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Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2019 80.2019.307

November 4, 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,280 words·~11 min·5

Summary

Procedura: reclamo, tempestività, onere della prova della notificazione della decisione, ricevimento del richiamo di pagamento, irricevibile

Full text

Incarti n. 80.2019.307 80.2019.308

Lugano 4 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 20 settembre 2019 contro la decisione del 30 agosto 2019 in materia di IC/IFD 2015 e 2016.

Fatti

A.    a. Periodo fiscale 2015

                                         Con decisione di tassazione del 23.1.2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 63'700.- e quello dell’IFD in fr. 64'700.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 50'000.-.

b. Periodo fiscale 2016

                                         Con decisione di tassazione del 23.1.2019 l’UT commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 75'200.- e quello dell’IFD in fr. 77'200.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 50'000.-.

                                  B.   Con raccomandata 9/10.7.2019 RI 1 presentava reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2015 e 2016 “(…) pur non avendo mai ricevuto da parte vostra le stesse. Rilevo i dati del reddito da voi tassatomi in base alla fattura ricevuta da parte della cassa di compensazione AVS, dove ne rimango sbigottito. A mia memoria mai ho avuto un reddito simile. Resto dunque in attesa delle notifiche sopra citate e soprattutto di un appuntamento per discutere le stesse”.

                                  C.   Con scritto trasmesso mediante invio APlus, l’autorità resistente informava il contribuente del fatto che il reclamo IC/IFD 2015 e 2016 del 10.7.2019 contro le decisioni del 23.1.2019 fosse tardivo. In particolare veniva ricordato all’insorgente che il termine per presentare il gravame di 30 giorni è perentorio. RI 1 veniva pure reso attento ai motivi per i quali richiedere la restituzione dei termini e meglio il servizio militare o il servizio civile, la malattia, l’assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone, o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Per le ragioni suesposte, il contribuente veniva invitato a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 29.7.2019.

                                  D.   Con risposta 25/29.7.2019 il reclamante ribadiva di non aver mai ricevuto alcuna decisione di tassazione e soprattutto di non aver mai percepito redditi così alti, come quelli indicati dalle decisioni giunte dalla Cassa di compensazione AVS. In calce alla missiva specificava anche: “Le chiedo gentilmente di volermi illustrare le modalità che hanno portato il Vs. Spett.le Ufficio all’individuazione degli citati importi, in quanto non comprensibili al sottoscritto”.

                                  E.   Con decisione su reclamo del 30.8.2019 l’autorità resistente dichiarava irricevibile il gravame siccome tardivo. In particolare, l’UT segnalava di aver informato il contribuente in relazione alla tardività del reclamo ed anche di avergli assegnato un termine, scadente il 29.7.2019, per giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo. Quanto indicato da RI 1 il 25.7.2019 non era sufficiente per poter sanare il vizio di forma.

                                         L’UT aggiungeva inoltre che:

                                         “(…) costituiscono prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (…); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata”.

                                         L’autorità fiscale concludeva indicando che il pagamento del conguaglio portava a ritenere che la notifica di tassazione fosse entrata nella sfera di conoscenza del contribuente, contrariamente a quanto da lui sostenuto.

                                  F.   Con ricorso 20/23.9.2019 RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2015 e 2016. Sostiene di non aver mai ricevuto le decisioni di tassazione in questione e puntualizza: “(…) è vero che con il conguaglio avrei anche potuto accorgermene, ma di tutta la mia corrispondenza se ne occupa un membro della famiglia che non si è accorta che mancava la notifica per fare chiarezza sul disguido immediatamente e ha preso per assodato l’importo dei conguagli. Sarò logorroico, ma è solamente all’arrivo del conguaglio dell’AVS che ho capito che qualcosa era andato storto nella mia tassazione e ho cercato di capire. Non è certamente mia intenzione essere maliziosi, ma vorrei pagare il giusto come ogni contribuente”.         

                                  G.   Con osservazioni 24/25.9.2019 l’UT si riconferma nella decisione impugnata.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 9/10 luglio 2019, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, le decisioni di tassazione sono state intimate dall’Ufficio di tassazione il 23 gennaio 2019, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 9/10. luglio 2019. Ancora una volta in questa sede, il ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto le suddette tassazioni e di esserne venuto a conoscenza solo quando la cassa di compensazione AVS gli ha inviato le decisioni riguardanti i contributi personali 2016 e 2015, giustificando così la tempestività del suo reclamo.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         2.4.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie in esame, l’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della decisione di tassazione del 23 gennaio 2018, considerato che l’ha spedita alla contribuente per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a RI 1, stabilendone anche il momento.

                                         3.2.

                                         Come visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

                                         La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

                                         Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

                                         3.3.

                                         Tornando al caso in esame, al contribuente è stato inviato il conguaglio dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta sia per il 2015 che per il 2016 in data 28.2.2019. In data 30.4.2019 al contribuente è stato trasmesso un richiamo di pagamento per entrambi i periodi fiscali. Il 1°.7.2019 egli ha, per l’IC 2015, versato due acconti liberi da fr. 900.- ed ancora un altro acconto di fr. 900.- il 25.7.2019. Ora, lui stesso, ammette che, con la ricezione del conguaglio avrebbe anche potuto accorgersi dell’intimazione delle decisioni in questione.

                                         Ad ogni modo ne consegue che, al più tardi quando ha ricevuto il richiamo di pagamento del 30 aprile 2019, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che lo concerneva. In simili circostanze, il principio della buona fede, rispettivamente il principio del divieto dell’abuso di diritto, lo obbligavano ad informarsi in merito all’esistenza ed al contenuto della decisione, di cui non poteva ignorare l’esistenza (cfr. anche la sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.4.).

                                         Il fatto di avere atteso ancora fino al 9 luglio 2019 prima di rivolgersi all’Ufficio di tassazione non è compatibile con le esigenze che discendono dal principio della buona fede.

                                         3.4.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione d’irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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