Incarti n. 80.2019.251 80.2019.252
Lugano 29 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 agosto 2019 contro la decisione del 17 luglio 2019 in materia di IC/IFD 2018.
Fatti
A. a.
Il signor RI 1 è divenuto proprietario dei mappali no. __________ e no. __________ RFD __________ tramite divisione ereditaria. Il primo è un terreno di 448 m2 parzialmente ricoperto di bosco mentre il mappale no. __________ consta di tre edifici, di cui uno abitativo (rustico) e di 661 m2 di terreno (v. dati estratti dal Registro fondiario definitivo di __________ in: www.siftipub.ti.ch; ultima consultazione 30 aprile 2020).
b.
Nel Modulo 7 (“Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”), allegato alla Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2018 e relativo al mappale no. __________ RFD __________, i contribuenti dichiaravano di percepire fr. 3'000.- dalla locazione del rustico. Facevano valere la deduzione per spese effettive di fr. 2'328.- relative ai costi sostenuti per “capitozzare [gli] alberi sulla particella no. __________ dirimpetto al rustico __________ sopra la strada cantonale [perché ne] impediscono il soleggiamento il mattino fin oltre le ore 11”, così come si evince dalla fattura, allegata, emessa dall’azienda forestale __________ Sagl. A supporto della loro richiesta, i ricorrenti allegavano oltre alla citata fattura anche alcune foto e la planimetria catastale elaborata dall’ing. __________ nel 2003. Per quanto attiene invece al fondo no. __________, i contribuenti non presentavano alcun Modulo 7.
B. Con data 22 maggio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) notificava la decisione di tassazione IC/IFD 2018 ai coniugi RI 1. Per quanto riguardava segnatamente le spese di gestione e manutenzione del mappale no. 108 RFD Frasco, l’autorità di tassazione ammetteva solo la deduzione forfetaria in ragione di fr. 600.‑ con la seguente motivazione: per l’IC, la “deduzione [era] ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni […] Taglio alberi sul fondo __________ di __________ non ammesso in deduzione poiché tale terreno non risulta avere reddito, non risulta nemmeno che dette piante siano pericolanti”; mentre per l’IFD la “deduzione [era] ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni”.
C. Contro tale decisione, l’11 giugno 2019, i contribuenti presentavano reclamo, non potendo “accettare la mancata deduzione per la part. __________ della fattura di fr. 2'328.45 della Ditta __________ per capitozzare gli alti alberi in cima alla scarpata del prato __________ poiché impedivano il soleggiamento del […] rustico sulla part. __________ affittato ora di anno in anno [… Inoltre,] tali alberi nella posizione in cui si ritrovano crescendo diventavano pericolosi, con il rischio di cadere sulla sottostante strada cantonale in caso di forti nevicate”. Postulavano l’accettazione integrale delle deduzioni delle spese di manutenzione così come dichiarate, inclusive quindi anche della deduzione per i costi di manutenzione sopportati per il mappale no. __________ RFD __________.
D. L’UT RS 1 respingeva la richiesta con decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo datata 17 luglio 2019 poiché non si sarebbe trattato di spese di manutenzione “in quanto il terreno in questione non produce alcun[…] reddito imponibile […] Mancando un reddito imponibile non può essere presa in considerazione alcuna spesa per la sua acquisizione […] la fattura di fr. 2'328 non può essere concessa in deduzione”.
E. Con il ricorso presentato il 12 agosto 2019, il contribuente ribadisce che il mappale no. __________ RFD __________ “in posizione sopraelevata (sopra la strada cantonale ed a confine con la stessa), in forte pendenza, si trova ad est” della parcella no.__________. Perorando la sua causa il contribuente sostiene che ‑ oltre al mancato soleggiamento della parcella no. __________ a causa dell’altezza degli alberi e quindi al potenziale minor introito che potrebbe derivare da una pigione inferiore ‑ esiste un effettivo “rischio di caduta degli alberi sulla cantonale sottostante” in caso di forti nevicate, con forte vento o trombe d’aria. Ribadisce quindi la richiesta rivolta all’autorità di tassazione di concedere in deduzione l’importo di fr. 2'338.- (recte: fr. 2'328.-) relativo alla fattura dell’azienda forestale che si è occupata del taglio degli alberi. Il ricorrente fa leva anche sul fatto che nel periodo fiscale 2016 altre spese di manutenzione sempre legate al fondo no. __________ RFD __________ gli sono state riconosciute quali spese di manutenzione per la parcella __________ RFD __________ (“taglio alberi pericolanti sulla strada cantonale, taglio alberi sradicati dal vento mappale __________ __________, lavori di protezione causa pericolo di franamento sulla strada cantonale, rimozione e sgombero sassi pericolanti dalla parcella no. __________ RFD __________”; v. ric., all. 4).
F. L’UT RS 1 ha trasmesso l’incarto alla Camera di diritto tributario, confermandosi nel proprio operato e rifacendosi alle motivazioni esposte nella decisione dopo reclamo notificata il 17 luglio 2019.
Diritto
1. La problematica del presente ricorso verte sull’ammissibilità della deduzione quali spese di manutenzione dei costi sostenuti dai ricorrenti per capitozzare alcune piante poste su un terreno di proprietà del ricorrente che toglievano il soleggiamento al rustico sottostante, sempre di proprietà del ricorrente. Per l’autorità di tassazione, posto che il terreno (mappale no. __________ RFD __________), ripido e boscoso, non ha mai generato reddito né negli anni passati né nel periodo fiscale oggetto della presente contestazione, la deduzione non deve essere concessa. Per il ricorrente, invece, considerato quanto già ammesso in periodi fiscali precedenti, la deduzione deve essere data perché ne beneficia il fondo sottostante potendo così essere affittato per una pigione maggiore.
2. 2.1.
Quali redditi della sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento risp.
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. a e b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).
Per il diritto tributario cantonale, il valore locativo è stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT). Questa riduzione non vale per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza (art. 20 cpv. 3 LT). Per l’imposta federale diretta, il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).
2.2.
Nel caso in esame, il fondo no. __________ RFD __________ – la cui manutenzione ha provocato i costi richiesti in deduzione ‑ è a disposizione del ricorrente per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà (art. 20 cpv. 1 lett. b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Si parla di diritto d’uso proprio da parte del proprietario ‑ che dà origine all’imposizione del valore locativo ‑ quando il proprietario abita personalmente il bene immobiliare o se ne riserva l’uso con un altro scopo. Merlino sostiene che per “occupazione del fondo”, la versione tedesca dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD intenda l’occupazione della “costruzione” presente sul fondo ai sensi dell’art. 655 cpv. 2 cifra 1 CC (cfr. Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, p. 522 n. 89 s. ad art. 21 LIFD). Un terreno sprovvisto di ogni costruzione non genera quindi alcun rendimento periodico imponibile quale valore locativo. Come successo nella fattispecie, dove il fondo no. __________ RFD __________ è un terreno ripido e boschivo, senza alcuna costruzione, che non genera alcun reddito imponibile.
3. 3.1.
3.1.1.
Ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi. Le norme federali degli art. 32 cpv. 2 LIFD risp. art. 9 cpv. 3 LAID divergono sensibilmente da quella cantonale in quanto contemplano anche le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione. Malgrado i Cantoni avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale ‑ vale a dire entro inizio 2012 ‑ per adeguare la loro legislazione alle disposizioni federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente (anche) la nuova Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020.
3.1.2.
Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2018, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 31 cpv. 4 LT risp. art. 32 cpv. 4 LIFD) in:
a) 10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 2 Ordinanza sui costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).
3.2
Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n. 5 ad art. 32 LIFD; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
4. 4.1.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli art. 31 LT e 32 LIFD contemplano le cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito, in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito, in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi lordi imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di calcolo dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per contro irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_929/2014 del 10 agosto 2015, in: RDAF 2016 II 78, consid. 3.2; inoltre CDT, sentenza no. 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, p. 944, n. 2 ad art. 32 LIFD).
4.2.
Venendo al caso in esame, come spiegato dal contribuente stesso, il terreno del mappale no. __________ RFD __________ sovrasta in parte il mappale no. __________ RFD __________, dove è situato un rustico locato a terzi. Entrambi i fondi sono di proprietà del contribuente. Le due parcelle sono divise dalla strada cantonale. Il fondo no. __________ non è edificato ed è boschivo. Non genera alcun reddito. Per poter aumentare il soleggiamento del fondo sottostante (mapp. no. __________) ed in particolare del rustico, il ricorrente ha fatto capitozzare gli alti alberi che crescevano sul fondo no. __________, sopportandone i costi per fr. 2’328.‑. Questo, a suo dire, anche per ragioni di sicurezza in considerazione del sottostante passaggio della strada cantonale. Come visto, però, non si tratta di spese per il conseguimento del reddito poiché il fondo no. __________ RDF __________ non ne genera. La deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende direttamente dall’imposizione del reddito (in casu: valore locativo) che generano ovvero sono deducibili unicamente quei costi che dal punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto e immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed., Basilea 2017, p. 545, n. 15 ad art. 21 LIFD; ibidem, p. 759 n. 9 ad art. 32 LIFD).
4.3.
Tra i due fondi qui in parola, è solo il fondo no. __________ RFD __________ che produce un reddito (in casu: una pigione). Dal reddito prodotto con la locazione a terzi del rustico però non possono essere dedotte le spese sostenute per il fondo no. __________. Nonostante le parcelle siano del medesimo proprietario e i lavori così come descritti abbiano in sostanza permesso di riportare un po’ più di sole al fondo no. __________ RFD __________, oltre a rendere più resistente alle intemperie il terreno boschivo e scosceso che lo sovrasta parzialmente, si tratta comunque di due fondi distinti, per di più divisi dalla strada cantonale. Dalle Istruzioni per la per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche, si evince che ogni singolo immobile deve essere considerato e trattato come tale (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche, p. 19). In buona sostanza, le spese che causa possono essere dedotte unicamente dal reddito che produce. Di conseguenza, non essendoci nella fattispecie un reddito della sostanza immobiliare imponibile, correttamente l’autorità di tassazione non ha considerato i costi sostenuti per capitozzare gli alberi alla stregua di spese di manutenzione ai sensi degli art. 31 LT risp. art. 32 LIFD. Di conseguenza, la richiesta postulata con il ricorso non può essere accolta e la decisione impugnata deve essere confermata.
5. A mero titolo abbondanziale, si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
6. Di conseguenza, il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: