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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2020.31

May 5, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,113 words·~11 min·4

Summary

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, intervento chirurgico ortopedico un paio di settimane prima della notificazione della decisione

Full text

Incarti n. 80.2020.31 80.2020.32

Lugano 5 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 febbraio 2020 contro la decisione del 10 febbraio 2020 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   Con quattro decisioni separate, il 27 novembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (qui di seguito UT) notificava a RI 1 le decisioni di tassazione IC e IFD degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

                                         Con scritto del 28 gennaio 2020, la contribuente interponeva reclamo, peraltro in lingua tedesca, contestando la mancata deduzione di un “Krankenkasse Betrag” di fr. 5’154.60.-, nel calcolo dell’imposta cantonale (IC) 2017. La reclamante aggiungeva inoltre “Nach meiner Operation vom 14.11.2019, habe ich 2 Monate bei meinem Sohn in __________ gewohnt. So konnte ich die, Einsprachefrist von 30 Tage nicht einhalten!”. La contribuente allegava in aggiunta una fattura della __________ SA che concerneva i premi dell’assicurazione contro le malattie, per un ammontare di fr. 1’406.70, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017.

                                         Con scritto del 31.01.2020 l’UT attribuiva alla reclamante un termine fino al 10.02.2020 per presentare il reclamo in lingua italiana e per produrre un certificato medico che attestasse la gravità della malattia.

                                         Il 3 febbraio 2020 la contribuente presentava il reclamo in lingua italiana, spiegando di essere “stata operata alla spalla presso la Clinica Ars Medica a Gravesano” e “da quella data” di aver “dovuto soggiornare presso uno dei [suoi] figli nel Canton __________ per ben 2 mesi, poiché dovendo portare un tutore era per [lei] impossibile vivere da sola al [suo] domicilio di __________”. Sottolineava in aggiunta come nella dichiarazione 2017 avesse “allegato tutte le spese mediche (fr. 5’154.60.-)”, le quali non sarebbero tuttavia state considerate nel calcolo delle deduzioni dal reddito imponibile. La contribuente provvedeva inoltre ad allegare un certificato medico del 04.02.2020, che attestava l’operazione del 14.11.2019 e la necessità di portare un tutore per immobilizzare l’arto operato per un periodo di tre settimane, e il rapporto operatorio del 07.11.2019, che si riferiva all’operazione di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.

                                  B.   Con decisione del 10.02.2020 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, con le seguenti motivazioni:

                                         Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni. L’autorità ha segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il reclamo e, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo. Per rispondere alla richiesta, inviata per posta A Plus in data 31.1.2020, al contribuente è stato assegnato un termine fino al 10.2.2020. Quanto presentato in data 7.2.2020 non è sufficiente a sanare il vizio di forma. Non si ritiene che il problema fisico in questione (operazione alla spalla sinistra con successivo decorso) sia stato tale da impedire alla contribuente di intraprendere l’atto richiesto. La contribuente poteva anche, per esempio, delegare ad un suo rappresentante il disbrigo delle sue pratiche prima dell’avvenuta operazione, oppure subito dopo.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione di “Spese malattia” per un ammontare di fr. 5’154.60. La ricorrente fa notare di aver ricevuto le decisioni di tassazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 “inaspettatamente” dal momento che per quattro anni le decisioni non le erano state inoltrate. La contribuente giustifica l’inosservanza del termine di reclamo con il fatto che l’operazione è avvenuta il 14.11.2019 allorché la decisione di tassazione le è pervenuta il 27.11.2019. Subito dopo l’operazione, si sarebbe trasferita a __________, presso i figli, per rientrare al domicilio nel mese di gennaio del 2020.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, con la decisione del 10.02.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto intempestivo. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale. Le è per contro precluso l’esame del merito della tassazione contestata.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 27 novembre 2019, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 28 gennaio 2020, peraltro in lingua tedesca.

                                         La ricorrente afferma di avere preso conoscenza delle decisioni dell’Ufficio di tassazione solo nel mese di gennaio del 2020, quando è rientrata al domicilio, al termine del periodo trascorso a Basilea presso i figli.

                                         La decisione contestata è tuttavia stata notificata alla fine di novembre del 2019. Una decisione si considera infatti notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         È quindi innegabile che, quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 27.11.2019, il termine di 30 giorni era scaduto.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Ancora una volta, in questa sede, la ricorrente ribadisce di non aver avuto la possibilità di presentare regolare reclamo a causa della sua situazione di salute, la quale l’ha costretta a trasferirsi dal figlio, a __________, per due mesi. Si tratta pertanto di verificare se l’operazione alla spalla costituisca un motivo di restituzione in intero del termine di reclamo.

                                         2.3.2.

                                         Come già ricordato, in sé la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). 

                                         2.3.3.

                                         Nella fattispecie, l’insorgente è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 14.11.2019 al 16.11.2019 per un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. L’intervento ha comportato, secondo il rapporto operatorio presentato, un’immobilizzazione dell’arto in un tutore, per un periodo di tre settimane.

                                         In primo luogo, si deve escludere che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sia una malattia tale da impedire il rispetto dei termini di reclamo. Si ritiene che sia stata la contribuente stessa a fissare la data dell’intervento, tenendo conto dei suoi impegni e delle sue esigenze.

                                         In secondo luogo, lo stesso rapporto operatorio prescrive una “visita dal medico curante fra 6-8 giorni per medicazione”, come pure di “prenotare una visita di controllo con il chirurgo operatore tra 3 settimane”. Computando le tre settimane di immobilizzazione del braccio, a partire dalla data dell’operazione (14 novembre 2019), si arriva alla prima settimana di dicembre, quando la decisione di tassazione 2017 era da poco stata notificata e il termine di reclamo non era pertanto scaduto. Per potersi sottoporre alla visita di controllo con il chirurgo, la ricorrente deve necessariamente essere rientrata nel Canton Ticino.

                                         In ogni caso, il rapporto operatorio e il certificato medico, prodotti dalla contribuente, comprovano l’avvenuto intervento chirurgico e l’immobilizzazione del braccio per tre settimane, ma non anche la sua permanenza a Basilea, perlomeno per l’intero periodo da lei indicato.

                                         In queste circostanze, difficile riconoscere che la ricorrente possa aver trascorso ininterrottamente il periodo successivo all’operazione, fino alla fine di gennaio (primo reclamo inoltrato il 28 gennaio 2020), a Basilea.

                                         2.3.4.

                                         Anche assumendo che la ricorrente abbia effettivamente passato il periodo conseguente all’operazione a __________, è escluso che il suo stato di salute le abbia impedito, se non di provvedere personalmente alla verifica e alla contestazione della decisione litigiosa, perlomeno di delegare tali incombenze ad una persona di fiducia. Sapendo che si assentava dal domicilio per un periodo di quasi due mesi, sarebbe infatti stato previdente delegare i suddetti compiti prima dell’operazione oppure subito dopo, in ogni caso prima di abbandonare il luogo di domicilio.

                                         2.4.

                                         Per le ragioni che precedono, non sono adempiute le condizioni per una restituzione del termine secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.                                                                                

                                   3.   3.1.

                                         Sebbene, per le ragioni già evocate, a questa Corte sia precluso l’esame del merito della contestazione, va comunque sottolineato che non è facile comprendere quale sia la deduzione cui si riferisce il reclamo, dichiarato irricevibile.

                                         La ricorrente fa infatti riferimento a “spese di malattia” per fr. 5’154.60.-, che non sarebbero state ammesse in deduzione.

                                         3.2.

                                         Per quanto concerne la deduzione delle spese per malattia e infortunio, la contribuente ne aveva dichiarate per un importo di fr. 1'865.-; dedotta la franchigia del 5% del reddito netto intermedio, aveva calcolato la deduzione che le spettava in fr. 45.-. L’Ufficio di tassazione ha riconosciuto le spese per malattia nella misura di fr. 1'865.-, deducendo la franchigia di fr. 1’857.-, calcolando la deduzione in fr. 8.-. La differenza, rispetto a quanto chiesto dall’insorgente, ammonta pertanto a fr. 37.-. In ogni caso, non vi è traccia di spese per malattia per un ammontare di ben fr. 5'154.60.

                                         3.3.

                                         Verosimilmente, la contestazione della ricorrente si riferisce allora alla deduzione degli oneri assicurativi e dei capitali a risparmio. La fattura allegata alla dichiarazione d’imposta 2017 concerneva infatti i premi dell’assicurazione contro le malattie per il trimestre da aprile a giugno 2017. Moltiplicando per quattro trimestri l’importo risultante da tale conteggio (fr. 1'288.65), si ottiene effettivamente la somma indicata dalla ricorrente (fr. 5'154.60).

                                         A questo proposito, l’UT ha tuttavia riconosciuto la deduzione nella misura di quanto da lei richiesto nella sua dichiarazione (modulo 6), ovvero per fr. 2'000.-.

                                         Sebbene l’ammontare della deduzione degli oneri assicurativi e dei capitali a risparmio sia inferiore ai premi effettivamente pagati, la decisione di tassazione aveva comunque ripreso quanto contenuto nella dichiarazione della contribuente.

                                         Va in ogni caso ricordato che la deduzione massima per queste spese ammontava, nel periodo fiscale 2017, a fr. 1'700.- per l’IFD e a fr. 5'200.- per l’IC.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Nonostante l’esito del ricorso, si vuole comunque tener conto del fatto che alla ricorrente sono state notificate ben quattro decisioni di tassazione lo stesso giorno. Per questa ragione, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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