fr. 164 al mq”.
2.4.
Gli atti devono conseguentemente essere rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché proceda a un calcolo del valore locativo, rispettoso dei principi legali. A tal fine, dovrà sottoporre la proprietà immobiliare ad una stima peritale.
Anche la giurisprudenza afferma che ville e case signorili richiedono un trattamento particolare.
Già in una sentenza del 1956 (ASA 25 p. 308), su ricorso di un contribuente ticinese, il Tribunale federale aveva avuto modo di affermare che ville e case signorili presentano la particolarità di essere costruite “con larghezza di mezzi, con gusti tutt’affatto personali e con particolari attrezzature ed installazioni interne ed esterne”, sicché “non sono fatte per essere locate e non esiste per loro un prezzo corrente sul mercato”. La Corte aggiungeva che:
Il proprietario che, per necessità, è obbligato di locarle lo fa in generale ad un canone insolito, molto basso, che non può fornire una base oggettiva per l’imposizione. Il giusto prezzo, che nei casi normali si determina nel libero gioco fra domanda ed offerta, nel caso del tutto particolare di queste case deve essere forzatamente calcolato in via di presunzione tenendo conto, da una parte, del costo o del valore venale e soprattutto del valore che rappresenta per il proprietario l’abitazione, con la sua area, i giardini, le installazioni ed il confort in genere, e, dall’altra parte, della pigione massima che potrebbe presumibilmente essere offerta, da un terzo, in condizioni economiche e sociali analoghe, desideroso d’affittare una siffatta proprietà.
In una sentenza del 7 aprile 2010 (n. 80.2009.41/42), la Camera di diritto tributario ha rilevato che, nel caso di abitazioni di lusso, bisogna anche tener conto del fatto che la domanda è inferiore rispetto alle abitazioni di standard inferiore. Allora, il valore locativo di una casa di lusso può sì essere commisurato a ciò che il proprietario potrebbe esigere quale canone di locazione secondo i parametri locali, ma solo nella misura in cui tali redditi sarebbero conseguibili di fatto sul mercato. Neppure si può prendere in considerazione la somma necessaria a garantire un rendimento appropriato dell'insieme del capitale investito, proprio perché una parte dell’investimento dovrebbe essere abbandonata, in caso di locazione, non essendo l’inquilino interessato a quelle installazioni straordinarie che soddisfano solo esigenze strettamente personali del proprietario (sentenza citata, consid. 2.3, con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 27 giugno 1996, in RF 51/1996 p. 395 = StE 1996 B 25.3 n. 17; come pure a Gurtner/Locher, Theoretische Aspekte der Eigenmietwertbesteuerung, in ASA 69, p. 606).
Nella medesima pronuncia, questa Corte ha anche ricordato che, nella circolare n. 15 (per quanto noto, non più in vigore), la stessa Divisione delle contribuzioni prevedeva un’eccezione per le ville e case signorili. Per simili immobili, il valore locativo deve infatti essere definito in modo più preciso ed individualizzato di quanto non consentano di fare i diversi metodi schematici previsti per le case unifamiliari e per i condomini. Occorre pertanto procedere ad una valutazione caso per caso tenendo conto delle particolarità della costruzione e delle sue istallazioni (Circolare cit., par. 2.2., p. 2).
Un edificio come quello dei ricorrenti, situato in collina, in posizione panoramica, con una superficie abitabile di 365 mq suddivisa fra due appartamenti e con una piscina interna, rientra senza dubbio nella nozione di villa o casa signorile. Spetterà pertanto all’autorità di tassazione determinarne il valore locativo, tenendo conto delle peculiarità dell’oggetto.
3. In relazione all’abitazione di __________, gli insorgenti chiedono che il valore locativo sia ridotto da fr. 4’920.– a fr. 2'400.–.
Non è noto come sia stato determinato tale valore locativo.
Nelle osservazioni al ricorso dell’11 marzo 2020, l’autorità fiscale propone di ridurlo a fr. 4'300.–, tenendo conto degli importi risultanti dal confronto con il valore locativo attribuito a rustici “vicini”.
Anche in questo caso, dunque, l’autorità fiscale non è in grado di giustificare il criterio in base al quale ha determinato il reddito dell’immobile in questione.
Si giustifica il rinvio degli atti per una nuova decisione, anche per questo secondo oggetto.
B. Spese di manutenzione degli immobili
4.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come risulta dalla Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011).
4.2.
Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);
· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
4.3.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020).
Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
4.4.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
· al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
5. 5.1.
Nella decisione impugnata, l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, per entrambi gli immobili, in considerazione del fatto che il suo ammontare eccedeva i costi effettivi, che avrebbero potuto essere considerati spese di manutenzione deducibili.
Per quanto concerne, in particolar modo, la casa di __________, l’autorità fiscale ha escluso la deduzione di tutte le spese per l’energia elettrica, per l’abbonamento e l’uso del telefono, le tasse per l’acqua, la fognatura e i rifiuti, mentre ha ammesso quelle per l’acquisto di piccolo materiale di riparazione (__________, __________), per l’acquisto di una centralina per le tende da sole (__________), per la riparazione della pompa della piscina (__________), per il “controllo periodico del dispositivo di sgancio per l’impianto di produttori indipendenti connessi alla rete SES (SES), per la posa di un magnetotermico (__________ SA), per lavori di pittura (__________) e soprattutto quelle per la fornitura e posa di un vetro isolante di sicurezza (vetreria __________). Siccome l’ammontare delle stesse (fr. 5'069.–) era inferiore al 20% del valore locativo (fr. 8'635.–), è stato ammesso in deduzione quest’ultimo.
Nel loro ricorso, i contribuenti postulano la deduzione delle ulteriori spese per l’assicurazione dello stabile e dell’impianto fotovoltaico, delle spese di fornitura dell’energia elettrica, nella misura in cui “è destinata al funzionamento del suddetto impianto” e “all’alimentazione elettrica del sistema d’allarme”, delle spese per il giardino e quelle per l’acquisto di un “robot con i relativi accessori destinato alla manutenzione corrente della piscina a __________”. Le spese di manutenzione totali per quest’ultimo immobile ammonterebbero in tal modo a fr. 23'639.65.
Per la casa di __________, è stata prodotta un’unica fattura di fr. 3'123.– della __________ GmbH di __________, che tuttavia l’autorità di tassazione ha ritenuto non concernere spese di manutenzione.
5.2.
5.2.1.
In primo luogo, è litigiosa la deduzione dei premi assicurativi.
I ricorrenti hanno prodotto, per la prima volta, con il ricorso una polizza della __________, che concerne diversi immobili di loro proprietà.
5.2.2.
La Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni ammette la deduzione dei premi d’assicurazione:
· contro gli incendi;
· contro i danni dell’acqua;
· contro le rotture vetri;
· contro la grandine;
· di responsabilità civile per immobili.
Non sono invece deducibili i premi d’assicurazione per l'economia domestica, per il mobilio e i premi di assicurazione responsabilità civile privata (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.111 del 21.6.2016 consid. 3.3).
5.2.3.
La polizza assicurativa concerne, come anticipato, diversi immobili dei ricorrenti. Inoltre, comprende delle coperture assicurative che non rientrano fra i premi deducibili. È il caso delle assicurazioni per la mobilia domestica (“Hausrat”), per la responsabilità civile privata (“Privathaftpflicht”) e per oggetti di valore (“Wertsachen und spezielle Objekte”).
Restano deducibili quali spese immobiliari i premi delle assicurazioni per l’edificio (“Gebäude”) e precisamente contro gli incendi (“Feuer”), contro l’acqua (“Wasser”) e per la responsabilità civile (“Haftpflicht”). Sennonché, il premio per l’assicurazione per i danni dell’acqua è calcolato considerando il valore assicurato di tre immobili, cioè, oltre a quelli di __________ e di __________, anche della casa d’abitazione primaria di __________.
Di conseguenza, può essere ammesso in deduzione il premio per l’assicurazione contro gli incendi, per le due case ticinesi, che ammonta a fr. 2'340.–, compreso anche il premio dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (“Elementarschadenversicherung”). Per quanto concerne l’assicurazione contro i danni dell’acqua, la maggior parte del valore assicurato (oltre 4 milioni su un totale di fr. 7'030'000.–) concerne la casa di __________. Il premio di fr. 1'855.– deve pertanto essere suddiviso fra gli immobili assicurati. Può anche essere aggiunto il premio dell’assicurazione RC per l’edificio di fr. 58.60.
5.2.4.
Anche su questo punto, gli atti devono pertanto essere rinviati all’autorità di tassazione. Spetterà ai ricorrenti comprovare la quota parte del premio dell’assicurazione contro i danni dell’acqua, che si riferisce agli immobili ticinesi. Se non lo facesse, potrebbe entrare in considerazione una suddivisione del premio in funzione del valore assicurato degli immobili.
Un discorso particolare merita il premio per l’assicurazione per gli impianti esterni e l’ambiente circostante (“Aussenanlagen und Umgebung”), che ammonta a fr. 907.20 e che concerne a sua volta tutti e tre gli immobili. Lo stesso sarà deducibile, nella misura in cui concerne gli immobili ticinesi, se il valore locativo sarà calcolato tenendo conto anche del giardino.
5.3.
5.3.1.
È poi litigiosa la deduzione del premio di fr. 418.60, che concerne l’assicurazione dell’impianto fotovoltaico.
5.3.2.
I ricorrenti hanno dichiarato, fra i redditi dell’immobile di __________, un importo di fr. 1'072.– proveniente dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
A questo riguardo, va ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato la legittimità della prassi, in vigore nei cantoni e sostenuta fra l’altro anche dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) (cfr. CSI, Analyse du 15 février 2011 sur la qualification juridique fiscale des investissements dans les technologies respectueuses de l'environnement telles les installations photovoltaïques [actualisé pour la dernière fois le 3 février 2016]), secondo cui la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica e i proventi della commercializzazione diretta di corrente prodotta costituiscono un reddito della sostanza immobiliare. Secondo l’Alta Corte, infatti, gli articoli 7 cpv. 1 LAID e 21 cpv. 1 lett. a LIFD non costituiscono una base legale sufficiente per imporre la rimunerazione per l’immissione in rete quale reddito della sostanza (sentenza TF n. 2C_510/2017 del 16.9.2019 consid. 7.2). Il contribuente non percepisce infatti una controprestazione per aver messo a disposizione elementi patrimoniali di cui è proprietario, in quanto non cede in locazione alla centrale elettrica l’impianto fotovoltaico (sentenza citata, consid. 7.2.1). Se il contribuente non produce energia elettrica a titolo commerciale, la sola base legale sulla quale può fondarsi l’imposizione del reddito è la clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD (sentenza citata, consid. 7.2.2; v. anche Stadlin, Photovoltaikanlagen auf fremden Gebäuden: Sachenrechtliche Klärungen und ausgewählte steuerrechtliche Themen, in BJM 2020 p. 217, in particolare p. 227 s.).
5.3.3.
Se i proventi ottenuti dai ricorrenti, per l’immissione in rete di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non costituiscono reddito della sostanza immobiliare, si tratta di redditi che non sono imponibili nel luogo di situazione dell’immobile. Nei rapporti intercantonali, dovrebbero infatti essere attribuiti al Cantone di domicilio (cfr. anche Solothurner Steuerbuch, versione del 4.6.2020, § 27 Nr. 4, n. 5.1, p. 9). In queste circostanze, non si vede perché il Cantone di situazione dell’immobile dovrebbe assumersi le relative spese, in particolare i premi per l’assicurazione dell’impianto.
Indipendentemente dal fatto che gli insorgenti non hanno mai prodotto un conteggio relativo ai redditi percepiti dalla vendita di energia elettrica, la deduzione dei premi per l’assicurazione dell’impianto non è dunque di competenza del Canton Ticino.
5.4.
5.4.1.
I ricorrenti chiedono poi la deduzione dell’importo di fr. 4'708.95 per consumo di energia elettrica, in quanto sarebbe necessaria al funzionamento dell’impianto fotovoltaico e “all’alimentazione elettrica del sistema d’allarme”.
5.4.2.
Non rientrano fra le spese deducibili dal reddito imponibile, in particolare, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e le spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 34 lett. a e d LIFD; art. 33 lett. a e d LT). Le spese per il mantenimento privato del contribuente rappresentano spese di consumo o di utilizzazione del reddito e vi rientrano le spese accessorie alla pigione, quali le spese per l’acqua, per il riscaldamento e per l’energia elettrica (cfr. art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza dell’AFC del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [RS 642.116.2]; Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni, n. 3.3; inoltre sentenza TF 2C_453/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 3.2).
5.4.3.
Le spese per il consumo di energia elettrica rientrano pertanto fra le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e non sono deducibili dal valore locativo dell’abitazione propria. Non mette conto pertanto confrontarsi con la questione se una parte degli stessi serva effettivamente all’alimentazione dell’impianto fotovoltaico.
In ogni caso, l’onere di provare che una parte delle spese pagate all’azienda elettrica siano servite al funzionamento di tale impianto sarebbe a carico dei contribuenti, trattandosi di un elemento che riduce l’onere fiscale (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1). È peraltro del tutto inverosimile che l’esercizio di un impianto che produce energia elettrica necessiti di un importante apporto di elettricità fornita dall’azienda elettrica.
5.4.4.
La medesima conclusione si impone per l’alimentazione dell’impianto d’allarme. Gli stessi costi per l’abbonamento di servizio e revisione del sistema d’allarme sono considerati spese di gestione, come tali non deducibili in caso di imposizione del valore locativo (cfr. Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni, distinta allegata).
L’assimilazione dei costi per il funzionamento dell’impianto d’allarme ai premi d’assicurazione dell’edificio, proposta nel ricorso, è del tutto insostenibile. Come già ricordato, non sono deducibili i premi pagati per l’assicurazione dei beni che si trovano nell’edificio, ma unicamente quelli che si riferiscono all’assicurazione dell’edificio.
5.4.5.
Per quanto concerne la spesa di fr. 465.50, che secondo i ricorrenti concernerebbe l’allacciamento del sistema d’allarme alla rete telematica, valgono le considerazioni appena proposte.
Va comunque sottolineato che i giustificativi prodotti sono delle comuni fatture relative ad un abbonamento Swisscom per la rete fissa (“Rechnung Festnetz”). È indiscusso che le spese telefoniche rientrino fra le spese per il mantenimento del contribuente, come tali non deducibili dal reddito.
5.5.
5.5.1.
Al punto 9.4 del ricorso, gli istanti lamentano una mancata deduzione di fr. 8'894.– per spese concernenti la parte esterna della villa di __________ e rispettivamente di fr. 3'123.– relative all’immobile di __________.
Argomentando che nella determinazione dei valori locativi sono stati considerati esclusivamente i metri quadrati abitabili dei due edifici, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni, sostiene che le deduzioni richieste dovrebbero perciò essere negate.
5.5.2.
L’art. 24 LT prevede che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a. Le deduzioni dai proventi della sostanza (art. 31 LT) rientrano fra le spese di acquisizione del reddito. Si tratta infatti di costi, direttamente occasionati dal “conseguimento” del reddito immobiliare, che hanno la caratteristica di diminuire la capacità contributiva (“wirtschaftliche Leistungsfähigkeit”) dei contribuenti. Nel rispetto dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 127 Cost.) e di uguaglianza (art. 8 Cost.), la deduzione delle spese di manutenzione non è pertanto limitata dall’importo del reddito cui si riferiscono (DTF 133 II 287). Unica condizione per la loro deduzione è l’esistenza di un bene patrimoniale suscettibile di produrre un reddito immobiliare, poiché per un principio generale del diritto dell’imposta sul reddito si possono dedurre solo da redditi imponibili i costi affrontati per il loro “conseguimento” (sentenza del Tribunale federale n. 2A.683/2004 del 15 luglio 2005 consid. 2.3 e dottrina citata).
5.5.3.
Per quanto concerne in particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
· le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
· le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
· infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.
Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale federale, sottolineando come i costi per la manutenzione del giardino rientrino fra i costi per il mantenimento personale e non siano pertanto costi per il conseguimento del reddito, nella misura in cui non servono alla manutenzione di un immobile bensì ad abbellire il giardino e quindi a soddisfare esigenze personali del contribuente (sentenza n. 2C_279/2015 del 30.10.2015 consid. 3 4.2).
5.5.4.
Nel caso in esame, la deduzione di ogni spesa legata al giardino dei contribuenti potrà essere esclusa per principio solo se il valore locativo, che sarà determinato dall’autorità fiscale nella nuova decisione, non terrà conto del valore delle parti esterne agli edifici.
Indipendentemente da tale aspetto, le fatture prodotte dai ricorrenti non permettono di rilevare la presenza, fra i costi documentati, di spese di manutenzione in senso stretto.
Per quanto concerne la villa di __________, le tre fatture della ditta __________ giardiniere-paesaggista non contengono alcun dettaglio, ma si limitano a fare riferimento ad un contratto per la “manutenzione giardino casa __________”. Oltre a fatturare due “acconti” di fr. 2'500.– e uno di fr. 2'550.–, il giardiniere ha messo a carico dei proprietari spese per terriccio, semenza, concime, stallatico e per la discarica. Come si vede, non c’è alcun riferimento al taglio di piante o alla riparazione di sentieri, recinzioni o muri. Dovendo gli atti essere rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, anche su questo aspetto i ricorrenti potranno ancora documentare di aver sostenuto spese di manutenzione in senso stretto, producendo in particolare il contratto di manutenzione concluso con il giardiniere.
Per quanto concerne invece la casa di __________, la fattura della __________ GmbH per fr. 3'123.– può fin da subito essere considerata riferita a spese di gestione non deducibili. Le prestazioni fatturate consistono infatti in lavori di controllo della casa e del terreno, in lavori di pulizia e nel taglio dell’erba. In tutti i casi si tratta manifestamente di spese per il mantenimento dei contribuenti, come tali non deducibili.
5.6.
Gli insorgenti chiedono poi la deduzione di un ulteriore importo di fr. 519.80 per l’acquisto di “materiale destinato alla manutenzione della proprietà di __________ presso i centri commerciali Coop e Aldi”.
Come giustamente sottolineato dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, “la destinazione [del materiale] non è determinabile”.
Come già ricordato, l’onere della prova quale è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno in alcun modo provato che le spese in questione siano effettivamente legate alla manutenzione degli immobili di loro proprietà nel Canton Ticino. Perlopiù dagli scontrini di cassa non si evince neppure l’oggetto cui si riferiscono.
5.7.
Se dovesse entrare in considerazione la deduzione delle spese effettive, come domandato dai ricorrenti, questi ultimi dovrebbero anche giustificare la natura di spese di manutenzione dei costi che l’Ufficio di tassazione aveva così qualificato, nella decisione impugnata. È vero che poi non erano state dedotte, in quanto la somma delle stesse non raggiungeva l’ammontare della deduzione forfetaria. L’autorità fiscale aveva tuttavia considerato spese di manutenzione, per esempio, quelle per l’acquisto di una centralina per le tende da sole (fr. 187.40) e per la fornitura e posa di un vetro isolante di sicurezza (fr. 3'342.60). Si tratta tuttavia di costi deducibili unicamente nella misura in cui i contribuenti provano che gli oggetti acquistati sono stati sostituiti e non acquistati per la prima volta. Altrimenti, costituirebbero le spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa (articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT).
5.8.
Infine, in merito alle spese per “l’acquisto di un robot con i relativi accessori destinato alla manutenzione corrente della piscina a __________”, gli stessi insorgenti riconoscono che non si tratta di una vera e propria spesa di manutenzione, visto che affermano che permette loro “di evitare tutta una serie di spese di manutenzione, attinenti alle componenti della piscina”. L’apparecchio in discussione serve indiscutibilmente alla pulizia della piscina e la spesa sostenuta per il suo acquisto rientra pertanto fra le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT.
5.9.
Riassumendo, sono ammesse le seguenti deduzioni:
· il premio per l’assicurazione contro gli incendi, comprensivo del premio per l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (“Elementarschadenversicherung”) per fr. 2'340.–;
· il premio dell’assicurazione RC per l’edificio di fr. 58.60.
Sono per contro escluse le seguenti deduzioni:
· il premio per l’assicurazione dell’impianto fotovoltaico di fr. 418.60;
· le spese per il consumo di energia elettrica di fr. 4'708.95;
· le spese per l’allacciamento alla rete fissa Swisscom di fr. 465.50;
· le spese per l’acquisto di piccolo materiale presso i centri commerciali Coop e Aldi per fr. 519.80;
· la fattura della __________ GmbH per fr. 3'123.–;
· la spesa per l’acquisto di un robot per la pulizia della piscina per fr. 1’767.40.
Gli atti sono infine rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione in merito alle seguenti spese:
· il premio dell’assicurazione contro i danni dell’acqua, di fr. 1'855.–, che deve essere suddiviso fra gli immobili assicurati;
· le spese della ditta __________ giardiniere-paesaggista del giardiniere, dopo aver verificato che vi sia una parte delle stesse che concerne manutenzione in senso stretto;
· il premio per l’assicurazione per gli impianti esterni e l’ambiente circostante (“Aussenanlagen und Umgebung”), di fr. 907.20, deducibile se il valore locativo sarà calcolato tenendo conto anche del giardino;
· le spese considerate di manutenzione nella decisione impugnata.
6. L’esito del ricorso è differenziato. Se in una minima parte è accolto, in parte è tuttavia respinto. Per quanto concerne in particolare la determinazione del valore locativo, la decisione è invece annullata.
Nello stabilire la tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili, si deve tener conto di tutti questi aspetti. Si deve tuttavia anche considerare il fatto che i ricorrenti hanno prodotto la documentazione relativa alle spese chieste in deduzione – si pensi in particolare ai premi assicurativi – solo dopo ripetute richieste dell’autorità fiscale e, in parte, per la prima volta con il ricorso. Per l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente, fra l’altro, se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 1'550.–).
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
; - .
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: