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Ticino Camera di diritto tributario 18.12.2020 80.2020.224

December 18, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,428 words·~7 min·4

Summary

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, società che chiede di essere tassata d’ufficio

Full text

Incarto n. 80.2020.224

Lugano 18 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

vicecancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1  rappr. da:  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 10 novembre 2020 contro la decisione del 28 ottobre 2020 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

-       RI 1 è una società, il cui scopo è l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria nel campo commerciale, finanziario e immobiliare (ecc.), e il cui consiglio di amministrazione è presieduto da __________;

il 2.3.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) emetteva un richiamo per la presentazione della dichiarazione fiscale IC/IFD 2018;

con risoluzione governativa n. 1428 dell’16.3.2020, in seguito alla situazione legata alla pandemia Covid-19, il Consiglio di Stato ha prorogato d’ufficio il termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta IC/IFD per le persone giuridiche per il periodo fiscale 2019, come pure quelle dei periodi fiscali precedenti il cui termine d’inoltro era scaduto dopo il 16.3.2020;

le procedure di richiamo, diffida e multa per violazione dei termini sarebbero state riprese, per le persone giuridiche, nel mese di ottobre 2020;

il 19.10.2020 l’UTPG notificava alla RI 1 una diffida ad adempiere i suoi obblighi procedurali e poneva a suo carico una tassa di fr. 50.-, siccome, nonostante il richiamo del 2.3.2020, non era stata presentata la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018 entro il 30.9.2020;

alla contribuente veniva assegnato un ulteriore termine scadente il 18.11.2020 per presentare quanto richiesto, con l’avvertenza che l’inosservanza dello stesso avrebbe comportato una multa per violazione degli obblighi procedurali;

con reclamo del 21.10.2020 la RI 1 si scusava per il ritardo accumulato nella presentazione di più dichiarazioni fiscali - dovuto alle varie vicissitudini processuali inerenti l’amministratore unico - e chiedeva di annullare la tassa di diffida e di voler concedere una proroga scadente il 31.12.2020 per presentare la dichiarazione fiscale;

con decisione del 28.10.2020 l’UTPG confermava la tassa di diffida, ritenuto come le motivazioni addotte dalla contribuente non fossero sufficienti per permettere l’annullamento della tassa di diffida, e negava un’ulteriore proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale del 2018, rimanendo pertanto valido il termine del 18.11.2020;

con ricorso 12/13.11.2020, la RI 1 contesta nuovamente la tassa di diffida e spiega che il suo amministratore, __________, sarebbe coinvolto – suo malgrado – in diversi procedimenti, anche dinanzi al Ministero pubblico ticinese, ciò che gli procurerebbe “(…) un’enorme paura ad adempiere alle cose più banali, come quelle delle dichiarazioni fiscali (personali e quelle delle società/persone giuridiche in cui sono in questo caso amministratore)”;

secondo la ricorrente, la compilazione della dichiarazione delle persone giuridiche delle quali RA 1 è amministratore unico potrebbe portare ad una strumentalizzazione delle stesse, ampliando eventualmente le imputazioni aperte nei suoi confronti, ragione per cui egli sarebbe intenzionato a non presentare alcuna dichiarazione fiscale per il 2018 fino a che il suo “calvario” con il Ministero pubblico non si sia definitivamente concluso;

la società conclude chiedendo di essere tassata d’ufficio per il 2018, non scostandosi dagli elementi imponibili dichiarati in precedenza, e lo stralcio della tassa di diffida;

con osservazioni 18/19.11.2020 l’UTPG chiede di respingere il ricorso e confermare la tassa di diffida rinviando alla motivazione della decisione impugnata.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);

                                     -   il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);

                                     -   secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).

                                     -   il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT, mentre, per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile;

                                     -   la legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−;

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo;

                                     -   agli atti vi è uno scritto del 7.7.2020, mediante il quale la ricorrente chiedeva un’ulteriore proroga per la presentazione di diverse dichiarazioni fiscali (dal 2016 al 2018) sino al 30.9.2020;

                                     -   ora, come visto, il termine per presentare le dichiarazioni fiscali – anche di periodi fiscali anteriori al 2019 – è stato prorogato d’ufficio sino al 30.9.2020 per le persone giuridiche;

                                     -   entro il termine indicato la contribuente non ha trasmesso gli atti richiesti (peraltro le era già stato intimato un richiamo) e neppure ha presentato un’ulteriore richiesta di proroga;

                                     -   proprio a causa del comportamento passivo della contribuente, l’autorità fiscale ha dovuto formalmente diffidarla ad adempiere ai suoi obblighi, così come previsto dal Regolamento citato;

                                     -   invero la società non è mai stata realmente intenzionata a produrre le dichiarazioni fiscali, come asserito apertamente nell’allegato ricorsuale, dove ha espressamente richiesto di essere tassata d’ufficio;

                                     -   ora, anche la tassazione d’ufficio (che viene eseguita nei casi in cui il contribuente non adempie ai propri obblighi procedurali) deve essere preceduta da una diffida del contribuente (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT);

                                     -   ne consegue che, la diffida, visto il comportamento passivo della ricorrente, era perfettamente lecita e giustificata;

                                     -   si rende inoltre attenta RI 1 che la tassazione d’ufficio non rappresenta una scappatoia dai propri obblighi procedurali: l’autorità fiscale, nell’ambito della procedura di tassazione d’ufficio, deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.    Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

                                         1.2.    Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                    fr.   400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.     80.–

                                         per un totale di                                                         fr.   480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente                                                     La segretaria

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