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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.51

February 21, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,549 words·~13 min·3

Summary

Deduzioni: spese professionali, trasporto, responsabile regionale di compagnia di assicurazione che deve recarsi settimanalmente a Zurigo, non spesa professionale

Full text

Incarto n. 80.2019.51

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1 ,  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 21 gennaio 2019 contro la decisione del 21 gennaio 2019 in materia di IC 2017.

Fatti

                                  A.   a.

                                         Il signor RI 1, coniugato e padre di due figli, è domiciliato a __________. Nel 2017 era dipendente della __________ di __________. La moglie RI 1, invece, era docente presso la scuola dell’infanzia di __________.

                                         b.

                                         Dalla Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 (di seguito: DI 2017), inviata elettronicamente il 17 aprile 2018, si evinceva che il contribuente indicava __________ quale luogo per l’esercizio della sua attività di dirigente (v. Modulo 1, p. 1). Nel certificato di salario allegato alla DI 2017 la casella “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro” non era stato crociata, mentre il contribuente beneficiava di un’indennità per spese di rappresentanza in ragione di CHF 8'400.‑. Inoltre, era indicato che il datore di lavoro disponeva di un regolamento spese approvato dal Canton __________ fin dal 2007 (v. certificato di salario, rilasciato il 5 marzo 2018 dalla __________ AG).

                                         c.

                                         Nel Modulo 4 (“Spese professionali del contribuente”), il signor RI 1 chiedeva la deduzione per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro in ragione di CHF 6'300.‑ annui per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico e in ragione di CHF 4'572.‑ per il veicolo privato. Nelle comunicazioni per l’Ufficio di tassazione, il contribuente annotava che

                                         “per quanto concerne le spese professionali vi comunico che lavoro 4 giorni alla settimana a __________ e mi sposto dal mio domicilio con l’automobile perché mi serve per i vari appuntamenti in zona.

                                         1 giorno alla settimana invece lavoro presso la sede di __________ e in questo caso mi sposto con il treno.

                                         Le spese di rappresentanza ammontanti a CHF 8'400.‑ che mi vengono accreditate rappresentano unicamente il ri[mb]orso delle spese da me anticipate per degli eventi con i vari sponsor e clienti”.

                                  B.   Il 7 novembre 2018, l’UT RS 1 notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2017: il reddito imponibile era stato stabilito in CHF 246'000.‑ mentre la sostanza imponibile in CHF 211'000.‑. Per quanto concerne le spese professionali, erano state riconosciute quelle per il trasporto con il veicolo privato per 210 giorni (fr. 4'572.–), oltre a un importo di fr. 1'260.– per la trasferta settimanale da __________ a __________ con il mezzo pubblico. L’autorità di tassazione motivava il parziale diniego della concessione della deduzione per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro adducendo che l’“ab[b]onamento [era stato] concesso in proporzione all’effettivo utilizzo professionale”.

                                  C.   Con reclamo datato 20 novembre 2018, i contribuenti contestavano la decisione dell’UT RS 1 che non riconosceva l’importo di CHF 6'300.‑ quale spesa per l’abbonamento ai mezzi pubblici. A motivo, il contribuente adduceva che si recava “settimanalmente presso la sede di __________” sia in treno sia con il suo mezzo privato.

                                         La decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo, notificata il 7 gennaio 2019, respingeva il gravame dei contribuenti con la motivazione che “il costo per l’abbonamento generale di prima classe per i mezzi pubblici, [era] stato concesso in ragione di 1/5, corrispondente all’effettivo uso professionale fatto dal contribuente (un giorno a settimana)”.

                                  D.   Con il ricorso presentato il 21 gennaio 2019, i contribuenti chiedono che “la deduzione di CHF 6'300.‑ sia riconosciuta quale spesa di trasporto” poiché quanto ammesso in deduzione dall’UT RS 1 “non corrisponde minimamente alla spesa effettiva”. Inoltre, ribadisce che spesso si reca a __________ con il mezzo privato.

                                  E.   In data 25 gennaio 2019, l’UT RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto fiscale dei contribuenti, rinunciando a presentare le proprie osservazioni al ricorso.

                                  F.   a.

                                         Poiché non acclusi agli atti, con raccomandata del 2 dicembre 2019, recapitata il 6 dicembre 2019, la Camera di diritto tributario ha dovuto richiedere al contribuente copia del contratto di lavoro presso la __________ AG, del regolamento spese approvato dalle autorità del Canton __________ e menzionato nel certificato di salario rilasciato per il periodo 2017 come pure la comprova dell’avvenuto pagamento dell’abbonamento generale in 1a classe e gli eventuali rimborsi delle spese di trasferta corrisposti dal datore di lavoro.

                                         b.

                                         Il contribuente rispondeva il 23 dicembre 2019.

                                         “Come avevo anticipato nel mio ricorso del 21 gennaio 2019 mi reco circa 45 volte a __________ (vedi dichiarazione allegata) e la maggior parte delle stesse con il mio mezzo privato e, per questo motivo, non ho acquistato un abbonamento generale. Ho dedotto l’importo di CHF 6'300.‑ (trasferta in prima classe) per comodità. L’utilizzo della prima classe sarebbe comunque l’unica consona alla mia attività lavorativa che viene svolta principalmente al telefono e che richiede pertanto un ambiente tranquillo e non affollato […] le mie spese di trasporto (che non mi vengono rimborsate dal mio datore di lavoro, così come risulta anche dal certificato di salario) sono ben superiori all’importo da me esposto”.

                                         Forniva il contratto di lavoro e una dichiarazione della __________ SA, controfirmata anche da lui. Non presentava il regolamento spese approvato dalle autorità del Canton __________.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La problematica alla base del presente ricorso verte sul riconoscimento della deduzione per spese di trasporto inerente unicamente la trasferta settimanale del contribuente a __________, presso la sede principale del suo datore di lavoro. Il ricorrente ha chiesto che gli siano riconosciuti CHF 6'300.‑ quale deduzione dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto. L’autorità di tassazione ha concesso unicamente un quinto di detto importo (CHF 1'260.‑), proporzionato “all’effettivo uso professionale”.

                                         1.2.

                                         La questione è controversa unicamente per quanto attiene al diritto cantonale.

                                         A norma dell’art. 25 cpv. 1 lett. a LT, le spese professionali deducibili sono le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettera a sono stabilite delle deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT). Di principio, il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 2 cpv. 1 e 2 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017 del 30 novembre 2016 [di seguito: DE 2017; RL 10.2.2.1.3]).

                                         L’art. 3 DE 2017 specifica che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite nel modo seguente: per l’uso di mezzi di trasporto pubblici è ammessa la deduzione effettiva; per l’uso di un’automobile privata è ammessa la spesa del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. a e c DE 2017). Solo eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a CHF 0.60 al km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE 2017).

                                         1.3.

                                         Nel caso concreto, la necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane dal domicilio del ricorrente (__________) al luogo di lavoro (__________) e ritorno non è oggetto di discussione. Non si tratta neppure delle spese per il cosiddetto “tragitto misto”, che combina il veicolo privato e il trasporto pubblico per il medesimo tragitto. Da notare che non è ammesso combinare spese forfettarie e costi effettivi per calcolare la medesima deduzione in relazione all’uso del veicolo privato: si tratta di evitare la doppia deduzione della medesima posizione di spesa (cfr. Eckert, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, p. 622 n. 31 ad art. 26 LIFD). Litigiosa è piuttosto la deduzione del costo del mezzo pubblico di trasporto utilizzato ‑ per stessa ammissione del contribuente ‑ neanche troppo spesso per raggiungere la sede principale del datore di lavoro a __________ (“mi reco circa 45 volte a __________ […] e la maggior parte delle stesse con il mio mezzo privato”).

                                         1.4.

                                         Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.6; STF 133 II 153; STF 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid. 3c; StE 1990 B 13.1 n. 8, consid. 4). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014, consid. 4.1 in fine).

                                   2.   2.1.

                                         In primo luogo, devono essere delimitate le spese di trasporto, che sono deducibili dal reddito imponibile del contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, dalle spese di trasferta imposte dall’esecuzione del lavoro, che invece non rientrano nella nozione di spese professionali.

                                         2.2.

                                         Come ricordato dal Tribunale federale, le spese di trasporto riconosciute sul piano fiscale sono infatti quelle necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; nel diritto cantonale art. 25 cpv. 1 lett. a LT), perché solo queste rappresentano spese per l’acquisizione del reddito. I costi dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio, rispettivamente, se più vicino, dal domicilio del contribuente, ad altre destinazioni, non sono sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327b CO). Se le indennità di trasferta appaiono insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente devono far valere le loro pretese nell’ambito del rapporto d'impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di deduzioni fiscali (TF, sentenza no. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.1, in: RtiD I-2009 n. 20t).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, come peraltro indicato dallo stesso ricorrente sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta, il luogo di lavoro è __________. La sede regionale per il Ticino della __________, di cui il contribuente è responsabile, si trova del resto a __________. Ne consegue che rientrano fra le spese professionali del contribuente solo i costi sostenuti per la trasferta quotidiana dal domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________). A tale riguardo, l’autorità di tassazione ha già concesso la deduzione più generosa, ammettendo la necessità del veicolo privato, come preteso dall’insorgente. I costi per la trasferta settimanale da __________ a __________ devono essere per contro qualificati come oneri supplementari, assunti nell’interesse del datore di lavoro, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.

                                         Ne consegue che la deduzione invocata con il ricorso deve già essere negata per il fatto che non rientra fra le spese professionali deducibili.

                                   3.   3.1.

                                         Per meglio valutare la situazione del ricorrente, l’autorità giudicante si è comunque rivolta al contribuente, chiedendogli una copia del contratto di lavoro e del regolamento spese menzionato nel certificato di salario 2017 come pure la comprova del pagamento (da parte sua oppure del suo datore di lavoro) dell’abbonamento generale ai mezzi pubblici di trasporto in prima classe.

                                         Il contribuente ha risposto ed inviato solo parte della documentazione richiesta, dalla quale si evince però chiaramente che né lui né il suo datore di lavoro hanno mai acquistato l’abbonamento generale di cui il ricorrente chiede la deduzione.

                                         3.2.

                                         Lo scopo della richiesta di documentazione, rivolta al contribuente dalla Camera di diritto tributario, era di verificare, da un lato, con quale frequenza egli fosse tenuto a recarsi a __________, in adempimento delle sue mansioni lavorative, e, dall’altro, se non beneficiasse di alcun indennizzo per le trasferte in questione.

                                         Dal contratto di assunzione del 27 marzo 2014 non emerge alcuna indicazione in merito né all’obbligo di recarsi a __________ né all’eventuale rimborso delle spese di trasferta. Viene menzionata solo l’indennità forfetaria di fr. 8'400.‑ all’anno per non meglio precisate spese (“Pauschalspesen-Entschädigung”). Il contratto rinvia peraltro alle condizioni di assunzione (“Anstellungsbedingungen”), applicabili al rapporto di lavoro. L’insorgente non le ha tuttavia prodotte, così come non ha allegato, sebbene gli fosse stato richiesto, il Regolamento delle spese del 27 febbraio 2007, approvato dalle autorità fiscali del Canton __________ e menzionato nel certificato di salario. La dichiarazione del 9 dicembre 2019 del datore di lavoro, da parte sua, si limita a confermare che “in qualità della sua funzione management team, sono previsti a tutt’oggi, come anche nel 2017 spostamenti settimanali in Svizzera interna”.

                                         Dalla documentazione pervenuta all’autorità giudicante il 23 dicembre 2019 si evince unicamente che il ricorrente non ha mai acquistato l’abbonamento generale in prima classe – sopportandone i costi che vorrebbe fossero riconosciuti – e che nemmeno il datore di lavoro si è accollato tale spesa.

                                         Quindi, non essendo una spesa effettivamente sopportata, il contribuente non è in grado di comprovarla e, conseguentemente, non potrebbe chiederne la deduzione.

                                   4.   4.1.

                                         Alla luce delle conclusioni che precedono, l’autorità di tassazione è stata finanche troppo generosa nel riconoscere, perlomeno in una certa misura, i costi per la trasferta settimanale a __________, pur non rientrando fra le spese professionali e in mancanza di ogni giustificativo atto a dimostrarne l’esistenza e comprovarne il pagamento. Infatti, solo in sede ricorsuale e su espressa richiesta dell’autorità giudicante, il contribuente ha ammesso di non avere mai sostenuto tale spesa. La deduzione di un quinto del costo dell’abbonamento generale in prima classe è stata quindi concessa a torto dall’autorità di tassazione.

                                         4.2.

                                         Considerate le circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad intraprendere una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo del 7 gennaio 2019, stralciando l’importo di CHF 1'260.‑. Infatti, per poter procedere ad una reformatio in peius, la giurisprudenza più recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella fattispecie non si realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta un’importanza rilevante tale da imporsi (cfr. TF, sentenza no. 2C_12/2017 e no. 2C_13/2017 del 23 marzo 2018, consid. 7).

                                         Nonostante la decisione presa dall’UT sia contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento della tassazione, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso a torto in deduzione (CHF 1'260.‑) e del suo impatto sul dovuto d’imposta.

                                   5.   Di conseguenza, il ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo notificata il 7 gennaio 2019 è confermata.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono accollate ai contribuenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    1'400.‑

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.       100.‑

                                         per un totale di                                                      fr.    1'500.‑

                                         sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art.  73 LAI  Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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