Incarto n. 80.2020.148
Lugano 11 novembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 settembre 2020 contro la decisione del 17 agosto 2020 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2018 entro il termine del 30 aprile 2019, l’RS 1 ha inviato loro un richiamo il 15 maggio 2019. Su richiesta dei contribuenti, ha poi concesso loro due proroghe, l’ultima delle quali l’11 ottobre 2019, con scadenza il 31 dicembre 2019.
Il 17 gennaio 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa.
Il 4 febbraio 2020 hanno chiesto un’ulteriore proroga, che è stata loro concessa il 6 febbraio 2020, con scadenza 31 marzo 2020. I contribuenti sono stati avvertiti che, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro tale data, “la procedura di richiamo, diffida o multa [sarebbe stata] ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trova[va] attualmente”.
Con decisione del 17 luglio 2020, l’Ufficio di tassazione ha inflitto loro una multa di fr. 540.-per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 7 agosto 2020, i contribuenti hanno impugnato la multa in questione, argomentando di avere chiesto un’ulteriore proroga il 29 marzo 2020, senza tuttavia ricevere risposta. I problemi legati al COVID-19 li avrebbero indotti a ritenere che vi fosse stato “un congelamento dei termini”. I reclamanti lamentavano inoltre di essere ancora in attesa della decisione sul reclamo riguardante il periodo fiscale 2015, così come delle decisioni relative agli anni 2016 e 2017.
L’autorità fiscale, con decisione del 17.8.2020, ha respinto il reclamo con la seguente motivazione:
“il semplice fatto di presentare una copia della richiesta di proroga non comprova che la stessa sia stata effettivamente spedita. Lo scambio di corrispondenza tra il contribuente e l’autorità di tassazione non deve necessariamente avvenire tramite posta raccomandata; tuttavia, in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della prova spetta al contribuente (o al suo rappresentate)”.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.9.2020, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente l’annullamento della multa, sostenendo di aver allegato alla proroga richiesta per la dichiarazione d’imposta 2019 anche quella relativa all’anno 2018, servendosi della posta non raccomandata, allo scopo di evitare di recarsi in Posta nel pieno blocco della mobilità legata alla pandemia. A sostegno della loro tesi, confermano di aver ricevuto risposta dall’autorità fiscale in merito alla richiesta di proroga relativa al 2019, dimostrando così che la busta, benché non inviata per raccomandata, è stata ricevuta.
D. Nelle proprie osservazioni del 21.9.2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ afferma di non aver ricevuto la proroga della dichiarazione d’imposta 2018. I contribuenti avrebbero dovuto informarsi immediatamente presso l’ufficio circondariale di tassazione circa l’esito della loro richiesta. Secondo l’autorità fiscale, come già comunicato nella decisione dopo reclamo del 17.8.2020, la presentazione della dichiarazione d’imposta 2018 è stata prorogata d’ufficio fino al 30.6.2020 con Risoluzione Governativa n. 1428 del Consiglio di Stato del 16.3.2020, mentre oltre tale data non sono più state concesse proroghe per la presentazione della dichiarazione 2018. Inoltre, il fatto di avere delle decisioni di tassazione ancora sospese non solleva i contribuenti dall’obbligo di presentazione della dichiarazione d’imposta.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
- la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
- e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
2. 2.1.
Nel caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, entro l’ultimo termine impartito loro, e nonostante la diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2018. Gli stessi indicano di aver inoltrato una domanda di proroga, motivo per il quale la multa loro inflitta sarebbe ingiustificata.
2.2.
Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:
- i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
- il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
- il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).
2.3.
Ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda stessa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
2.4.
Come ricordato, dopo aver notificato ai contribuenti una diffida, con la quale gli ha attribuito un ultimo termine di venti giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa, il fisco ha concesso loro un’ultima proroga fino al 31 marzo 2020.
I contribuenti hanno poi potuto beneficiare della proroga dei termini legata proprio all’emergenza sanitaria. Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, infatti, alla cifra n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”, il Consiglio di Stato ha deciso di concedere una proroga d’ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020, non solo per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, ma anche per quelle di periodi fiscali precedenti, il cui termine d’inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.
Il termine del 31 marzo 2020 è così stato prorogato d’ufficio al 30 giugno 2020.
La dichiarazione d’imposta 2018 è stata tuttavia presentata solo il 7 agosto 2020.
2.5.
Gli insorgenti sostengono tuttavia di aver chiesto una ulteriore proroga il 29 marzo 2020.
A tale riguardo, producono una lettera, datata 29 marzo 2020, indirizzata all’Ufficio di tassazione e contenente la richiesta di una proroga del termine per inoltrare la dichiarazione 2018. Lo scritto in questione sarebbe stato inviato “unitamente all’invio della richiesta di proroga dichiarazione 2019 (all’interno della medesima busta)” e non sarebbe stato inviato per raccomandata “unicamente per evitare di recar[s]i in Posta proprio nel pieno blocco della mobilità legata allo scoppio della pandemia”.
Secondo i ricorrenti, la prova dell’effettivo invio della lettera in questione sarebbe rappresentata dalla concessione della proroga relativa alla dichiarazione per il periodo fiscale 2019, comunicata ai contribuenti con scritto del 16 aprile 2020.
Ora, lo scritto del 16 aprile 2020, con cui l’Ufficio di tassazione concede una proroga fino al 30 settembre 2020 per la presentazione della dichiarazione 2019, prova unicamente che i contribuenti abbiano chiesto la proroga per questo periodo fiscale. Non si vede per contro come si possano trarre da questa lettera indicazioni utili per ritenere che sia stata chiesta una proroga anche per il periodo fiscale precedente. Al contrario, se i contribuenti avessero inviato due proroghe in una sola busta, sarebbe stato lecito attendersi che sollecitassero una risposta alla seconda domanda, ricevendone una sola.
Non è pertanto provata la richiesta di un’ulteriore proroga, dopo la scadenza di quella concessa fino al 31 marzo 2020.
2.6.
Non è comunque sufficiente una domanda a determinare la proroga del termine per presentare la dichiarazione.
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
La proroga del termine per inoltrare la dichiarazione d’imposta non è dunque un diritto del contribuente. Di norma, nella pratica, le autorità fiscali accordano senza difficoltà le proroghe sino alla fine del primo semestre dell’anno, senza che il contribuente abbia ad indicare un motivo specifico. Si applicano ad ogni modo le regole di procedura cantonale (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 31 ad art. 124 LIFD, p. 1657)
Nella fattispecie, si tratta di un termine già ripetutamente prorogato. Come rileva l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, non sono più state concesse proroghe per la dichiarazione 2018, dopo la scadenza della proroga concessa d’ufficio con la citata risoluzione governativa.
Anche se avessero provato l’invio della domanda di proroga, ciò non implicherebbe pertanto in alcun modo che l’autorità fiscale non potesse sanzionare la violazione degli obblighi procedurali dei contribuenti. Non essendo mai stata concessa la proroga – come ammettono gli stessi insorgenti – non si sa del resto quale durata la stessa potesse avere.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- .
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: