Incarti n. 80.2019.39 80.2019.40
Lugano 26 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 gennaio 2019 contro la decisione del 28 dicembre 2018 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. RI 1 è, per quanto qui d’interesse, proprietaria del mappale n. __________ del RFD di __________, acquistato il 29 settembre 1972, su cui è ubicata un’abitazione plurifamiliare (cfr. il relativo estratto del RFD di __________ e i piani approvati con risoluzione municipale del 12 luglio 2017).
Nella dichiarazione fiscale 2017, al modulo 7, la contribuente ha indicato spese di manutenzione effettive di complessivi fr. 34'246.– in merito al suddetto immobile, e meglio:
- "9 10 2017 __________ idraulico" e "21 12 2017 v. Fattura (4000 + 1900)" fr. 5'900.–;
- "21 12 2017 __________ pittore" fr. 5'700.–;
- "10 10 2017 __________ finestre" fr. 3’400.–;
- "21 12 2017 __________ (acconto) carpenteria" fr. 10’000.–;
- "21 12 2017 __________ architetto" fr. 7’500.–;
- "21 12 2017 __________ elettricista" fr. 1’146.–;
- "24 11 2017 __________ Metalcostrutt." fr. 600.–.
A comprova delle suddette spese ha allegato, in copia, la relazione tecnica dell’intervento eseguito (con alcune note manoscritte), diverse fatture e l’avviso di addebito / l’ordine di bonifico bancario del 21 dicembre 2017 di complessivi fr. 26'246.– (cfr., nel dettaglio, modulo 7 della dichiarazione d’imposta 2017).
B. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 31 ottobre 2018, l’RS 1, con riferimento al suddetto fondo, ha in particolar modo ammesso in deduzione spese di manutenzione limitatamente a fr. 4'782.–, corrispondente al forfait del 20% del reddito lordo dell’immobile (ossia il 20% su fr. 23'910.–).
Nelle motivazioni allegate, l’autorità fiscale ha esposto le seguenti considerazioni:
5.5 Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria o un investimento.
C. La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 7 novembre 2018, contestando la correzione di cui sopra. A suo dire le spese da lei postulate in deduzione (ridotte da fr. 80'000.– a fr. 34'000.–, tenendo conto di alcune opere di miglioria) sarebbero qualificabili come spese di manutenzione. Ha in particolare asserito di aver "dovuto rinunciare alla bella grande terrazza che fungeva da tetto piano al sottostante appartamento facendo erigere sopra un ripostiglio (senza finiture, né riscaldamento, né allacciamento a acqua e fogna) rifinito solo esteriormente per il decoro della casa; proprio per continuare a potere affittare l’appartamentino che a causa delle infiltrazioni di acqua creava seri problemi mai eliminati malgrado ripetuti interventi per l’isolazione eseguiti da ditte specializzate", e ciò allo scopo di conservare l’uso e mantenere la redditività dell’immobile.
L’RS 1, con decisione su reclamo del 28 dicembre 2018, ha respinto il gravame, avendo in particolare ritenuto che le spese di costruzione del ripostiglio in questione non potevano essere qualificate come spese di manutenzione dell’immobile in applicazione della prassi vigente in materia.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di deduzione delle spese di manutenzione riguardo al suddetto immobile per un ammontare di complessivi fr. 34'000.–. Ritiene che non vi sarebbe stato un aumento del valore dello stabile dopo l’esecuzione dei lavori. Le opere in questione (l’edificazione di un ripostiglio con contestuale rinuncia alla terrazza preesistente) si sarebbero rese necessarie allo scopo di eliminare definitivamente infiltrazioni d’acqua piovana verificatisi dalla terrazza (che fungeva anche da tetto) all’appartamento sottostante. Asserisce inoltre che essa non avrebbe mai sostenuto tali costi (complessivamente fr. 80'000.–) "per costruire un ripostiglio che non mi necessitava rinunciando alla bella e grande terrazza se le infiltrazioni non lo avessero reso indispensabile", adducendo parimenti che, per evitare "lungaggini burocratiche", ha postulato la deduzione delle spese di manutenzione limitatamente a fr. 34'000.–, "tenendo conto dell’esiguo e discutibile aumento del valore dell’immobile".
E. Con le proprie osservazioni del 18 gennaio 2019, l’RS 1 rimanda alle motivazioni contenute nella decisione impugnata.
F. Con scritto del 23 gennaio 2019, la Camera di diritto tributario ha invitato l’insorgente a trasmettere copia della documentazione attestante lo stato dell’edificio prima e dopo gli interventi eseguiti (domanda di costruzione con la relativa documentazione, licenza edilizia, documentazione fotografica, ecc.).
Con lettera del 2 febbraio 2019, RI 1 ha prodotto a questa Corte copia della ricapitolazione dei costi di costruzione del 31 gennaio 2019, della documentazione fotografica (prima e dopo l’intervento), della relazione tecnica (già agli atti), della dichiarazione/certificato di smaltimento del 26 maggio 2017 e dei piani approvati con risoluzione municipale del 12 luglio 2017.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
La Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta "prassi Dumont" già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare n. 7/2019 del novembre 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, applicabile, secondo la Divisione delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 14). In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare 7/2019 riassume e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale in particolare con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente nell’ambito di importanti interventi di ristrutturazione.
1.2.
Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);
· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
1.3.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
· al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.4.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2019 del novembre 2018, applicabile anche al periodo fiscale litigioso).
Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono a incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
2. 2.1.
Nel caso in esame, come visto, la ricorrente chiede di riconoscere in deduzione l’importo complessivo di fr. 34'000.– (da cui sono già stati dedotti altri costi da lei considerati di miglioria), come spese di manutenzione, per la costruzione di un ripostiglio sopra la terrazza preesistente eseguita, a suo dire, allo scopo di ovviare definitivamente al problema di infiltrazioni d’acqua "nel soggiorno dell’appartamentino sottostante". L’RS 1, dal canto suo, con la decisione qui impugnata ha negato la postulata deduzione, richiamando in particolare la prassi vigente in materia.
2.2.
Per quanto concerne l’intervento in questione effettuato, come visto, presso l’immobile di cui al fondo n. __________ del RFD di __________, di proprietà della ricorrente, va preliminarmente rilevato che allo scritto del 2 febbraio 2019 non sono state in particolar modo allegate né la domanda di costruzione né la licenza edilizia approvata dal Municipio, che contengono indicazioni molto utili per l’esame della fattispecie. La documentazione prodotta (sia dinanzi all’Ufficio di tassazione sia in questa sede) risulta ad ogni modo sufficiente ai fini del presente giudizio.
L’opera di costruzione consiste anzitutto nell’aggiunta di un ripostiglio e nella copertura della terrazza (cfr., al proposito, il formulario di dichiarazione/certificato di smaltimento dei rifiuti del cantiere del 26 maggio 2017 e i piani approvati con risoluzione municipale del 12 luglio 2017 allegati alla lettera del 2 febbraio 2019).
Nella relazione tecnica è stato precisato quanto segue:
All’appartamento principale al primo piano, viene aggiunto un nuovo volume costruito sopra il tetto-terrazza dell’appartamento al piano terreno. Il tetto del nuovo corpo aggiunto viene prolungato sul fronte nord-ovest a copertura della terrazza. Il nuovo volume, non riscaldato e senza collegamenti diretti con l’edificio principale, viene adibito a ripostiglio. Con la costruzione della nuova struttura, predisposta anche come eventuale futuro ampliamento dell’abitazione principale (nuova procedura di autorizzazione), si intende risolvere inoltre il problema delle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante.
Nella stessa relazione vi è anche un elenco delle opere d’esecuzione, segnatamente:
- la muratura perimetrale con mattoni tipo "POROTON" (o materiale simile);
- la finitura esterna con intonaco (come già quello esistente);
- l’interno del ripostiglio con intonaco grezzo pitturato;
- il tetto in coppi (come la copertura già esistente), privo di isolamento termico, con carpenteria in legno a vista;
- le opere da lattoniere in rame;
- la posa di nuovi serramenti in alluminio di colore marrone scuro (come già quelli esistenti).
Non era previsto alcun impianto di riscaldamento e alcun intervento sui piazzali e sui viali esistenti.
È stato indicato un "VOLUME SIA AMPLIAMENTO MC 65".
Dai piani, approvati con risoluzione municipale del 12 luglio 2017, e dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente (attestante lo stato dell’edificio prima e dopo l’intervento) si evince che i cambiamenti sostanziali consistono nella demolizione della tettoia che copriva (una parte del)la terrazza e nella costruzione di un nuovo tetto più ampio, nella costruzione di un nuovo volume sulla terrazza con due entrate d’accesso esterne e la posa di una finestra (facciata sud-ovest), nell’innalzamento del muro preesistente fino al nuovo tetto per chiudere lateralmente la terrazza coperta (facciata nord-ovest).
Non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica dell’interno del nuovo volume.
Nella ricapitolazione dei costi di costruzione del 31 gennaio 2019 (doc. A annesso allo scritto del 2 febbraio 2019) è stato indicato un importo complessivo di fr. 82'836.–. Alla dichiarazione d’imposta 2017 sono ad ogni modo state allegate le singole fatture (eccetto quella dell’elettricista), da cui si evincono gli importi postulati in deduzione.
2.3.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, è indiscutibile che l’aspetto esteriore dello stabile sia stato modificato, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente.
Parte della terrazza aperta preesistente, su cui vi era una tettoia (che, come visto, è stata demolita e che copriva peraltro solo parzialmente la terrazza), è stata in parte sostituita da un nuovo volume, adibito a ripostiglio, con una finestra della stessa dimensione di quella dell’appartamento sottostante e con due entrate laterali esterne (entrambe sulla terrazza), e in parte da una terrazza integralmente coperta dal tetto (prolungato dal ripostiglio) con la realizzazione di una terrazza chiusa su tre lati in sostituzione di una terrazza aperta solo parzialmente coperta dalla tettoia.
Indipendentemente dal suo uso, vi è stata dunque l’aggiunta di un nuovo elemento, che ha comportato l’ampliamento dell’abitazione con un volume di 65 m³, con aggiunta di nuovi elementi accessori (la costruzione di una terrazza chiusa su tre lati in sostituzione di una terrazza solo parzialmente coperta dalla tettoia), la ricostruzione e l’ampliamento del tetto in sostituzione della preesistente tettoia che è stata demolita, la realizzazione di nuovi impianti non esistenti.
In queste circostanze è innegabile che le spese sostenute dalla ricorrente rientrino fra le spese fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa (art. 34 lett. d LIFD; art. 33 lett. d LT).
L’argomentazione dell’insorgente, secondo cui avrebbe deciso di far costruire un ripostiglio, rinunciando a una parte della terrazza, con l’intenzione di "risolvere inoltre il problema delle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante" quale soluzione alternativa, e certamente anche più costosa, rispetto al risanamento del tetto-terrazza (rifacimento della copertura e dell’isolazione), non fa assurgere i relativi costi a spese di manutenzione. Se corrisponde al vero che il tetto-terrazza necessitava di un risanamento, verosimilmente a causa del deterioramento del materiale isolante, la soluzione di questo problema non imponeva certamente l’ampliamento dell’edificio. Altrimenti detto, la manutenzione di un tetto-terrazza presuppone che si intervenga sul tetto-terrazza stesso che è risultato danneggiato.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della ricorrente si rivela infondata.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: