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Ticino Camera di diritto tributario 17.01.2020 80.2019.353

January 17, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,676 words·~18 min·3

Summary

Procedura: reclamo contro decisione di tassazione, contestazione dell’assoggettamento all’imposta cantonale già risolta con decisione pregiudiziale, non ancora passata in giudicato, annullamento

Full text

Incarti n. 80.2019.353 80.2019.354

Lugano 17 gennaio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1  rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 novembre 2019 contro la decisione del 10 ottobre 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                  A.   La RI 1 è una società anonima, costituita nel 2015, con sede nel Canton Zugo, il cui scopo sociale è la consulenza nella pianificazione e realizzazione di progetti organizzativi e informatici, anche nel settore del risparmio energetico (“Beratung bei der Planung und Durchführung von Organisations- und IT-Projekten, einschliesslich im Energiesparbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten”).

                                  B.   In data 26 marzo 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) inviava alla sede statutaria della società una decisione pregiudiziale di assoggettamento alle imposte del Canton Ticino a partire dal 2017.

                                         Con scritto del 7 maggio 2019, l’UTPG inviava alla RI 1 i moduli per la presentazione della dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali 2017 e 2018, attribuendole un termine, rispettivamente, fino al 31 maggio e fino al 30 giugno 2019.

                                         Il 16 luglio 2019 la società contribuente si rivolgeva all’autorità di tassazione, allegando il bilancio del 2017 e comunicando di avere già pagato le imposte nel Canton Zugo. Indicava poi di non avere mai ricevuto la decisione di assoggettamento del 26 marzo 2019 né di esserne stata informata dal fisco del Canton Zugo e chiedeva di riceverne copia.

                                         Il 24 luglio 2019 l’UTPG inviava alla contribuente copia della decisione del 26 marzo 2019.

                                         Con decisione dell’8 agosto 2019, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, commisurando l’utile imponibile in fr. 38'649.- con la motivazione “tassazione eseguita secondo i rendiconti annuali”.

                                         Con lettera del 15/28 agosto 2019, la RI 1 ringraziava per l’invio della copia “della pre-decisione di assoggettamento”, ma ribadiva di non avere alcun ufficio né dipendente a __________, dove non era “presente nessuna documentazione aziendale” e dove non venivano “prese decisioni inerenti RI 1”, trattandosi unicamente del domicilio privato dell’amministratrice.

                                  C.   In data 9 settembre 2019 la contribuente interponeva reclamo, lamentando da una parte l’assoggettamento della società alle imposte ticinesi e dall’altro la violazione del divieto di doppia imposizione.

                                         La reclamante, dopo aver brevemente riassunto la dottrina e la giurisprudenza in materia di assoggettamento, osservava di non aver alcun legame con il Canton Ticino. La RI 1 dichiarava di non aver uffici, dipendenti, attività, documentazione e contabilità sul suolo ticinese. Solo l’amministratrice unica aveva domicilio personale in Ticino. Nonostante ciò la società osservava che “questo non può essere considerato un elemento di attrazione personale della società”. La reclamante concludeva motivando che “[l]’assenza di una condizione d’ordine (appartenenza personale ed economica) rende la tassazione impugnata nulla”.

                                         In merito alla doppia imposizione, la RI 1 osservava di essere già stata “regolarmente assoggettata alle imposte nel suo Cantone di sede e non vi è alcun valido motivo per procedere diversamente”. Pertanto “una nuova tassazione da parte dell’erario del Canton Ticino sullo stesso periodo (2017) viola il divieto della doppia imposizione ed è quindi nulla”.

D.  Con decisione data 10 ottobre 2019 l’RS 1 dichiarava irricevibile il reclamo interposto dalla società in data 9 settembre 2019. L’autorità fiscale riassumeva brevemente i motivi che avevano portato all’assoggettamento della società alle imposte del Canton Ticino ed in merito all’irricevibilità del reclamo osservava quanto segue:

                                         La contribuente non contesta il calcolo della tassazione in quanto tale. Lamenta però di essere oggetto di doppia imposizione, in quanto la stessa è assoggettata illimitatamente anche nel cantone di Zugo.

                                         A questo proposito osserviamo che, in data 26 marzo 2019, la scrivente autorità fiscale inviava per raccomandata alla contribuente la decisione pregiudiziale di assoggettamento, rivendicando l’assoggettamento illimitato al cantone Ticino per l’amministrazione effettiva a far tempo dall’anno fiscale 2017. […]

                                         Il termine di ritiro della raccomandata è stato prolungato fino al 24.04.2019. In seguito, tale invio non è stato ritirato. […]

      [N]on avendo inoltrato alcun reclamo contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento del 26 marzo 2019, la stessa è quindi passata in giudicato e pertanto la contribuente non può contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato al cantone Ticino.

E.  In data 11 novembre 2019, la RI 1 interpone tempestivo ricorso contro la decisione dopo reclamo datata 10 ottobre 2019. La ricorrente contesta l’assoggettamento illimitato alle imposte ticinesi e lamenta la violazione del divieto di doppia imposizione e del divieto di arbitrio.

                                         Dapprima la ricorrente osserva che “la verifica delle condizioni di assoggettamento […] deve essere compiuta in ogni stadio della procedura di tassazione, non solo in fase di accertamento preliminare, come pretenderebbe l’RS 1, ma anche in ambito di tassazione ordinaria e relativo reclamo”. La decisione di assoggettamento potrebbe quindi essere contestata davanti alla Camera di diritto tributario, in quanto “entra nel merito degli argomenti del reclamo (vedi motivazione) traendone delle conclusioni che possono quindi essere impugnate in questa sede”.

                                         La ricorrente, dopo aver brevemente presentato la sua storia, osserva che l’autorità fiscale ha fondato la decisione di assoggettamento della società alle imposte del Canton Ticino su “premesse personali, di luogo e di tempo […] manifestamente errate e contrarie agli stessi documenti, risultando così arbitrario l’accertamento dei fatti”.

                                         Innanzitutto la società, costituita con statuto datato 7 agosto 2015 “ha avuto sin dalla sua costituzione un amministratore unico residente all’estero […], __________, residente a __________. La carica esecutiva precitata è durata sino al 20.9.2018 […]. Solo a partire da tale data la signora __________, in __________, ha assunto la funzione di amministratrice unica”. La contribuente segnala pertanto un errore nella decisione di assoggettamento che “fa riferimento alla signora __________ quale amministratrice unica domiciliata in Cantone Ticino, ciò non coincide con il periodo fiscale per il quale l’autorità rivendica l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale”. La RI 1 precisa che in ogni caso “il domicilio di un amministratore può tutt’al più rivelarsi un indizio, suscettibile di essere smentito” e che comunque la signora __________ “dispone in Ticino unicamente del suo domicilio, non certo di un ufficio, organizzato per svolgere […le] consulenze articolate e tecnologiche, che per statuto e per mestiere effettua” la società.

                                         La contribuente conclude affermando che “spettava all’erario portare la prova” che la sede degli affari, organizzativa ed amministrativa fosse effettivamente in Ticino.

                                         La società osserva inoltre che, contrariamente al principio dell’onere della prova, non vi è nulla agli atti “che possa far ritenere che un’altra persona (n.d.r. la signora __________) possa aver assunto, nel periodo contestato dall’__________ […], l’amministrazione effettiva della società in Ticino”.

                                         RI 1 riassume in seguito la giurisprudenza e la dottrina in materia di assoggettamento alle imposte delle persone giuridiche e conclude affermando che per quanto la concerne “non vi è un altro posto, diverso dalla sede statutaria di Zugo, dove vengano svolte […le] attività, che prese nel loro insieme, servono al raggiungimento dello scopo sociale”.

                                         Per quanto attiene la violazione del divieto di doppia imposizione, la ricorrente osserva che dalla sua “costituzione ad oggi, la RI 1 è stata regolarmente ed illimitatamente assoggettata alle imposte nel suo Cantone di sede e non vi è alcun motivo per procedere diversamente”. La società avrebbe infatti provveduto al pagamento delle imposte nel Canton Zugo dove è stata assoggettata all’IC e all’IFD per il periodo 2017. A mente della ricorrente “una nuova tassazione da parte dell’erario del Canton Ticino nello stesso periodo (2017) viola il divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) ed è quindi nulla”.

F.   In data 14 novembre 2019, l’RS 1, dopo aver brevemente riassunto la dottrina e la giurisprudenza in materia di assoggettamento delle persone giuridiche, osserva quanto segue:

                                         Con data del 26.03.2019, è stata inviata all’indirizzo ufficiale della società la decisione pregiudiziale di assoggettamento a far tempo dall’anno fiscale 2017 […].

                                         Nella fattispecie è stato evidenziato come l’amministrazione e la direzione effettiva della società sono svolte nel Canton Ticino. In particolare le persone di riferimento della società, domiciliate in Svizzera, risiedono nel Cantone Ticino. La signora __________, domiciliata a __________, dal 20.08.2015 al 23.08.2017 ha ricoperto la carica di direttrice con firma individuale. Mentre dal 16.10.2017 la signora __________, domiciliata a __________, ricopre attualmente la carica di membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale.

                                         Oltre a ciò è stato rilevato che la sede statutaria è puramente formale.

                                         Infatti, consultando il Registro di commercio del cantone di Zugo, si può notare come al medesimo indirizzo figurano diverse altre società. Per una di questa, __________ in liquidazione, è stata inviata la decisione pregiudiziale di assoggettamento per amministrazione effettiva nel Cantone Ticino. La decisione è cresciuta in giudicato […].

                                         Per un errore, nella decisione del 26.03.2019, è stato indicato il nome di __________, domiciliata fino al 31.03.2017 a __________ e in seguito a Castione, invece di Bignasca Sara. Infatti, la signora __________ figurava in __________ quale direttrice con firma individuale; in seguito subentrava la signora __________ […].

                                         Tale errore non è un “arbitrario accertamento dei fatti” e non invalida in alcun modo la decisione di assoggettare la società a partire dall’anno fiscale 2017, Infatti, contrariamente alle asserzioni del rappresentante della società, nel periodo fiscale 2017 figurava la signora __________, come si evince chiaramente dall’estratto del Registro di commercio.

                                         Anche in virtù dell’assoggettamento di __________, si conferma come la ricorrente deve essere assoggettata alle imposte del Cantone Ticino, visto e considerato che, anche in quest’ultima società, figurava quale membro la signora __________, oltretutto a decorrere dalla medesima data di RI 1, ossia il 16.10.2017.

                                         L’RS 1 continua osservando che la decisione pregiudiziale di assoggettamento non è stata ritirata “essendo rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di __________ dal 27.03.2019 al 25.04.2019”. A mente dell’autorità fiscale, questo conferma che la sede registrata a Registro di commercio sia in realtà fittizia.

                                         L’autorità fiscale continua e osserva che:

                                         Nel ricorso non viene contestata la tassazione in quanto tale, ma unicamente il fatto che la società non deve essere assoggettata alle imposte del Cantone Ticino.

                                         La società non ha contestato la decisione di assoggettamento del 26.3.2019 nei termini stabiliti dalla legge […].

                                         Un altro importante elemento da sottolineare è che, avendo chiesto di prolungare il termine di giacenza presso la posta, la società era perfettamente a conoscenza dell’arrivo di una raccomandata. Anche supponendo che la società non conoscesse né il contenuto della lettera né il mittente, il fatto di non averla ritirata denota un comportamento volutamente negligente, oltre a confermare che, come detto, la sede formale è fittizia, in quanto nessuno a Zugo ha ritirato tale invio […].

                                         D’altro canto, la società ha poi inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017 nel Cantone Ticino senza sollevare alcuna obiezione. Era quindi a conoscenza del fatto che sarebbe poi seguita la decisione di tassazione.

                                         Per quanto attiene all’onere della prova, il fisco rileva che la ricorrente non ha prodotto “elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione corrente nel cantone di Zugo”. A suo avviso, la RI 1 non ha alcun personale presente a __________, nessun costo legato all’affitto e che un solo accordo con una società di __________ non è sufficiente a comprovare la tesi sostenuta da RI 1. Come nemmeno lo è l’”importante e recente commessa ricevuta dalla società __________, 8058 Zürich” datata 18.7.2019.

                                         L’autorità fiscale ritiene infine che non sia di alcuna pertinenza sapere che __________ risiede a __________ in quanto per legge la società deve essere rappresentata da almeno un amministratore domiciliato in Svizzera con firma disgiunta.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, con la decisione impugnata l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 9 settembre 2019.

                                         In queste circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo.

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo, per il fatto che la contribuente non contesta il calcolo della decisione di tassazione IC/IFD 2017, ma il suo assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi.

                                         2.2.

                                         L’esistenza nel Canton Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

                                         2.3.

                                         Come anticipato, nella fattispecie, con decisione del 26 marzo 2019 l’UTPG ha stabilito che la società ricorrente fosse assoggettata alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale, a partire dall’anno fiscale 2017.

                                         Secondo l’autorità fiscale, la suddetta decisione è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla contribuente nei successivi trenta giorni. L’insorgente ritiene per contro che la res iudicata della decisione pregiudiziale di assoggettamento non precluda la contestazione dell’assoggettamento come tale, mediante impugnazione della decisione di tassazione. A suo avviso, infatti, “la verifica delle condizioni di assoggettamento… deve essere compiuta in ogni stadio della procedura di tassazione, non solo in fase di accertamento preliminare, come pretenderebbe l’UTPG, ma anche in ambito di tassazione ordinaria e relativo reclamo”.

                                         La tesi della ricorrente è manifestamente incompatibile con la natura e lo scopo stesso della decisione pregiudiziale. Se, come poc’anzi rilevato, una simile decisione viene adottata proprio per evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di tassazione, nei confronti di una persona fisica o giuridica che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta, si impone la conclusione che, una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale, l’assoggettamento all’imposta cantonale in quanto tale non possa più essere messo in discussione, nella successiva procedura di tassazione.

                                         Ne consegue che, se la decisione del 26 marzo 2019 era effettivamente passata in giudicato nel momento in cui la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione dell’8 agosto 2019, come sostiene l’UTPG, allora quest’ultimo non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, nella misura in cui pretendeva di rimettere in discussione quanto ormai stabilito con una decisione definitiva.

                                   3.   3.1.

                                         Si tratta dunque di verificare se la decisione pregiudiziale di assoggettamento del 26 marzo 2019 fosse effettivamente passata in giudicato, quando, il 9 settembre 2019, la società contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017.

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

                                         3.3.

                                         Né la legislazione federale (LIFD e LAID) né quella cantonale (LT) disciplinano la forma della notificazione delle decisioni fiscali. Secondo giurisprudenza costante, anche nell’ambito del diritto tributario si applica la prassi relativa alla notificazione presunta (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3, 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 3, 2P.210/1999 del 27 ottobre 2000 consid. 2b).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         La notificazione presunta presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenze n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2).

                                         3.4.

                                         Nella fattispecie, in data 26 marzo 2019, l’RS 1 ha inviato per raccomandata alla contribuente la decisione pregiudiziale di assoggettamento della società alle imposte ticinesi a far tempo dal 2017. La RI 1 ha chiesto il prolungamento del termine di ritiro della raccomandata fino al 24 aprile 2019, senza però mai ritirare l’invio, che è poi ritornato al mittente.

                                         Proprio perché, con la decisione litigiosa, l’autorità fiscale ticinese rivendicava l’assoggettamento della società alle imposte cantonali, cui essa non era precedentemente soggetta, si deve tuttavia escludere che vi fosse litispendenza. L’UTPG del resto non indica, nelle proprie osservazioni, che prima della decisione in discussione avesse già compiuto atti procedurali, per esempio rivolgendo alla contribuente delle domande di collaborazione, in particolare nella forma di richieste di documentazione. Non risulta inoltre che, dopo il ritorno della decisione non ritirata, l’autorità di tassazione cantonale abbia proceduto a un nuovo tentativo di notificazione, per esempio inviando la decisione mediante posta A Plus o rivolgendosi agli amministratori della società.

                                         In queste circostanze, l’UTPG non poteva semplicemente ritenere, quando la società insorgente ha impugnato con reclamo la decisione di tassazione, che la decisione pregiudiziale di assoggettamento fosse ormai passata in giudicato.

                                         Ne discende la conclusione che la decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo della società contribuente, per il fatto che lo stesso contestava l’assoggettamento alle imposte cantonali, è illegittima. È vero che, nella motivazione della decisione, l’UTPG inserisce anche alcune considerazioni in merito ai legami della ricorrente con il Canton Zugo, da una parte, e il Canton Ticino, dall’altra. Ciò non è tuttavia sufficiente perché si possa concludere che con tale decisione il fisco cantonale si sia pronunciato sul reclamo concernente l’assoggettamento della società alle imposte cantonali. Secondo il dispositivo della decisione, peraltro, il ricorso è stato dichiarato irricevibile e non respinto.

                                         3.5.

                                         È vero che il 24 luglio 2019 l’UTPG ha inviato alla ricorrente una copia della decisione di assoggettamento del 26 marzo 2019. A questo invio, avvenuto per posta semplice, ha fatto seguito tuttavia la lettera (datata 15 agosto 2019) con cui, il 28 agosto 2019 (data del timbro postale), la contribuente, dopo aver ringraziato l’Ufficio per la copia della decisione, ha negato che la sua amministrazione effettiva si svolga a __________.

                                         Ora, volendo far decorrere il termine di reclamo dall’avvenuta notificazione della suddetta “copia” della decisione, la lettera del 28 agosto 2019 dovrebbe coerentemente essere considerata reclamo contro la stessa. Il rispetto del termine di trenta giorni è dubbio, ma non può essere escluso, essendo l’invio della copia della decisione avvenuto per posta semplice.

                                         Anche questi eventi, successivi alla mancata notificazione della decisione pregiudiziale del 26 marzo 2019, non sono pertanto sufficienti perché si possa concludere che tale decisione fosse già passata in giudicato al momento della presentazione del reclamo.

                                         3.6.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, perché entri nel merito del reclamo.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, sono riconosciute ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 10 ottobre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, perché entri nel merito del reclamo della ricorrente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

.

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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