Incarto n. 80.2020.187
Lugano 26 novembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 2 ottobre 2020 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1, classe 1937, è madre adottiva di due figli (__________) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In data 13 agosto 2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT) diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendola che, scaduto infruttuosamente questo termine, le avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con il decreto del 16 settembre 2020 l’UT infliggeva alla contribuente la multa di CHF 300.- (multa base CHF 100.-, progressione per recidiva 3), per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con scritto datato 18 settembre 2020 la ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto segnalando che le sarebbe stato impossibile, ormai dal 2016, compilare la dichiarazione delle imposte, in quanto le mancherebbero i documenti necessari.
Con decisione 2 ottobre 2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo la contribuente omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, e con i seguenti complementi del 16 e 19 ottobre 2020, RI 1 contesta la multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione. Ammettendo di non presentare la dichiarazione delle imposte “da qualche anno”, afferma che tale omissione sarebbe da ricondurre ad una problematica ereditaria, sorta alla dipartita del coniuge nel 2015. Dalla copiosa documentazione allegata ai suoi scritti si evince, infatti, che la ricorrente è divenuta esecutrice testamentaria della successione relitta del marito e che ciò le ha comportato non poche difficoltà. Ripercorre inoltre le vicissitudini concernenti una problematica sorta alla fine degli anni ’80 in relazione al condominio nel quale risiedeva e conclude ribadendo di non essere in possesso di tutti i documenti necessari alla compilazione della dichiarazione delle imposte.
D. Con osservazioni del 19 ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, dal momento che la dichiarazione delle imposte non è stata inviata entro i termini previsti e neppure risulta rientrata in seguito. L’UT precisa inoltre che, a prescindere da eventuali problematiche di natura civilistica-successoria, la dichiarazione delle imposte deve in ogni caso essere ritornata dal contribuente, compilata con i dati a disposizione.
E. Tramite lettera del 23 ottobre 2020, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi e conclude confermando la volontà di tenere “bloccate le dichiarazioni delle imposte attuali, arretrate e delle assicurazioni sociali, fino a chiusura di tutte le procedure”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
2. 2.1.
Alla ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione delle imposte all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole con la diffida del 13 agosto 2020.
Omissione peraltro non contestata dalla ricorrente, la quale in più di un’occasione ha manifestato nei suoi scritti l’intenzione di non presentare la dichiarazione delle imposte “fino a chiusura di tutte le [non meglio specificate] procedure”.
Non solo nel ricorso bensì anche nei molti scritti presenti nell’incarto e indirizzati a svariate autorità, l’insorgente presenta diverse questioni – successorie e amministrative – senza tuttavia chiarire i motivi per cui contesta la multa disciplinare di CHF 300.-, inflittagli con decisione 16 settembre 2020.
L’Autorità fiscale ritiene che la contribuente abbia violato gli obblighi di procedura rifiutandosi, con atteggiamento sistematico adottato ormai da qualche anno a questa parte, di presentare la dichiarazione delle imposte. L’UT precisa inoltre che la stessa deve essere in ogni caso ritornata dal contribuente, compilata con i dati a disposizione.
2.2.
Nonostante la diffida del 13 agosto 2020, la contribuente ha quindi volutamente omesso di trasmettere all’UT la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, come la stessa del resto riconosce. Dalle affermazioni contenute nei suoi scritti (“Quale esecutrice testamentaria, ribadisco che tengo bloccati tutti gli acconti, le dichiarazioni delle imposte e le assicurazioni sociali, finché quanto richiesto è voluto dal de cuius non sarà chiarito”, cfr. ricorso 13.10.2020), sembra che la ricorrente voglia in tal modo fare pressione sulle autorità, senza tuttavia che si comprenda quali siano effettivamente le sue pretese. A riprova di ciò, la ricorrente non solo non ha presentato la dichiarazione delle imposte, nemmeno tardivamente, ma non ha neppure richiesto una proroga per l’inoltro della stessa.
Per quanta comprensione possa suscitare la situazione personale della ricorrente, la presentazione della dichiarazione resta un obbligo procedurale, la cui violazione comporta inevitabilmente una sanzione.
2.3.
La ricorrente, già in sede di reclamo, ha anche invocato la mancanza degli “elementi necessari” alla compilazione della dichiarazione.
Come già rilevato, la contribuente non spiega quali siano gli elementi, la cui mancanza le impedirebbe di presentare una dichiarazione d’imposta. In ogni caso, ciò non la esimerebbe dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione.
Si ricorda a tale proposito che la legislazione tributaria prevede che l’autorità di tassazione esegua “la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa”, non solo “se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali”, ma anche “se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili” (art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT). Come giustamente osservato dall’UT, il contribuente deve in ogni caso presentare la dichiarazione delle imposte, corredata dai documenti a sua disposizione. Starà poi all’autorità, eventualmente, valutare di procedere ad una tassazione d’ufficio, qualora la documentazione si rivelasse effettivamente insufficiente. La mancanza dei documenti necessari alla compilazione della dichiarazione non fa dunque venire meno l’obbligo del contribuente di collaborare, nei limiti delle sue possibilità.
2.4.
La contribuente è quindi stata punita con multa per violazione degli obblighi procedurali, in quanto si è rifiutata di compiere l’atto ordinato dall’autorità fiscale, e meglio l’inoltro della dichiarazione d’imposta, entro la scadenza del termine impartitole. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata.
3. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: